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Tribunale di Torino, 3 Giugno 2016

Utilizzo dei marchi ceduti in costanza di cessione d’azienda e tutelabilità di slogan e frasi commerciali con il diritto d’autore e la concorrenza sleale

Tribunale di Torino, 3 Giugno 2016
Utilizzo dei marchi ceduti in costanza di cessione d’azienda e tutelabilità di slogan e frasi commerciali con il diritto d’autore e la concorrenza sleale

In presenza di un contratto di cessione di azienda che indichi sia i marchi ceduti che la clientela spartita, l’utilizzo di una parte dei marchi di cui essa non è stata cessionaria (nei confronti dei clienti propri e del cedente) comporta responsabilità extracontrattuale per violazione di tali marchi e per concorrenza sleale ex art. 2598 c.c… La circostanza che la cedente abbia rifornito la convenuta perchè questa rivendesse alcuni prodotti che rechino i marchi non ceduti, non implica consenso all’utilizzo da parte della cessionaria, anche dei marchi non espressamente ceduti.

Va esclusa la violazione del diritto d’autore relativamente a diciture e slogan riportati su prodotti quando non risultino avere un particolare contenuto creativo (non trattandosi di frasi di speciale originalità, tali da distinguersi da altre frasi commerciali e da eccellere per contenuto di fantasia).

La mancata configurabilità della privativa di diritto d’autore su slogan o diciture commerciali non esclude che la pedissequa ripetizione delle medesime frasi sui prodotti commercializzati da un concorrente, unitamente all’imitazione dei segni distintivi e del packaging propri della parte, comporti la violazione della correttezza professionale ex art. 2598 n. 3 c.p.c..

Data Sentenza: 03/06/2016
Registro: RG 28011 / 2012
Allegato:
Stampa Massima
Data: 27/03/2017
Massima a cura di: Maria Luigia Franceschelli
Maria Luigia Franceschelli

Dottorato di Ricerca in Proprietà Industriale, Università degli Studi di Milano Avvocato presso Hogan Lovells Studio Legale, IP team

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