Ove venga richiesta all’autorità giudiziaria l’accertamento di una causa di scioglimento e la nomina giudiziale di liquidatore, stante l’incapacità dell’assembleare di deliberare autonomamente su tali questioni a causa di uno stallo decisionale, la nomina del liquidatore non può essere rimessa all’assemblea affinché vi provveda in autonomia, perché si troverebbe nuovamente in stallo, sicchè è l’autorità giudiziaria, conseguentemente all’accertamento della causa di scioglimento, a provvedere direttamente alla nomina del liquidatore.