Con riferimento alla revoca cautelare di amministratore, le irregolarità nella gestione sono gravi quando arrecano danno alla società o vi sono ragioni che inducano a ritenere che saranno reiterate.
La revoca della facoltà concessa ad un socio non amministratore di operare sul c/c della società non costituisce “una rilevante modificazione dei diritti dei soci” nel senso indicato dall’art. 2479 c. 2 n. 5 c.c.