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Sentenze con tag: accertamento negativo di contraffazione

Tribunale di Milano, 3 Dicembre 2024, n. 2775/2024
Modelli registrati e non registrati, diverso livello di protezione e onere probatorio
Nel caso sia eccepita l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, è onere della parte che ha sollevato l’eccezione indicare, con riferimento...

Nel caso sia eccepita l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, è onere della parte che ha sollevato l’eccezione indicare, con riferimento a ogni criterio indicato dall’art. 120 CPI, le ragioni dell’incompetenza; in difetto, tale eccezione si deve ritenere come non proposta.

Alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte, l'utilizzatore informato va individuato nel destinatario del prodotto, che sia in possesso di una buona conoscenza del settore merceologico cui si riferisce, in quanto allo stesso interessato per motivi professionali o di altro genere e ben informato dell'offerta disponibile.

Il giudizio sull'esistenza del carattere individuale del modello, ossia della sua originalità, deve  essere relativo e non assoluto, in quanto varia in dipendenza del grado di "affollamento" del settore merceologico esaminato. Se, quindi, nel settore in questione esistono pochi prodotti del genere considerato, allora occorrono maggiori modificazioni al modello perché queste siano idonee ad individualizzarlo; viceversa, in un settore che veda molti o moltissimi altri prodotti del genere, tutti simili tra loro, anche lievi modifiche saranno sufficienti a differenziare i prodotti concorrenti (cfr. Cass. 23975/2020).

Il titolare di un disegno o modello comunitario non registrato beneficia di un ridotto livello di protezione, atteso che, da un lato è protetto unicamente contro la copiatura (intesa dalla giurisprudenza italiana costante quale pedissequa imitazione) del suo disegno o modello, e, dall’altro, la durata della protezione a lui offerta è limitata a tre anni a partire dalla prima divulgazione al pubblico.

Per quanto attiene al riparto dell’onere probatorio nei giudizi di contraffazione di disegni o modelli non registrati, spetta a chi agisce in giudizio allegare la novità del suo prodotto, indicando anche i suoi caratteri individualizzanti, e provare il momento della sua divulgazione, fondando così la presunzione di validità del suo modello; spetta invece al resistente contestare tali requisiti, indicando quali disegni o modelli precedono la divulgazione di quello del ricorrente, con effetto distruttivo della sua novità o individualità.

Nell’accordare tutela ai modelli non registrati, deve essere vietata solo una imitazione che si sostanzi in una sovrapponibilità assoluta tra modello “originale” e modello del prodotto “contraffatto” in quanto vi è l’esigenza di contemperare la tutela dell’originalità creativa con l'affidamento dei terzi operanti sul mercato che, in buona fede, potrebbero incappare negli “asseriti” diritti di esclusiva altrui, dei quali, tuttavia, non possano conoscere limiti ed esistenza, perché, appunto, non sono stati oggetto di registrazione.

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22/08/2025
Data sentenza: 03/12/2024
Numero: 2775/2024
Carica: Presidente
Giudice: Alessandra Dal Moro
Relatore: Elisa Fazzini
Registro : RG – 3799 –  2020
Tribunale di Torino, 13 Aprile 2021
Il difetto di giurisdizione in relazione alla domanda di accertamento negativo della contraffazione della frazione estera di un brevetto europeo
In base della Convenzione sul Brevetto Europeo del 05/10/1973, il brevetto europeo non è costituito da un unico titolo, bensì...

In base della Convenzione sul Brevetto Europeo del 05/10/1973, il brevetto europeo non è costituito da un unico titolo, bensì da un fascio di frazioni nazionali le quali sono soggette alla legge e alla giurisdizione dei singoli Stati designati dal richiedente. Per quanto concerne le sue frazioni estere, tale ricostruzione esclude in radice la possibilità del verificarsi in Italia dell’illecito civile di cui all’art. 7 n. 2 Reg. Ue 1215/2012, il quale presuppone la violazione di un titolo che, per sua stessa natura, risulta integralmente privo di effetti nel nostro paese. Questo sistema normativo di diritto sostanziale e tutela giurisdizionale a matrice nazionale potrà essere superato solo con la futura entrata in vigore del Reg. Ue 1257/2012, che contempla invece un titolo brevettuale unitario, protetto da un sistema di tutela giurisdizionale comune.

