L’art. 2487, II comma, c.c. prevede due tipi di intervento camerale del Tribunale: (i) il primo è per la convocazione dell’assemblea dei soci finalizzata alla nomina dei liquidatori e alla determinazione dei criteri di liquidazione (art. 2487 comma 1 c.c.), e presuppone che vi sia un’inerzia degli amministratori dopo che sia stata realizzata la pubblicità costitutiva della causa di scioglimento (per effetto della dichiarazione degli amministratori o del provvedimento surrogatorio del Tribunale previsto dall’art. 2485 com ma II c.c.); (ii) il secondo intervento camerale del Tribunale è previsto per la nomina dei liquidatori e la determinazione dei criteri di liquidazione e presuppone un’inerzia dell’assemblea convocata per l’adozione di tali provvedimenti (per determinazione dell’organo amministrativo o per l’intervento surrogatorio del Tribunale), dopo che sia stata realizzata la pubblicità costitutiva della causa di scioglimento (per effetto della dichiarazione degli amministratori o del provvedimento surrogatorio del Tribunale). Da tale ricostruzione, rispondente non solo al dato letterale e sistematico delle disposizioni richiamate, ma anche al dato teleologico della volontà del legislatore di creare una scissione tra l’accertamento giudiziale della causa di scioglimento e la nomina giudiziale dei liquidatori al fine di garantire la prevalenza della volontà dei soci, risulta evidente che non è ammissibile il ricorso all’autorità giudiziaria in assenza di uno dei presupposti appena sopra citati.