La notifica dell’atto di citazione ad una società estinta, ancor prima dell’instaurazione del giudizio, deve considerarsi radicalmente ed irrimediabilmente inesistente, con la conseguenza che non si instaura alcun rapporto giuridico processuale tra le parti. L’inesistenza giuridica della notifica dell’atto di citazione può determinare, alternativamente, la nullità ovvero la radicale inesistenza della sentenza pronunciata a valle.
Ai fini dell’esperibilità dell’azione di responsabilità contro gli amministratori di una società risulta essere pregiudiziale l’accertamento incidentale della qualità di socio di chi la propone, ciò non tanto ai fini della legittimazione all’esercizio dell’azione di responsabilità, posto che quest’ultima può essere proposta da qualsiasi socio, indipendentemente dall’entità della partecipazione al capitale, quanto piuttosto in ordine alla titolarità del credito risarcitorio nei confronti degli amministratori, ove ritenuto esistente, dal momento che la società in questione è stata cancellata dal registro delle imprese e quindi i suoi soci succedono nella titolarità delle posizioni attive, in proporzione alla propria partecipazione.