Il curatore della liquidazione giudiziale può ottenere, anche inaudita altera parte, il sequestro conservativo dei beni dell’amministratore a garanzia del credito risarcitorio da far valere con l’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 255 CCI quando risultino verosimili l’ammanco delle voci attive esposte nell’ultimo bilancio disponibile, l’uscita dalle casse sociali di somme a favore dell’amministratore estranee all’interesse sociale e l’omesso versamento di oneri erariali e previdenziali con accumulo di cospicua debitoria [sequestro conservativo fino a oltre un milione di euro su beni mobili, mobili registrati, crediti, immobili e partecipazioni sociali dell’amministratore di una s.r.l. in liquidazione giudiziale, concesso con decreto e confermato con ordinanza dopo la mancata costituzione del destinatario].
Il periculum in mora per il sequestro conservativo chiesto dalla curatela nei confronti dell’amministratore può desumersi dalla cessione, successiva alla dichiarazione di insolvenza della società, a prezzo apparentemente incongruo, di un immobile corrispondente alla gran parte del patrimonio dell’amministratore, perché tale atto fa presumere il fondato timore che il verosimile credito risarcitorio della procedura resti insoddisfatto.
Il decreto di sequestro conservativo emesso inaudita altera parte va confermato quando la notifica al destinatario è regolare e tempestiva, questi non si costituisce e restano invariate le ragioni poste a fondamento della misura.