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Corte d'appello di Campobasso, 7 Marzo 2025, n. 79/2025

Sentenza di mero rito e spese di lite: la natura processuale della decisione non giustifica da sola la compensazione

Corte d'appello di Campobasso, 7 Marzo 2025, n. 79/2025
Sentenza di mero rito e spese di lite: la natura processuale della decisione non giustifica da sola la compensazione

In tema di regolamentazione delle spese processuali, la compensazione ex art. 92, comma 2, c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132/2014, conv. in L. n. 162/2014, e dall’intervento della Corte costituzionale n. 77/2018, può essere disposta soltanto nei casi di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza ovvero in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente ed esplicitamente indicate in motivazione.

Non costituisce, di per sé, grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese il mero richiamo alla natura processuale o di rito della pronuncia, trattandosi di evenienza ordinaria del processo. Anche una decisione che definisca il giudizio per ragioni processuali, quale la declaratoria di incompetenza del giudice ordinario in favore dell’arbitro, è idonea a fondare una statuizione sulle spese secondo il principio della soccombenza, quando chiuda il processo davanti al giudice adito o comunque definisca una fase del giudizio. Ne consegue che, ove il giudice dichiari la propria incompetenza in favore degli arbitri e revochi il decreto ingiuntivo opposto, non può disporre l’integrale compensazione delle spese limitandosi a valorizzare la “pronuncia di mero rito”, senza indicare concreti elementi di fatto o di diritto tali da integrare anomalie di difficoltà, complessità o incertezza di gravità pari o superiore alle ipotesi tipizzate dall’art. 92 c.p.c.

La statuizione sulle spese contenuta in una sentenza che decide esclusivamente sulla competenza resta autonomamente impugnabile con appello, pur essendo il capo relativo alla competenza soggetto al regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. La successiva pronuncia arbitrale sul merito della pretesa creditoria non rileva ai fini della regolamentazione delle spese del giudizio concluso con declaratoria di incompetenza, trattandosi di questione autonoma rispetto al merito della domanda devoluta all’arbitro.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 07/03/2025
Carica: Presidente
Giudice: Maria Grazia d’Errico
Relatore: Gianfranco Placentino
Registro: RI 275 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 17/10/2026
Massima a cura di: Jacopo Coppola
Jacopo Coppola

Praticante Avvocato del Foro di Milano, Dottorando di ricerca e Cultore della materia in diritto commerciale. Nell'ottobre 2025 consegue la laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano con voti 110/110, discutendo una tesi in diritto commerciale dal titolo "La ricapitalizzazione della società nel concordato preventivo: tra diritto societario e concorsuale", relatore: Chiar.mo Prof. Andrea Vicari. Dal 2026 è dottorando di ricerca in diritto commerciale presso l'Università degli Studi di Bergamo, Scienze Giuridiche, XLII° ciclo e Cultore della materia presso la cattedra di diritto commerciale nella facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano. Esercita l'attività professionale presso lo Studio Legale Avv. Prof. Giorgio De Nova, nelle materie di suo principale interesse: Contenzioso & Arbitrati in ambito civile e commerciale.

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