Ai sensi dell’art. 2479 ter, comma 1, c.c., il termine per l’impugnativa delle decisioni dei soci delle s.r.l. decorre dalla trascrizione nel libro delle decisioni e non dall’iscrizione della decisione nel registro delle imprese (salvo quanto previsto per l’impugnativa dell’aumento di capitale sociale, ex 2479-ter, comma 4, e 2379-ter, comma 1, c.c.). Tale previsione normativa è espressione del rilievo attribuito dal legislatore alla cd. “pubblicità interna” delle decisioni dei soci delle S.R.L. e va considerata come regola generale valida per tutte le decisioni, sia per quelle adottate in assemblea (ai sensi dell’art. 2479 bis c.c.) sia per quelle che i soci possono adottare fuori e senza assemblea (ex art. 2479, comma 3, c.c.).
La questione della ritualità dell’impugnazione di delibera assembleare proposta con ricorso e non con atto di citazione va ritenuta assorbita nel caso in cui, ratione temporis, il giudizio possa essere introdotto con ricorso, nelle forme del procedimento semplificato ex artt. 281 decies e ss. c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia”).
L’impugnazione di delibera assembleare con cui il socio di una S.R.L. intenda eccepire la fittizietà della prima convocazione per essere quest’ultima stata fissata in un giorno prefestivo ed al di fuori dell’usuale orario lavorativo va ritenuta manifestamente infondata, considerato che, in mancanza di una norma che disponga il contrario, non esistono limiti di orario alla convocazione di un’assemblea.
La deliberazione assembleare societaria assunta in seconda convocazione non può essere considerata tout court invalida nel caso in cui non sia preceduta dalla verbalizzazione del mancato raggiungimento delle maggioranze richieste per la sua costituzione in prima convocazione. Se è vero, infatti, che la seconda convocazione è condizionata dall’inutile e negativo esperimento della prima per assenza o per insufficiente partecipazione dei soci, è anche vero che la verifica di tale condizione va espletata nella seconda convocazione sulla base delle informazioni orali rese dall’amministratore, il cui controllo può essere svolto dagli stessi soci, che o sono stati assenti alla prima convocazione, o, essendo stati presenti, sono in grado di contestare tali informazioni. Pertanto, l’omessa redazione del verbale che consacra la mancata riunione dell’assemblea in prima convocazione non impedisce che si tenga l’assemblea in seconda convocazione né la rende invalida.