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Tribunale di Firenze, 5 Gennaio 2026, n. 5/2026

Segreti industriali e concorrenza sleale nelle procedure competitive: onere di specificazione del know-how, limiti della secretazione e difetto di prova dell’illecito

Tribunale di Firenze, 5 Gennaio 2026, n. 5/2026
Segreti industriali e concorrenza sleale nelle procedure competitive: onere di specificazione del know-how, limiti della secretazione e difetto di prova dell’illecito

La tutela dei segreti industriali presuppone la puntuale e specifica individuazione delle informazioni asseritamente protette; la generica indicazione di categorie eterogenee (quali esigenze del cliente, rapporti commerciali, specifiche tecniche e condizioni economiche) non consente di identificare il bene giuridico tutelato e comporta il rigetto della domanda.

Non integra il requisito della “secretazione” l’adozione di misure meramente ordinarie, quali l’accesso ai sistemi informatici mediante password, ove non siano predisposte cautele specifiche idonee a proteggere le informazioni riservate e a impedirne l’acquisizione o la diffusione non autorizzata.

La nozione di segreto industriale richiede la compresenza dei requisiti di segretezza, valore economico e adeguate misure di protezione, mentre la mera riservatezza attiene a informazioni non note ai concorrenti ma prive di tali requisiti e rileva, al più, sul piano della concorrenza sleale.

Non possono qualificarsi come segreti industriali le informazioni relative alle esigenze del cliente e alle caratteristiche dei servizi richiesti quando esse siano oggetto di una procedura competitiva o comunque rese conoscibili ai partecipanti alla gara.

La configurabilità della violazione di segreti industriali e della concorrenza sleale interferente richiede la prova dell’effettivo utilizzo, da parte del convenuto, delle informazioni asseritamente riservate, non essendo sufficiente la mera possibilità o astratta idoneità delle stesse a conferire un vantaggio competitivo. In presenza di una procedura competitiva tra più operatori, la perdita del cliente o dell’appalto non è imputabile alla condotta del concorrente in mancanza di prova del nesso causale tra l’asserito illecito e l’esito della gara, non potendo tale esito essere ricondotto in via presuntiva alla partecipazione del convenuto.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 05/01/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Niccolò Calvani
Registro: RI 6385 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 17/10/2026
Massima a cura di: MARIAMAZZITELLI
MARIAMAZZITELLI

Sono avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano e socio fondatore dello Studio legale Associato Bacchini Mazzitelli - BMLEX, che da oltre 20 anni si occupa prevalentemente di diritto della Proprietà Industriale ed Intellettuale, marchi, brevetti, design, nomi di dominio, copyright, know-how, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, nuove varietà vegetali, specialità tradizionali garantite, procedura di monitoraggio e sorveglianza doganale, riassegnazione nomi a dominio, compliance IP, contrattualistica nazionale e internazionale, due diligence, contenzioso, operazioni societarie, M&A e IP, concorrenza sleale, diritto pubblicitario e comunicazione digitale, compliance campagne pubblicitarie e comunicazioni commerciali, diritto delle biotecnologie e affari regolatori.

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