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Tribunale di Brescia, 3 Luglio 2024

Sequestro conservativo strumentale alla fruttuosità dell’azione di responsabilità ex art. 146 L.F.

Tribunale di Brescia, 3 Luglio 2024
Sequestro conservativo strumentale alla fruttuosità dell’azione di responsabilità ex art. 146 L.F.

Ai fini dell’accoglimento del sequestro conservativo volto alla tutela della fruttuosità di un’azione di responsabilità ex art. 146 L.F. esperita dal fallimento di una società nei confronti dell’ex amministratore di questa, il fumus boni iuris è ravvisabile ove risultino gravi indizi di mala gestio consistenti nella consapevole prosecuzione dell’attività d’impresa per un periodo prolungato in presenza dell’integrale perdita del capitale sociale non tempestivamente rilevata, con conseguente aggravamento del dissesto, nonché laddove siano riscontrate ulteriori violazioni dei doveri gestori, mediante operazioni manifestamente irragionevoli (i.e. stipulazione prima della declaratoria di fallimento di un contratto di affitto d’azienda con una società in concordato preventivo), irregolarità e omissioni contabili (i.e. documentazione lacunosa, non aggiornata e non attendibile, mancato deposito dei bilanci per non rendere pubblica la perdita), condotte distrattive e illeciti fiscali.

Il periculum in mora può essere desunto, sotto il profilo soggettivo, dalla gravità e reiterazione delle condotte addebitate, idonee a denotare un patente disinteresse per i doveri imposti dalla legge ovvero un’assenza di consapevolezza circa il disvalore di comportamenti gravemente contrari a tali doveri, come può emerge dall’inerzia protrattasi per anni a fronte di una situazione di irreversibile dissesto; sotto il profilo oggettivo, esso è ravvisabile nella sproporzione tra il credito azionato e l’esiguità del patrimonio, ulteriormente avvalorata da condotte dispositive idonee a compromettere la garanzia patrimoniale del credito (i.e. alienazione dell’unico bene immobile in prossimità della proposizione del ricorso cautelare).

Qualora dal complessivo contenuto del ricorso per sequestro conservativo emerga che la domanda è proposta congiuntamente sia nell’interesse della società sia dei creditori sociali, l’eccezione di prescrizione sollevata con riferimento alla sola azione dei creditori risulta priva di rilevanza; quanto all’azione sociale, il termine di prescrizione resta sospeso, ai sensi dell’art. 2941, n. 7, c.c., fino alla cessazione dell’amministratore dalla carica.

Data Sentenza: 03/07/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Angelica Castellani
Registro: RG 6430 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 25/02/2026
Massima a cura di: Chiara Pini
Chiara Pini

Sono un avvocato del Foro di Milano iscritto all'albo dal 2020, mi occupo di contenzioso civile, commerciale e societario (materia, quest'ultima che ho approfondito nell'ambito di un master) e di contrattualistica d'impresa ad ampio spettro (anche in ambito Information Technology); svolgo, inoltre attività, di pareristica e di consulenza stragiudiziale in tali ambiti. Mentre oggi presto lavoro per lo più a favore di società, in passato, ho assistito in via prevalente clientela di tipo istituzionale in ambito bancario e finanziario (i.e. factoring) e concorsuale, con occasionali esperienze nel restructuring e nelle due diligence di crediti nel contesto di operazioni di cartolarizzazione.

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