Ai sensi dell’art. 2485 c.c. gli amministratori devono accertare senza indugio il verificarsi di una causa di scioglimento della società e iscrivere presso il registro delle imprese la dichiarazione di accertamento. Quando gli amministratori omettono gli adempimenti sopra indicati, il verificarsi della causa di scioglimento può essere accertato dal tribunale, su istanza – tra gli altri – di singoli soci. Se la causa di scioglimento è l’impossibilità di funzionamento e continuata inattività dell’assemblea (art. 2484 comma 1 n. 3 c.c.) e gli amministratori non hanno accertato il verificarsi di tale causa di scioglimento e non hanno iscritto alcuna dichiarazione, il Tribunale dichiara la causa di scioglimento, con decreto che dovrà essere iscritto nel registro delle imprese ai sensi del secondo comma dell’art. 2485 c.c., e procede immediatamente alla nomina dei liquidatori, senza convocare l’assemblea che si è già mostrata incapace di operare.