Deve ritenersi cessata la materia del contendere una volta che sia intervenuto il superamento e l’espressa sostituzione ex art. 2377, co. 8, c.c., delle delibere originariamente impugnate aventi ad oggetto l’approvazione del bilancio di esercizio, della situazione economico patrimoniale, del ripianamento art. 2447 c.c. delle perdite e la conseguente ricostituzione del capitale sociale.