In ipotesi di ricorso in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c. volto a far dichiarare la nullità di una clausola statutaria, la carenza del presupposto del periculum in mora rende superfluo l’esame delle questioni attinenti al fumus boni iuris ed alla validità – sia pure in via incidentale – della clausola statutaria medesima (nel caso di specie, il ricorso era stato proposto da un socio della società il quale lamentava l’asserita nullità di una clausola dello statuto sociale, per violazione del divieto di patto leonino, nella parte in cui riconosceva ai soci recedenti, in deroga alla disciplina applicabile in tema di liquidazione nelle ipotesi di recesso legale, il diritto alla liquidazione in natura della propria partecipazione da attuarsi mediante assegnazione di una parte delle partecipazioni detenute dalla società e di una parte dell’indebitamento finanziario assunto per l’acquisto di tali partecipazioni).