Spetta alla società convenuta fornire la prova di aver adempiuto nel termine pattuito il pagamento del corrispettivo della cessione delle quote sociali. In caso di tardiva costituzione del contumace, dovendo il convenuto accettare il procedimento nello stato in cui si trova e non potendo produrre in giudizio documentazione tardiva, non è più possibile per il convenuto fornire la prova dell’adempimento, con la conseguenza dell’accertamento dell’intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1453 c.c.