Il socio di una s.n.c. che abbia anche per fatti concludenti ingenerato negli altri soci e nei dipendenti la volontà di addivenire alla liquidazione della società, non può imputare agli stessi soci e dipendenti un intento corrispondente alla concorrenza sleale, laddove essi, facendo leva sull’affidamento creato in merito alla liquidazione, si siano altrimenti adoperati in altre iniziative imprenditoriali.