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08/03/2023
Data sentenza: 13/04/2021
Registro : RI – 18761 –  2019
Tribunale di Bologna, 23 Novembre 2020
La prevalenza del foro del domicilio eletto dal convenuto nelle azioni in materia di proprietà industriale
In base al tenore letterale del comma 3 dell’art. 120 CPI, l’indicazione di domicilio compiuta in occasione della presentazione della...

In base al tenore letterale del comma 3 dell’art. 120 CPI, l’indicazione di domicilio compiuta in occasione della presentazione della domanda di registrazione o di brevettazione radica in via esclusiva la competenza e la giurisdizione nelle azioni in materia di proprietà industriale, prevalendo sugli altri fori di cui al comma 2 dell’art. 120 CPI. Tale regola è applicabile, in combinato disposto con il comma 6bis del medesimo articolo, a tutte le azioni in cui il convenuto è titolare di un brevetto o di una registrazione, comprese quindi le azioni di accertamento negativo della contraffazione.

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07/02/2023
Data sentenza: 23/11/2020
Registro : RG – 16394 –  2017
Tribunale di Torino, 27 Luglio 2026, n. 212/2019
Design comunitario e carenza di giurisdizione del giudice italiano alla luce della pronuncia della Corte di Giustizia
Il principio di libertà di concorrenza e iniziativa economica tollera restrizioni solo per l’esistenza di privative brevettuali (limitate nel tempo)...

Il principio di libertà di concorrenza e iniziativa economica tollera restrizioni solo per l’esistenza di privative brevettuali (limitate nel tempo) o per ragioni concorrenziali (tendenzialmente perpetue) ma in tal caso attinenti solo a modalità sleali di svolgimento. Scaduta la privativa brevettuale su un determinato oggetto, tutte le caratteristiche di utilità di esso divengono liberamente utilizzabili e non solo alcune mentre restano suscettibili di tutela per il divieto di imitazione servile soltanto gli aspetti formali che siano dotati di capacità distintiva ed al tempo stesso superflui, tecnicamente insignificanti, arbitrari e capricciosi. La protezione garantita dall’ordinamento tramite la brevettazione (anche in relazione ai brevetti scaduti) non si rivolge all’idea astratta, ma alle forme di realizzazione dell’idea stessa, forme che possono essere tutte liberamente utilizzate una volta scaduta la privativa, essendo a quel punto lecita (e non in via di principio scorretta) la conquista di clientela rimessa alla fisiologica competizione sul mercato.

La nuova disciplina sulla tutela dei disegni e modelli conferma – anche in sede giurisprudenziale – il ben noto e giustificato disfavore legislativo per monopoli perpetui anche sui valori sostanziali.

Il design comunitario è disciplinato dal RDC Ce 2002 n. 6 che - per quanto riguarda la competenza giurisdizionale - all’art. 82 prevede che: (i) i procedimenti derivanti dalle azioni e dalle domande giudiziali relative ai disegni e modelli comunitari devono essere proposte dinnanzi ai Tribunali dello Stato membro in cui il convenuto ha domicilio o, se non ha domicilio in uno degli Stati membri, nello Stato in cui ha una stabile organizzazione; (ii) se il convenuto non ha né il domicilio né una stabile organizzazione in uno degli Stati membri, tali procedimenti possono essere proposti dinanzi ai Tribunali dello Stato membro in cui l’attore ha il domicilio o, se quest’ultimo non ha il domicilio in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha una stabile organizzazione; (iii) i procedimenti in materia di azione di contraffazione e le domande riconvenzionali di nullità sollevate in relazione ad una azione di contraffazione possono anche essere avviati dinnanzi al Tribunale dello Stato membro in cui l’atto è stato commesso o minaccia di essere commesso.

