Nel procedimento semplificato di cognizione la mancata produzione dei documenti con il ricorso non comporta decadenza, perché l’art. 281 undecies c.p.c. non prevede alcuna sanzione e i documenti possono essere prodotti con la prima memoria ex art. 281 duodecies, co. 4, c.p.c., se autorizzata dal giudice.
Risolto il contratto preliminare di cessione di quote, per inadempimento o per mutuo dissenso tacito, il promittente venditore deve restituire la parte del prezzo ricevuta, perché gli effetti restitutori sono identici in entrambe le ipotesi. A tale obbligo non si può opporre l’inadempimento parziale del promissario acquirente al pagamento rateale, se il promittente non ne ha mai chiesto l’adempimento e ha anzi ceduto per primo le quote a terzi, né il fatto che il promissario abbia attinto la provvista dalle casse della società, circostanza che potrebbe al più integrare un fatto di mala gestio ai danni della società. È contraddittoria, e va respinta, la pretesa del promittente di ottenere il pagamento delle rate rimaste insolute insieme all’accertamento della risoluzione del contratto.
La prova delle condizioni dell’azione, e in particolare della legittimazione ad agire, non è soggetta a preclusioni istruttorie. Il giudice può dare ai fatti dedotti e alla domanda una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalla parte, nei limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Il contratto preliminare che obbliga il promittente venditore a nominare amministratori le persone indicate dal promissario acquirente non pone a carico di quest’ultimo obblighi gestori: la fonte del potere e dei doveri di amministrare è la successiva delibera di nomina, e la responsabilità per la cattiva gestione non deriva dal contratto. La domanda del promittente fideiussore della società che lamenta di aver dovuto pagare debiti sociali per la cattiva gestione dell’amministratore va quindi qualificata come azione individuale del terzo ai sensi dell’art. 2476, co. 7, c.c.
L’azione individuale del terzo ex art. 2476, co. 7, c.c., di natura extracontrattuale, richiede un danno diretto al suo patrimonio, che non sia mero riflesso del depauperamento del patrimonio sociale. Il fideiussore che paga i debiti della società non subisce un danno diretto, perché il pagamento è adempimento di un’obbligazione volontariamente assunta, e il pregiudizio derivante dall’impossibilità di agire utilmente in regresso per l’incapienza della società è un danno indiretto. La domanda non può essere riqualificata come azione dei creditori sociali ex art. 2476, co. 6, c.c., se mancano le allegazioni essenziali, quali l’essere divenuto creditore della società per effetto del pagamento e l’aver esercitato senza esito il regresso o l’essersi insinuato nel passivo senza ottenere riparti; né vi è danno per la garanzia non ancora escussa.
L’azione di responsabilità esercitata dal socio ai sensi dell’art. 2476, co. 3, c.c. ha natura derivativa, perché il socio agisce come sostituto processuale della società: egli perde quindi la legittimazione quando cessa il rapporto sociale, anche per effetto della cessione delle quote, a prescindere dalla chiusura della procedura di liquidazione giudiziale della società. [Nella specie, il promittente venditore aveva ceduto le quote a un terzo prima di agire per la perdita di valore della partecipazione].