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Tribunale di Milano, 31 Maggio 2016

Rigetto della domanda di sospensione cautelare dell’esecuzione di delibera assembleare di s.r.l. per difetto del requisito del fumus boni iris

Tribunale di Milano, 31 Maggio 2016
Rigetto della domanda di sospensione cautelare dell’esecuzione di delibera assembleare di s.r.l. per difetto del requisito del fumus boni iris

La sospensiva prevista dall’art. 2378 terzo comma c.c. configura una misura cautelare tipica, i cui presupposti sono la presumibile fondatezza del vizio invalidante dedotto (fumus boni iuris) e l’accertamento, attraverso la comparazione tra il pregiudizio che l’opponente potrebbe subire illegittimamente per effetto dell’esecuzione di una delibera invalida e quello che, legittimamente, potrebbe patire la società per effetto della sospensione di tale esecuzione (periculum in mora); l’accoglimento dell’istanza cautelare è subordinata alla sussistenza di entrambi i presupposti.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 31/05/2016
Registro: RG 61734 / 2015
Allegato:
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Data: 13/09/2016
Massima a cura di: greta.pede
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