L’art. 79 dello stesso RDC esclude poi l’applicazione dei criteri di cui all’art. 5 della Convenzione di Bruxelles (ora art. 7 del Regolamento Ue 1215/2012) in materia di design comunitario. La Corte di Giustizia ha affermato che risulta dallo stesso tenore letterale dell’art. 82 del regolamento n.6/2002 che le azioni di accertamento di insussistenza di una contraffazione di cui all’art. 81, lettera b) di tale regolamento, quando il convenuto ha il proprio domicilio in uno Stato membro dell’Unione europea devono essere proposte dinanzi ai tribunali dei disegni e modelli comunitari di tale Stato membro, a meno che non vi sia proroga di competenza ai sensi dell’art. 23 o dell’art. 24 del regolamento n. 44/2001, disposizioni, quest’ultime, che hanno sostituito gli  articoli 17 e 18 della convenzione di Bruxelles (Proroga di competenza pacificamente non sussistente nel caso di specie). Inoltre l’art. 82 del regolamento n. 6/2000 deve essere interpretato nel senso che le azioni di accertamento dell’insussistenza di contraffazione di cui all’art. 81, lettera b), di tale regolamento, quando il convenuto ha il proprio domicilio in uno Stato membro dell’Unione Europea, devono essere proposte dinanzi ai Tribunali dei disegni e modelli comunitari di tale Stato membro, a meno che non vi sia proroga di competenza ai sensi dell’art. 23 o dell’art. 24 del regolamento n. 44/2001, e salvo i casi di litispendenza e connessione previsti dai suddetti regolamenti.

Infine l’art. 5, punto 3 del regolamento n. 44/2001 ha sostituito l’art. 5, punto 3, della convenzione di Bruxelles e l’applicazione di tale disposizione ai procedimenti derivanti dalle azioni e domande di cui all’art. 81 del regolamento n. 6/2002 è esclusa dall’art. 79, paragrafo 3, lettera a), di tale  Regolamento.

Dunque, secondo la Corte di Giustizia qualora le domande di accertamento di abuso di posizione dominante e di concorrenza sleale siano proposte sulla scia di un’azione di accertamento dell’insussistenza di una contraffazione di un disegno o modello comunitario e contestino sostanzialmente al titolare di tale disegno o modello di opporsi alla produzione, da parte di colui che agisce per l’accertamento di una contraffazione, di repliche del suddetto disegno o modello, la determinazione del giudice competente deve fondarsi, per l’intera controversia, sul regime di competenza istituito dal regolamento n. 6/2002.

La regola di competenza prevista dall’art. 5 punto 3, del regolamento 44/2001 non è applicabile alle domande di constatazione di abuso di posizione dominante e di concorrenza sleale connesse a un’azione di accertamento di insussistenza di una contraffazione di un disegno o di un modello comunitario, nei limiti in cui accogliere tali domande presuppone l’accoglimento di tale azione di accertamento dell’insussistenza della contraffazione.
Dunque, secondo l'insegnamento della Corte è possibile concludere che quando vi è connessione tra le domande di accertamento negativo della contraffazione e della concorrenza sleale, la determinazione del giudice competente deve essere fondata, per l’intera controversia, sul regime di competenza di cui al RDC 2002 n. 6.

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28/03/2019
Data sentenza: 27/07/2026
Numero: 212/2019
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Gabriella Ratti
Registro : RG – 19878 –  2015
Tribunale di Genova, 26 Gennaio 2018
L’interesse ad agire nell’azione di accertamento negativo della contraffazione di un brevetto. La cessazione della materia del contendere
L’interesse ad agire in relazione alla domanda di accertamento negativo della contraffazione di un brevetto, quando non vi sia alcuna...

L’interesse ad agire in relazione alla domanda di accertamento negativo della contraffazione di un brevetto, quando non vi sia alcuna contestazione sulla eventuale natura contraffattiva del prodotto dell’attore da parte del titolare del brevetto, (altro…)

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16/11/2018
Data sentenza: 26/01/2018
Registro : RG – 10789 –  2015
Tribunale di Bologna, 15 Febbraio 2018
Evidenza
In caso di contraffazione di marchio, la sola esistenza di un provvedimento cautelare, avente natura provvisoria e non definitiva, emessa dal giudice di un primo stato non impedisce la promozione di un giudizio di merito avanti al giudice di un diverso stato
In un caso di contraffazione di marchi, il solo provvedimento cautelare emesso dal Giudice di un primo Stato membro (nel...

