Nell’ambito di un contratto di coesistenza di marchi, il fatto che il compromesso negoziale sia fondato su particolari particolarmente piccoli impone alle parti di uniformare i propri comportamenti ad un livello molto elevato di correttezza, tale da evitare che anche in via indiretta si possano generare o anche solo avallare fraintendimenti ed equivoci. In particolare, il comportamento della parte che consapevolmente trascuri ogni possibile forma di effettiva prevenzione del rischio di confusione tra i segni, oggetto di regolazione negoziale di coesistenza, viola il principio di buona fede nell’esecuzione del contratto che include l’obiettivo –
comune alle parti – di garantire la loro coesistenza mediante l’introduzione di piccoli ma tassativi accorgimenti utili alla differenziazione, da attuare quindi con la massima precisione e correttezza.