Il mancato reperimento da parte del curatore dei beni del ramo d’azienda acquistato dalla società, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione loro data, legittima la presunzione della loro sottrazione e fonda il fumus della responsabilità degli amministratori ai fini del sequestro conservativo, nei limiti del valore dei beni non rinvenuti [cooperativa in liquidazione giudiziale priva di contabilità e di bilanci, non rinvenuta nella sede legale né in quella operativa, i cui amministratori erano irreperibili].
In sede cautelare il danno non può essere commisurato all’intero attivo disperso né alla differenza tra attivo e passivo prevista dall’art. 2486, comma 3, c.c. quando il curatore non abbia specificato la data in cui si è verificata la causa di scioglimento e la prosecuzione dell’attività successiva, e le sanzioni e gli interessi per l’omesso pagamento di tributi e contributi non possono essere considerati in mancanza di allegazione specifica.
Il periculum in mora richiesto per il sequestro conservativo contro gli amministratori può desumersi alternativamente da elementi oggettivi, come la sproporzione tra il patrimonio e il credito, o da elementi soggettivi, come l’inosservanza degli obblighi di legge, l’irreperibilità e il rifiuto di collaborare con il curatore.
La mancanza delle scritture contabili non consente di presumere automaticamente il danno, e il criterio della differenza tra attivo e passivo può essere utilizzato soltanto in via equitativa e sussidiaria, con adeguata motivazione.
L’azione di responsabilità promossa dal curatore contro gli amministratori ai sensi dell’art. 255 d.lgs. 14/2019 ha natura unitaria e inscindibile e può fondarsi sui presupposti sia dell’azione sociale sia dell’azione dei creditori, con le rispettive regole e i rispettivi oneri probatori, e agli amministratori di società cooperativa si applica la disciplina della responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata.