Il conferimento di beni in sede di aumento del capitale sociale rientra nella categoria dei contratti associativi o di comunione di scopo, nei quali, a differenza dei contratti di scambio – caratterizzati dal sinallagma funzionale tra le prestazioni corrispettive -, i doveri e le obbligazioni dell’associato non si pongono in rapporto di corrispettività con i doveri e le obbligazioni della società nei suoi confronti, atteso che, in tali ipotesi, non sono ravvisabili interessi contrapposti, essendo preminente l’interesse collettivo al raggiungimento dello scopo comune. Conseguentemente, il conferimento non può essere oggetto di risoluzione per inadempimento, atteso che non sono configurabili obbligazioni corrispettive.