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Sentenze con tag: accertamento del danno in via equitativa

Tribunale di Bari, 17 Ottobre 2026, n. 568/2026
Nome e immagine di Totò per un ristorante: uso pubblicitario illecito e liquidazione secondo il prezzo del consenso
Gli eredi possono reagire, ai sensi degli artt. 7 e 10 c.c. e 96-98 l.d.a., all’uso a fini commerciali del...

Gli eredi possono reagire, ai sensi degli artt. 7 e 10 c.c. e 96-98 l.d.a., all’uso a fini commerciali del nome e dell’immagine di un artista notorio, che è indebito quando non costituisca esercizio di un diritto o di una facoltà né risponda alle finalità informative, culturali o didattiche dell’art. 97 l.d.a., da bilanciare con la libertà d’impresa. È tale l’impiego del nome e dell’immagine di Totò, tratta da scene gastronomiche dei suoi film, nell’insegna, nei menù e nella comunicazione di un ristorante-pizzeria, volto soltanto a evocare presso la clientela la tradizione napoletana e la qualità del prodotto: si tratta di un mero uso pubblicitario, che va inibito anche nei segni distintivi e sui canali online, con distruzione del materiale.

Il danno patrimoniale si liquida secondo l’art. 158 l.d.a., che prevede la retroversione degli utili e, come soglia minima, il prezzo del consenso; la retroversione non si applica quando non sia offerta alcuna prova degli utili del convenuto. Il prezzo del consenso non può essere desunto dai contratti conclusi dagli eredi con grandi imprese cinematografiche o alimentari quando l’utilizzatore sia una piccola impresa individuale di ristorazione con limitata operatività territoriale, ma può esserlo dagli accordi transattivi conclusi in epoca prossima con ristoratori analoghi, e la liquidazione resta limitata al periodo per il quale è chiesto l’accertamento; non spetta un ulteriore danno non patrimoniale in difetto di idonea allegazione.

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01/10/2026
Data sentenza: 17/10/2026
Numero: 568/2026
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Rana
Relatore: Valentina D’Aprile
Registro : RG – 7046 –  2024
Tribunale di Catanzaro, 27 Maggio 2024
La quantificazione del danno nell’azione di responsabilità
L’azione sociale di responsabilità si configura come un’azione risarcitoria volta a reintegrare il patrimonio sociale in conseguenza del suo depauperamento...

L’azione sociale di responsabilità si configura come un’azione risarcitoria volta a reintegrare il patrimonio sociale in conseguenza del suo depauperamento cagionato dagli effetti dannosi provocati dalle condotte, dolose o colpose, degli amministratori, poste in essere in violazione degli obblighi su di loro gravanti in forza della legge e delle previsioni dell’atto costitutivo ovvero dell’obbligo generale di vigilanza o dell’altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo. Per gli amministratori di una società a responsabilità limitata, al pari di quelli delle società per azioni, è richiesta non la generica diligenza del mandatario, cioè quella tipizzata nella figura dell’uomo medio, ma quella desumibile in relazione alla natura dell’incarico e alle specifiche competenze, cioè quella speciale diligenza prevista dall’art. 1176, co. 2, c.c. per il professionista.

La natura contrattuale della responsabilità degli amministratori e dei sindaci verso la società comporta che questa ha soltanto l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità fra queste e il danno verificatosi, mentre incombe sugli amministratori e i sindaci l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti. Invero, spetta all’attore l’onere dell’allegazione e della prova, sia pure mediante presunzioni, dell’esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale e della riconducibilità della lesione al fatto dell’amministratore inadempiente, quand’anche cessato dall’incarico.

Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell'art. 146, co. 2, l.fall., la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni, purché l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo.

Una correlazione tra le condotte dell'organo amministrativo e il pregiudizio patrimoniale dato dall'intero deficit patrimoniale della società fallita può prospettarsi soltanto per quelle violazioni del dovere di diligenza nella gestione dell'impresa così generalizzate da far pensare che proprio in ragione di esse l'intero patrimonio sia stato eroso e si siano determinate le perdite registrate dal curatore, o comunque per quei comportamenti che possano configurarsi come la causa stessa del dissesto sfociato nell'insolvenza.

I cc.dd. criteri del deficit fallimentare e dei netti patrimoniali di cui all'art. 2486, co. 3, c.c. è applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore della norma.

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20/08/2024
Data sentenza: 27/05/2024
Registro : RG – 1160 –  2017
Tribunale di Catanzaro, 13 Luglio 2023
Mancata quantificazione del danno in un’azione di responsabilità ex art. 2395 c.c.
Il danno all’immagine e alla reputazione, inteso come danno conseguenza, non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato...

Il danno all'immagine e alla reputazione, inteso come danno conseguenza, non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Sicché la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base non tanto a valutazioni astratte, bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato. Alla mancata prova del danno non può sopperire la valutazione equitativa dello stesso considerato che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili, ma che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, fermo restando dunque l'onere della parte di dimostrare l'an debeatur del diritto al risarcimento.

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19/01/2024
Data sentenza: 13/07/2023
Registro : RG – 1379 –  2016
Tribunale di Roma, 22 Marzo 2018
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore e la quantificazione del danno
Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e...

Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società. Pertanto, il legislatore, con riferimento alle s.r.l., ha adottato lo stesso criterio utilizzato per le s.p.a., secondo cui chi ha la gestione sociale è tenuto, nell’ambito dell’obbligazione di mezzi assunta nei confronti della società, al rispetto delle regole di buona e corretta amministrazione stabilite dalla legge e dall’atto costitutivo, la cui violazione, se produttiva di danni, può costituire fonte di responsabilità. L’art. 2476 c.c. non prevede espressamente, come nella s.p.a. (art. 2392, co. 1, c.c.) il criterio della diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle specifiche competenze dell’amministratore cui il medesimo deve uniformarsi nell’espletamento dell’incarico. Si deve ritenere applicabile il criterio generale dell’esercizio di un’attività professionale rinvenibile, in ogni caso, nella disciplina in materia di obbligazioni negli artt. 1176 e 1710 c.c., per il quale la diligenza deve valutarsi con riferimento alla natura dell’attività esercitata (art. 1176, co. 2, c.c.). Inoltre, a mente del vigente art. 2489 c.c. ai principi della diligenza e della professionalità richiesta dalla natura dell’incarico devono uniformare il loro operato i liquidatori anche della s.r.l., non si vede per quale motivo gli amministratori della s.r.l. dovrebbero poterne essere svincolati. Riguardo ai criteri di attribuzione della responsabilità, analogamente a quanto previsto in materia di s.p.a., l’amministratore è esonerato dalla responsabilità, allorquando dimostri di essere esente da colpa. La responsabilità, di natura contrattuale stante il rapporto che lega l’amministratore alla società, comporta che l’attore ha esclusivamente l’onere di provare la violazione addebitata, mentre chi subisce l’azione, per essere esonerato dalla responsabilità, deve dimostrare di essere immune da colpa in relazione alle violazioni contestate.

Anche nel caso in cui le azioni previste dagli artt. 2476 e 2394 c.c. vengano esercitate nell’ambito di una procedura concorsuale, il curatore che agisce per far valere la responsabilità dell’amministratore ha l’onere di dedurre specifici inadempimenti o inosservanze, non potendo limitarsi ad una generica deduzione dell’illegittimità dell’intera condotta ovvero alla mera doglianza afferente i risultati negativi delle scelte gestorie. L’amministratore, che pure si sia reso responsabile di condotte di mala gestio, può essere chiamato a rispondere dei soli pregiudizi che siano conseguenza diretta delle condotte e omissioni al medesimo addebitabili, essendo onere della parte istante allegare in maniera specifica e provare, nell’an e nel quantum, i cennati pregiudizi.

Anche nel caso di omessa o irregolare tenuta della contabilità sociale, il curatore non può, per ciò solo, invocare il criterio della differenza tra l’attivo ed il passivo per la determinazione del ristoro dovuto dai preposti alla gestione della società ed alle attività di controllo, sottraendosi all’onere di allegazione specifica e di prova dei danni in concreto sofferti e dello stretto vincolo eziologico tra i pregiudizi lamentati e gli illeciti addebitati.

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15/03/2023
Data sentenza: 22/03/2018
Registro : RG – 48940 –  2014
Tribunale di Catania, 15 Novembre 2019
Valutazione equitativa del danno da prosecuzione illegittima dell’attività
Per ricorrere al criterio equitativo per la determinazione del danno è necessaria l’allegazione e la prova delle ragioni impeditive di...

Per ricorrere al criterio equitativo per la determinazione del danno è necessaria l'allegazione e la prova delle ragioni impeditive di un rigoroso distinto accertamento degli effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta. Pertanto, è possibile ricorrere al criterio equitativo soltanto se non sia possibile una ricostruzione analitica del danno lamentato.

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15/01/2023
Data sentenza: 15/11/2019
Registro : RG – 19072 –  2015
Tribunale di Milano, 14 Maggio 2020
Determinazione del danno da parte del giudice in caso di irregolarità gestorie
In caso di irregolarità gestorie, il giudice può ricorrere alla liquidazione in via equitativa del danno solo qualora il socio-attore...

In caso di irregolarità gestorie, il giudice può ricorrere alla liquidazione in via equitativa del danno solo qualora il socio-attore alleghi o prospetti la specificità del danno da lui o dalla società subito.

Di conseguenza, gli addebiti relativi al mancato deposito dei bilanci mossi nei confronti dell’amministratore unico e relativi altresì alla violazione del diritto di informazione riconosciuto al socio costituiscono irregolarità che, in mancanza di specifica allegazione del danno, non permettono al giudice di intervenire nella fase di determinazione del danno

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22/01/2021
Data sentenza: 14/05/2020
Registro : RG – 906 –  2016
Tribunale di Roma, 20 Marzo 2017
Invalidità dell’esclusione del socio di s.n.c. e delle delibere adottate contestualmente senza calcolarne la quota ai fini del raggiungimento della maggioranza
Quale che sia il vizio inficiante l’esclusione, lo stesso va fatto indefettibilmente valere dal socio escluso con il rimedio della...

Quale che sia il vizio inficiante l’esclusione, lo stesso va fatto indefettibilmente valere dal socio escluso con il rimedio della opposizione, da proporre nel termine di decadenza di cui all'art. 2287 c.c. (altro…)

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05/01/2018
Data sentenza: 20/03/2017
Registro : RG – 6464 –  2014
Tribunale di Milano, 27 Giugno 2017
Evidenza
Segni distintivi del settore farmaceutico: contraffazione del marchio “OKI” e criteri di risarcimento del danno
Nel settore farmaceutico, il marchio KOKI accompagnato ad una parte meramente descrittiva del prodotto (KOKI-tuss; KOKI-mucil; KOKI-dec) è privo di...

Nel settore farmaceutico, il marchio KOKI accompagnato ad una parte meramente descrittiva del prodotto (KOKI-tuss; KOKI-mucil; KOKI-dec) è privo di novità ed interferente con il marchio rinomato OKI, in maniera tale da far sussistere quantomeno il rischio ex art. 12 lett. e) c.p.i. di agganciamento al segno rinomato, dal quale deriva lo sfruttamento dell’indebita associazione che il consumatore medio nei (altro…)

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03/11/2017
Data sentenza: 27/06/2017
Registro : RG – 7007 –  2014
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