In tema di società a responsabilità limitata, la procedura prevista dall’art. 2473, comma 3, c.c. per la determinazione del valore di liquidazione della quota del socio receduto ha natura esclusiva ed inderogabile sul piano procedimentale, con la conseguenza che, pur essendo consentito allo statuto prevedere specifici criteri di valutazione della partecipazione, resta preclusa la devoluzione della controversia ad arbitri ovvero l’introduzione di un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la determinazione del “giusto valore” della quota. La contestazione del valore di liquidazione può essere proposta esclusivamente mediante il procedimento camerale di nomina dell’esperto da parte del tribunale, il quale opera quale arbitratore ai sensi dell’art. 1349 c.c.; la relativa determinazione è sindacabile solo nei limiti della manifesta erroneità o iniquità
In materia di trasferimento di partecipazioni sociali, la presenza, nel contratto di vendita della quota sociale, di una clausola compromissoria che richiami genericamente “qualsiasi controversia” comporta che anche la lite inerente al pagamento del prezzo della quota sociale, oggetto del trasferimento, debba essere rimessa alla cognizione arbitrale, da svolgersi secondo le modalità indicate nel contratto stesso, con conseguente esclusione della giurisdizione del giudice ordinario.
Sebbene la presenza di tale clausola compromissoria non escluda la possibilità di adire il giudice ordinario al fine di richiedere il decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento del prezzo della quota sociale, l’eccezione di esistenza della clausola compromissoria promossa dall’ingiunto nel successivo giudizio di opposizione comporta la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore del procedimento arbitrale e la contestuale revoca del decreto ingiuntivo precedentemente concesso.
Anche dopo la riforma del diritto societario attuata con d.lgs. n. 6 del 2003, la delibera assembleare di una società di capitali, assunta con la sola partecipazione di soggetti privi della qualità di socio della stessa, è inesistente, non sussistendo un atto imputabile, neppure in via astratta, alla società.
Nel contratto di cessione di una partecipazione sociale espressamente assoggettato alla legge italiana, la clausola che indica il foro competente non è clausola compromissoria, è ininfluente ai fini della competenza (poiché il forum contractus, in forza della legge italiana prescelta, è determinato in forza della legge italiana ex art. 20 c.p.c.), e non è comunque da approvarsi per iscritto qualora il contratto sia concluso non per adesione ma all’esito di specifica trattativa.
Al cessionario del credito, successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. nel diritto risarcitorio controverso, il debitore ceduto non può opporre le eccezioni che attengono al rapporto di cessione, essendo ad esso estraneo e non incidendo la cessione stessa sul suo permanente obbligo di adempiere.
Affinché una domanda possa ritenersi presuntivamente abbandonata dalla parte non basta la sua mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi piuttosto valutare la complessiva condotta processuale per desumerne la volontà processuale di insistere o meno sulla domanda pretermessa [nel caso di specie, la curatela fallimentare aveva scelto di non costituirsi ed omettere qualsiasi attività processuale].
In tema di contratto di acquisizione di partecipazioni sociali, è legittima la pretesa di indennizzo da parte dell’acquirente nei confronti dei venditori, qualora nel contratto di acquisizione le parti abbiano convenuto un obbligo di manleva, ai sensi del quale i venditori si sono impegnati ad indennizzare l’acquirente in relazione a sopravvenienze passive della società oggetto di acquisizione maturate successivamente alla data di trasferimento delle partecipazioni, ma per condotte riferibili ad un periodo antecedente.
A tal proposito, al verificarsi di tale evento, è conforme ai principi di buona fede e correttezza contrattuale la richiesta avanzata dall’acquirente ai venditori di indicare eventuali ragioni idonee a contestare la pretesa del terzo e, quindi, ad evitare la possibile formazione di una sopravvenienza passiva (e la conseguente attivazione di tale garanzia).
Deve essere esclusa qualsiasi malizia in relazione all'occultamento di fatturazioni e registrazioni concernente le vicende contrattuali della società le cui quote hanno formato oggetto di acquisizione, qualora l'acquirente abbia svolto attività di due diligence sull'intera contabilità della target.
In caso di attribuzione all’acquirente, all’interno di un accordo di cessione di quote di S.r.l., di ogni diritto di partecipazione agli utili della società target, la sottrazione di fondi (ancorché relativi all’esercizio successivo e dunque oggetto di fatturazione anticipata) di pertinenza della stessa ad opera del venditore non può essere considerata “appropriazione di utili” in danno del soggetto acquirente. Ciò nel caso in cui tale operazione consista in una vicenda gestoria - già contabilizzata in quanto antecedente alla compravendita e dunque conoscibile dall’acquirente - di destinazione di fondi sociali da parte del venditore per il pagamento di un debito sociale preesistente alla cessione. Tale vicenda non può infatti essere intesa quale compressione del diritto dell’acquirente all’utile prodotto dalla società target, dovendosi intendere per “utile” il risultato dell’esercizio e non già i flussi finanziari in entrata.
Non è vietato - almeno astrattamente - alla società di dar luogo alla vendita del proprio capitale laddove la fattispecie concreta rientri nell'ipotesi di cui all'art. 1478 c.c., cioè di vendita di cosa altrui. (altro…)
E’ legittima l’introduzione a maggioranza assembleare di una clausola di esclusione del socio ai sensi dell'art. 2473-bis.
E' legittima l'introduzione a maggioranza assembleare di una clausola di covendita forzata in uno statuto di s.r.l. che obblighi i soci di minoranza, che non intendano esercitare il diritto di prelazione ad essi spettante, a cedere a terzi acquirenti (altro…)
Va rigettata l’eccezione preliminare di incompetenza del giudice ordinario sollevata per la presenza in statuto di una clausola compromissoria arbitrale laddove l’oggetto della controversia (altro…)
E’ legittima l’iscrizione nel Registro delle imprese della domanda giudiziale con cui si chiede il trasferimento di una quota di srl, in virtù del disposto dell’art. 2470 comma 3 c.c. - che prevede l’anteriorità dell'iscrizione nel Registro delle imprese quale criterio di preferenza tra più acquirenti in buona fede della quota - e (altro…)
La partecipazione di uno dei due coniugi in una società a responsabilità limitata, se acquisita in costanza di matrimonio, rientra fra gli acquisti che costituiscono oggetto della comunione legale ai sensi dell'art. 177, co. 1, lett. a), c.c.
La partecipazione sociale va intesa quale posizione contrattuale obiettivata giuridicamente equiparabile ad un bene mobile,