Va rigettato il ricorso cautelare ante causam per descrizione, sequestro e inibitoria ai sensi degli artt. 129 e 131 c.p.i. e 161 e 163 l.d.a. con cui l’ex preponente lamenti la conservazione, da parte dell’ex agente, di dati sui clienti e sulla rete distributiva, quando non siano allegati né i requisiti di segretezza, valore economico e protezione delle informazioni richiesti dall’art. 98 c.p.i., né gli elementi costitutivi di una banca dati tutelabile, creativa o protetta dal diritto sui generis, che presuppone un investimento rilevante e autonomo rispetto all’attività principale del costitutore. Non integra uso abusivo, né estrazione o reimpiego, né concorrenza sleale, la produzione, nel giudizio pendente per l’indennità di fine rapporto, di dati legittimamente acquisiti dall’agente durante il rapporto o trasmessigli dalla stessa preponente, e gli obblighi contrattuali di riservatezza cedono di fronte alla necessità di tutelare i propri diritti in giudizio.
La condanna ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata dei commi primo e secondo e con queste cumulabile, volta al contenimento dell’abuso dello strumento processuale. Il discrimine tra esercizio e abuso del diritto processuale risiede nella mala fede o nella colpa grave, non potendo la sanzione discendere da una responsabilità oggettiva per l’esito sfavorevole del processo. Costituisce condotta connotata da colpa grave il deposito di un ricorso cautelare, con richiesta di provvedimenti anche inaudita altera parte, manifestamente generico in punto di allegazione e di prova degli elementi costitutivi degli illeciti invocati, che imponga una defatigante attività difensiva alla controparte e al giudice, e la somma va determinata equitativamente in proporzione ai compensi medi liquidabili.
La previsione statutaria di una clausola simul stabunt, simul cadent, espressamente legittimata dall’art. 2386, co. 3, c.c., risponde all’esigenza di preservare l’originario equilibrio all’interno della composizione dell’organo gestorio collegiale in caso di defezioni premature, e non comporta, ove oggetto di applicazione conforme a buona fede e correttezza, alcun obbligo risarcitorio o indennitario a carico della società e a favore dell’amministratore automaticamente decaduto per effetto del suo operare: ciò in quanto, al momento dell’accettazione del mandato, lo stesso amministratore vi ha di fatto implicitamente prestato la propria adesione, accettando, così, in una con le clausole statutarie regolatrici delle condizioni di nomina e permanenza degli organi sociali, anche l’eventualità di una cessazione anticipata dall’ufficio in caso di ricorrenza dei presupposti per l’applicazione della clausola de qua.
La configurabilità della fattispecie dell’abuso della clausola simul stabunt, simul cadent presuppone l’impiego dell’istituto della decadenza automatica al verificarsi oggettivo della causa statutaria, allo scopo surrettizio e indiretto di provocare l’effetto del diverso istituto della revoca (ossia di un recesso dal rapporto di mandato unilateralmente imposto dalla società all’amministratore), consentendo peraltro alla società di eludere gli obblighi di motivazione, o di raggiungimento della maggioranza in seno all’organo assembleare, o di corresponsione del ristoro ex lege (art. 2383, co. 3, c.c.) del risarcimento (pari al lucro cessante costituito dal compenso non percepito per il tempo di prevedibile durata residua del mandato o alla diversa somma pattuita a titolo di penale contrattuale) in ipotesi di assenza di giusta causa. Tale abuso è verificabile soltanto al cospetto della mancata successiva riconferma dell’amministratore caducato e della prova della strumentalità dell’impiego della clausola rispetto al surrettizio ottenimento dell’effetto di una revoca con elusione del meccanismo assembleare o dell’obbligo di motivazione o di indennizzo/risarcimento.
Costituisce onere dell’amministratore revocato quello di dimostrare, anche per presunzioni, la ricorrenza dei presupposti per l’applicazione abusiva o in mala fede della clausola e in particolare: (i) l’esercizio strumentale della facoltà di dimissioni da parte di taluni componenti del consiglio di amministrazione con il solo scopo di provocare la decadenza immediata dell’organo in vista della programmata esclusione da parte dell’assemblea convocata per il rinnovo dell’organo del solo componente sgradito; (ii) la rinnovazione da parte dell’assemblea dei soci dell’incarico a tutti gli altri membri del consiglio con esclusione del solo componente non dimissionario; (iii) il collegamento oggettivo e soggettivo tra le dimissioni dei consiglieri che hanno perfezionato la fattispecie statutaria della decadenza dell’intero consiglio di amministrazione e la successiva immediata nomina da parte dell’assemblea del nuovo consiglio di amministrazione composto da tutti i membri precedenti escluso quello non più gradito, connotato dall’esclusivo intento di ottenere la sua estromissione senza indennizzo dall’organo. Un abuso dello strumento ricorrerebbe allorquando fosse stato perseguito e ottenuto, appunto, per effetto della provocazione delle condizioni della relativa applicazione, il risultato pratico della decadenza, ossia della caducazione del mandato, seguito dal mancato rinnovo dell’incarico, e dunque dall’ottenimento dell’effetto concreto della definitiva cessazione del rapporto tra amministratore e società.
