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Tribunale di Roma, 10 Maggio 2022

Storno di dipendenti (anche per interposta persona): condotte e animus nocendi

Tribunale di Roma, 10 Maggio 2022
Storno di dipendenti (anche per interposta persona): condotte e animus nocendi

Per configurare come attività illecita lo storno (o il tentativo di storno) di dipendenti/collaboratori di un’impresa concorrente è necessario che tali atti siano stati posti in essere dall’impresa concorrente con modalità contrarie alla correttezza professionale e che gli atti di storno risultino effettivamente finalizzati e riconducibili a un animus nocendi, ossia allo scopo preordinato di arrecare danno al concorrente.

Il requisito dell’animus nocendi non va inteso nel senso che lo storno è illecito solo laddove abbia come unica finalità quella di recare danno al concorrente; tanto meno può esigersi una prova diretta di questo animus, trattandosi di un elemento soggettivo che, come tale, non può essere direttamente dimostrato, ma solo desunto da fatti e condotte manifestate all’esterno.

Per la configurabilità di atti di concorrenza sleale contrari ai principi della correttezza professionale commessi per mezzo dello storno di dipendenti (e/o collaboratori) è necessario che l’attività distrattiva delle risorse di personale dell’imprenditore sia stata posta in essere dal concorrente con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell’autore l’intento di recare pregiudizio all’organizzazione e alla struttura produttiva del concorrente, disgregando in modo traumatico l’efficienza dell’organizzazione aziendale del competitor e procurandosi un vantaggio competitivo indebito. A tal fine, assumono rilievo le modalità del passaggio dei dipendenti e collaboratori da una all’altra impresa, che non può che essere diretto, ancorché eventualmente dissimulato, per potersi configurare un’attività di storno; la quantità (e la qualità) del personale stornato; la sua posizione nell’ambito dell’organigramma dell’impresa concorrente; le difficoltà ricollegabili alla sua sostituzione e i metodi adottati per indurre i dipendenti (e/o collaboratori) a passare all’impresa concorrente.

In caso di concorrenza sleale per interposta persona non è sufficiente la mera corrispondenza del fatto illecito di quest’ultimo all’interesse dell’imprenditore, ma è necessaria una relazione di interessi tra tali soggetti tale da far ritenere che il terzo, con la propria attività, abbia inteso realizzare proprio quegli interessi al cui soddisfacimento i rapporti erano funzionali.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 10/05/2022
Carica: Presidente
Giudice: Claudia Pedrelli
Relatore: Fausto Basile
Registro: RG 9545 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 12/01/2026
Massima a cura di: Piergianni Medea
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