Costituisce grave irregolarità gestoria, idonea a giustificare la revoca dell’amministratore e la nomina di un amministratore giudiziario ex art. 2409 c.c., lo svolgimento da parte dell’amministratore di attività concorrente con quella sociale, anche per il tramite di società fittiziamente intestata a terzi, in violazione del dovere di fedeltà e dell’espresso divieto di concorrenza ex art. 2390 c.c.; la gravità del comportamento, tanto più ove l’amministratore svolga in via principale l’attività caratteristica della società, esclude l’adeguatezza di misure di mero controllo a fronte del depauperamento in atto.