L’elenco delle materie da trattare in assemblea deve essere chiaramente indicato, sia per consentire ai soci una preparazione adeguata, sia per evitare che sia sorpresa la buona fede degli assenti mediante discussione/deliberazione su materie non incluse nella convocazione. A tal fine non è necessaria una indicazione particolareggiata delle materie da trattare, ma è sufficiente un’indicazione sintetica, purché chiara e non ambigua, specifica e non generica, la quale consenta la discussione e l’adozione da parte dell’assemblea dei soci anche delle eventuali deliberazioni consequenziali ed accessorie.
Per quanto riguarda l’annullamento della delibera assembleare di una società di capitali per conflitto di interessi tra socio e società – quando il primo si trovi ad essere portatore, con riferimento ad una specifica delibera, di un duplice e contrapposto interesse, cioè da una parte il proprio interesse di socio e dall’altra quello della società –, è essenziale che la delibera sia idonea a ledere l’interesse sociale, mentre è irrilevante che essa, senza pregiudicare tale interesse, consenta al socio di raggiungere anche un interesse proprio.
In tema di annullamento per conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 2373 c.c., della delibera assembleare determinativa del compenso degli amministratori, il vizio ricorre quando essa è diretta al soddisfacimento di interessi extrasociali, in danno della società, senza che risulti condizionante in sé – ai fini del conflitto di interessi ovvero anche dell’eccesso di potere – la decisività del voto da parte dell’amministratore (beneficiario dell’atto) che sia anche socio; ne consegue che la accertata irragionevolezza della misura del compenso (valutata in base al fatturato ed alla dimensione economica e finanziaria dell’impresa, da rapportare all’impegno chiesto per la sua gestione) può risultare anche quando la delibera attua un patto parasociale, in precedenza stipulato sotto forma di transazione fra i soci, compresi gli impugnanti soci di minoranza, che sono legittimati all’impugnazione in quanto dissenzienti e nonostante la partecipazione al predetto accordo.
Non risulta annullabile per conflitto d’interessi la deliberazione determinativa del compenso dell’amministratore per il mero fatto che essa sia stata adottata col voto determinante espresso dallo stesso amministratore che abbia preso parte all’assemblea in veste di socio, se non ne risulti altresì pregiudicato l’interesse sociale. Lo stesso vale in relazione al vizio di eccesso di potere, ritenendosi comunque essenziale l’accertamento della sproporzione del compenso attribuito.
A fronte dell’attribuzione all’amministratore di compensi sproporzionati o in misura eccedente i limiti della discrezionalità imprenditoriale, è possibile impugnare la delibera dell’assemblea della società di capitali per abuso o eccesso di potere, sotto il profilo della violazione del dovere di buona fede in senso oggettivo o di correttezza, giacché una tale deliberazione si dimostra intesa al perseguimento della prevalenza di interessi personali estranei al rapporto sociale, con ciò danneggiando gli altri partecipi al rapporto stesso. In tal caso al giudice è affidata una valutazione che è diretta non ad accertare, in sostituzione delle scelte istituzionalmente spettanti all’assemblea dei soci, la convenienza o l’opportunità della delibera per l’interesse della società, bensì ad identificare, nell’ambito di un giudizio di carattere relazionale, teso a verificare la pertinenza, la proporzionalità e la congruenza della scelta, un vizio di illegittimità desumibile dalla irragionevolezza della misura del compenso stabilita in favore dell’amministratore, occorrendo a tal fine avere riguardo, in primo luogo, alla natura e alla ampiezza dei compiti dell’amministratore ed al compenso corrente nel mercato per analoghe prestazioni, in relazione a società di analoghe dimensioni, e, ma in funzione complementare, alla situazione patrimoniale e all’andamento economico della società.
La circostanza che anche il socio amministratore abbia espresso il proprio voto in relazione al (proprio) compenso di amministratore non costituisce di per sé un vizio della delibera; infatti, per potersi configurare una situazione di conflitto di interessi o di abuso di potere è sempre necessario che venga dedotto e dimostrato il perseguimento di un interesse extrasociale in contrasto con quello della società.
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