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Corte d'appello di Bari, 19 Marzo 2025, n. 370/2025

Collegamento negoziale tra deliberazione assembleare e contratto di cessione d’azienda: propagazione della nullità

Corte d'appello di Bari, 19 Marzo 2025, n. 370/2025
Collegamento negoziale tra deliberazione assembleare e contratto di cessione d’azienda: propagazione della nullità

L’art. 2377, comma 7, cod. civ. (espressamente richiamato dall’art. 2479-ter cod. civ., che disciplina l’invalidità delle decisioni dei soci) fa espressamente salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione annullata.

È necessario valorizzare le circostanze del caso concreto sia per verificare se sussista un collegamento negoziale tra la deliberazione dell’assemblea dei soci che abbia autorizzato la cessione di un ramo d’azienda e il successivo contratto di cessione di tale ramo, sia per accertare che il soggetto cessionario abbia agito in buona fede. Laddove tale collegamento sia accertato e si possa escludere la buona fede dei terzi acquirenti, l’atto di trasferimento del ramo d’azienda – posto in essere in esecuzione di una deliberazione nulla – non deve essere fatto salvo e ne può essere pronunciata la nullità.

[Nel caso di specie, sono stati valorizzati i seguenti indici sintomatici sia per confermare la sussistenza di un collegamento negoziale tra la deliberazione dell’assemblea dei soci, inficiata da nullità per aver pretermesso i creditori pignoratizi titolari del diritto di voto in assemblea, e il successivo atto di trasferimento del ramo d’azienda, sia per escludere la buona fede della cessionaria del ramo d’azienda: (i) anche se l’atto di trasferimento è intervenuto tra due persone giuridiche, da una parte, l’assemblea dei soci che aveva autorizzato la cessione del ramo d’azienda era rappresentata da un’unica socia al 100%, che coincideva con l’amministratore unico della stessa e, dall’altra, la società cessionaria era costituita da due sole socie (l’una legata affettivamente al figlio della socia della società cedente e l’altra figlia della socia della società cedente), di modo che gli strettissimi rapporti familiari non possono ritenersi irrilevanti, di fatto coincidendo nella sostanza le due società con le persone fisiche interessate; (ii) l’atto autorizzativo della cessione (la deliberazione assembleare) ha preceduto di soli sette giorni l’atto notarile di trasferimento, sicché appare del tutto verosimile che la società cessionaria pur non essendo menzionata nella deliberazione – che autorizzava genericamente l’A.U. della società cedente a stipulare dinanzi ad un notaio l’atto di cessione del ramo d’azienda – fosse perfettamente a conoscenza della deliberazione stessa, che si era resa necessaria ed era preordinata all’imminente e già concordato atto negoziale; (iii) il prezzo della cessione dell’azienda risulta oggettivamente irrisorio, tenuto conto che esso corrisponde al valore dei singoli beni strumentali, senza tenere conto dell’avviamento che per uno stabilimento balneare in una nota località turistica non può certamente essere pari a zero. Stante la sproporzione tra il prezzo ed il valore dell’azienda, è davvero inverosimile che la società cessionaria non si rendesse conto delle conseguenze di sostanziale svuotamento, a costo zero, della società cedente; (iv) l’unica socia della società cedente il ramo d’azienda era divenuta tale dopo aver comprato le quote dei precedenti soci, i quali però, a garanzia del pagamento del corrispettivo dovuto dalla cessionaria delle quote, avevano costituito pegno su tali partecipazioni e si erano riservati in via esclusiva l’esercizio del diritto di voto. In tale contesto, il vincolo pignoratizio era conoscibile da parte della società cessionaria del ramo d’azienda attraverso l’inserimento dello stesso nel registro delle imprese, e ciò rappresentava un fatto oggettivo, indipendentemente dal deposito in giudizio della visura camerale; inoltre, la conoscibilità del vincolo era vieppiù accentuata dal fatto che i familiari della socia della società cedente erano titolari delle quote della società cessionaria ovvero amministratori della stessa e, per questa ragione, avevano una familiarità con le vicende societarie in genere, sicché appare del tutto verosimile che essi fossero pienamente a conoscenza del fatto che la deliberazione dell’assemblea della società cedente, assunta senza la partecipazione dei titolari del diritto di voto, fosse irrimediabilmente nulla].

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 19/03/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Alberto Binetti
Registro: RG 266 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 17/10/2026
Massima a cura di: Francesco Zoppi
Francesco Zoppi

Nel 2018 ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza, con votazione di 110 e lode, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Nel 2020 ha proficuamente concluso i periodi di tirocinio formativo e di pratica forense presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli. Tra il 2021 e il 2022 ha collaborato con una delle principali associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in qualità di consulente giuridico della Segreteria della Camera Arbitrale. Nel 2022, dopo aver superato con il massimo dei voti e plauso della Commissione l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato (sessione 2020), ha iniziato a collaborare con affermati Studi Legali e Tributari. Dal 2024 collabora con un importante Studio Legale avente sede a Roma. Opera nell’ambito del diritto civile e commerciale, prestando attività di consulenza legale, assistenza giudiziale e stragiudiziale.

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