Qualora lo statuto sociale preveda che agli amministratori possa spettare un compenso, determinato dall’assemblea dei soci con deliberazione valida fino a modifica, una volta deliberata l’onerosità dell’incarico non è consentita alla società alcuna modifica unilaterale volta a trasformare il rapporto da oneroso a gratuito. In assenza di una delibera assembleare che fissi il compenso per un determinato esercizio, non si può presumere né la proroga automatica del compenso precedentemente stabilito, né la gratuità dell’incarico. Il mandato dell’amministratore si presume oneroso (art. 1709 c.c.) e l’onere della prova della rinuncia al compenso grava sulla società.