Nel procedimento ex art. 2409 c.c. promosso dai sindaci, la sostituzione del collegio sindacale deliberata dall’assemblea nel corso del procedimento determina il difetto di legittimazione dei ricorrenti per fatto sopravvenuto, perché essi non rivestono più alcuna carica di controllo nella società.
Dichiarato il difetto sopravvenuto di legittimazione dei sindaci ricorrenti, le spese del procedimento ex art. 2409 c.c. vanno poste, secondo il principio della soccombenza virtuale, a carico degli amministratori sostituiti quando il ricorso fosse fondato [tanto da avere giustificato l’ispezione, con l’adesione del curatore speciale della società], mentre le spese dell’ispezione restano a carico della società e quelle nei confronti dei nuovi amministratori, le cui difese non sono contrastate, vanno compensate.
Giustifica l’ispezione ex art. 2409 c.c. il fondato sospetto che una società in grave crisi, dopo aver costituito una nuova società interamente partecipata con la stessa sede e la stessa governance e averle trasferito la propria denominazione, le abbia affittato l’intera azienda con un canone parametrato al margine operativo lordo dell’affittuaria, trattenendo tutte le passività pregresse, così da svuotare l’attivo in danno della società e dei suoi creditori.
Non può disporsi la nomina di un amministratore giudiziario ai sensi dell’art. 2409 c.c. quando, all’esito dell’ispezione, sia pendente una procedura di concordato preventivo, il cui eventuale esito negativo condurrebbe all’apertura della liquidazione giudiziale, e vi sia stata discontinuità gestoria rispetto agli amministratori destinatari degli addebiti, perché le criticità rilevate non sono più attuali.