La richiesta di revoca dell’amministratore in via cautelare ex art. 700 c.p.c. è inammissibile là dove sia già pendente
un’ azione ex art. 2476.
In caso di richiesta di revoca cautelare dell’amministratore unico ex art. 700 c.p.c. il requisito del periculum in mora non può dirsi sussistente nel caso in cui venga costituito un consiglio di amministrazione nell’ambito del quale l’amministratore per cui si è chiesta la revoca non assuma una posizione di preminenza e non abbia la rappresentanza.