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Tribunale di Genova, 5 Febbraio 2026

Rito semplificato Cartabia e preclusioni

Tribunale di Genova, 5 Febbraio 2026
Rito semplificato Cartabia e preclusioni

In tema di procedimento semplificato di cognizione, l’art. 281-duodecies, quarto comma, c.p.c. così come modificato dal c.d. Correttivo Riforma Cartabia  (D.L. n. 164/2024), va interpretato nel senso che, nel corso della prima udienza, l’attore possa liberamente indicare i mezzi di prova dei quali intende valersi e in particolare i documenti che offre in comunicazione, non solo nel caso di costituzione del convenuto, il quale abbia contestato i fatti allegati dall’attore, ma anche, considerata la mancanza di distinzioni ad opera del legislatore, nei casi di contumacia del convenuto e di sua costituzione con contestazioni solo in punto di diritto.

Il tema di prova della provenienza delle firme elettroniche, ai sensi dell’art. 20 co. 1-bis CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale), D.lgs. 82/2005, il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 C.c., quando vi è apposta una firma digitale, mentre ai sensi del successivo comma 1-ter l’utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria. Il meccanismo processuale per contestare la genuinità della firma elettronica è la querela di falso e il disconoscimento ex art. 214 c.p.c.. Spetta dunque alla parte che intende disconoscere la firma provare che il dispositivo di firma non gli appartiene ovvero che tale dispositivo è stato utilizzato non da lui e contro la sua volontà.

Data Sentenza: 05/02/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Francesca Lippi
Registro: RG 8270 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 14/06/2026
Massima a cura di: Andrea Grillo
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