In un caso di contraffazione di marchi, il solo provvedimento cautelare emesso dal Giudice di un primo Stato membro (nel caso, il Tribunale di Stoccarda), quando non sia stato presentato reclamo contro detto provvedimento, né sia stato introdotto il giudizio di merito finalizzato all'accertamento della contraffazione, non impedisce la promozione del giudizio di accertamento negativo di contraffazione davanti al Giudice di un secondo Stato membro (nel caso, il Tribunale di Bologna) in quanto solo nel caso di instaurazione del giudizio di merito davanti al Giudice del primo Stato avrebbe potuto ritenersi la prevenzione dell'azione proposta dinanzi a quel Giudice, a partire dalla data di deposto del ricorso cautelare, rispetto alla azione di accertamento negativo proposta dinanzi al secondo Giudice.

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04/10/2018
Data sentenza: 15/02/2018
Registro : RG – 4917 –  2016
Tribunale di Milano, 18 Gennaio 2018
Carenza di legittimazione passiva del mero distributore nell’azione di contraffazione di brevetto
Rispetto ad una domanda di accertamento negativo di contraffazione di brevetto, è carente di legittimazione passiva il mero distributore dei...

Rispetto ad una domanda di accertamento negativo di contraffazione di brevetto, è carente di legittimazione passiva il mero distributore dei prodotti oggetto del brevetto. Quest’ultimo deve ritenersi estraneo al (altro…)

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06/03/2018
Data sentenza: 18/01/2018
Registro : RG – 537 –  2018
Tribunale di Milano, 22 Maggio 2017
Modello comunitario e concorrenza sleale
In caso di modello comunitario registrato, una volta accertata la commercializzazione di identici prodotti in data anteriore alla registrazione del...

In caso di modello comunitario registrato, una volta accertata la commercializzazione di identici prodotti in data anteriore alla registrazione del modello della ricorrente, incombe sul titolare della registrazione l’onere di provare l’allegata predivulgazione e se essa si sia verificata nel (altro…)

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10/07/2017
Data sentenza: 22/05/2017
Registro : RG – 6126 –  2017
Tribunale di Torino, 6 Aprile 2017
Evidenza
Caso Vespa: marchio notorio, licenza e tutela autoriale del design industriale
Può parlarsi di uso “notorio” generale del marchio (che è concetto diverso da quello di marchio rinomato) nel caso di...

Può parlarsi di uso “notorio” generale del marchio (che è concetto diverso da quello di marchio rinomato) nel caso di conoscenza effettiva del medesimo da parte del pubblico dei consumatori interessati.

La licenza concessa dal legittimo titolare del (altro…)

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10/07/2017
Data sentenza: 06/04/2017
Registro : RG – 13811 –  2014
Tribunale di Milano, 19 Marzo 2015
Interesse ad agire e domanda di accertamento negativo della contraffazione
Deve ritenersi che in assenza di concreti ostacoli alla commercializzazione dei prodotti della parte che ha proposto domanda di accertamento...

Deve ritenersi che in assenza di concreti ostacoli alla commercializzazione dei prodotti della parte che ha proposto domanda di accertamento negativo di contraffazione, paventando (altro…)

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12/02/2017
Data sentenza: 19/03/2015
Registro : RG – 39954 –  2011
Tribunale di Milano, 17 Settembre 2015
Evidenza
Giurisdizione in merito alle domande di accertamento negativo di contraffazione
In via generale anche alle azioni di accertamento negativo di contraffazione è applicabile il criterio di collegamento stabilito dall’art. 5...

In via generale anche alle azioni di accertamento negativo di contraffazione è applicabile il criterio di collegamento stabilito dall'art. 5 co. 1 Nr. 3 Reg. CE 44/01 per gli illeciti civili dolosi o colposi, se in concreto (altro…)

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10/02/2017
Data sentenza: 17/09/2015
Registro : RG – 43286 –  2013
Tribunale di Milano, 14 Dicembre 2016
Evidenza
Giurisdizione sulle domande relative alla validità delle porzioni di brevetto europeo ed all’accertamento negativo di contraffazione
Un brevetto europeo conferisce al suo titolare, in ciascuno dei Paesi dell’Unione in cui è rilasciato, gli stessi diritti che...

Un brevetto europeo conferisce al suo titolare, in ciascuno dei Paesi dell’Unione in cui è rilasciato, gli stessi diritti che sarebbero concessi se il brevetto fosse stato rilasciato in quel Paese; per cui, attraverso la procedura di convalida del brevetto europeo, il richiedente non (altro…)

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03/02/2017
Data sentenza: 14/12/2016
Registro : RG – 52005 –  2016
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