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Sentenze con tag: amministratori di srl

Tribunale di Venezia, 15 Gennaio 2026
Esclusione del socio-amministratore di s.r.l.
La clausola statutaria che in una s.r.l. preveda l’esclusione del socio amministratore per violazione de “i limiti e le deleghe...

La clausola statutaria che in una s.r.l. preveda l’esclusione del socio amministratore per violazione de “i limiti e le deleghe ad esso attribuiti dal Consiglio di Amministrazione” si presta ad essere interpretata come riferibile al perimetro delle deleghe inteso esclusivamente come perimetro operativo, quindi riferito ai contorni dell’area operativa, ai tipi di atti consentiti e ai limiti di valore.

La configurazione del periculum in mora in materia di sospensiva cautelare della delibera assume caratteri particolari espressi dall’art. 2378 comma 4 c.c. nella forma del bilanciamento fra gli opposti interessi e pregiudizi. Rispetto alla delibera di esclusione del socio, la società deve allegare e provare quali siano i pregiudizi che essa teme per sé dalla perdurante partecipazione del socio, in modo che il giudice possa fare il bilanciamento richiesto dalla legge ai sensi dell’art. 2378, comma 4, c.c.

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30/12/2025
Data sentenza: 15/01/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Lina Tosi
Registro : RG – 6975 –  2025
Tribunale di Catanzaro, 5 Settembre 2025
Presupposti dell’intervento del tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c.
Nel procedimento ex art. 2409 c.c., l’intervento dell’autorità giudiziaria è ammissibile solo in presenza di gravi irregolarità gestionali concretamente riferibili...

Nel procedimento ex art. 2409 c.c., l’intervento dell’autorità giudiziaria è ammissibile solo in presenza di gravi irregolarità gestionali concretamente riferibili a violazioni di doveri di legge o statutari degli amministratori, idonee ad arrecare danno alla società. Non può, invece, fondarsi su meri sospetti generici, su questioni attinenti alla convenienza o all'opportunità delle scelte imprenditoriali, né su condotte già sottoposte a verifiche ispettive o penali che non abbiano evidenziato irregolarità.

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17/12/2025
Data sentenza: 05/09/2025
Carica: Presidente
Giudice: Song Damiani
Relatore: Carmen Ranieli
Registro : RG – 1984 –  2024
Tribunale di Catanzaro, 15 Gennaio 2026
Controllo del socio non amministratore ex art. 2476, co. 2, c.c. e limiti di buona fede e correttezza
L’art. 2476, co. 2, c.c. riconosce al socio non amministratore un diritto soggettivo pieno e incondizionato di accesso alla documentazione...

L’art. 2476, co. 2, c.c. riconosce al socio non amministratore un diritto soggettivo pieno e incondizionato di accesso alla documentazione sociale, esercitabile in ogni momento dell’esercizio e con riferimento alla più ampia gamma di informazioni, relative tanto alla gestione passata quanto a quella futura. Tale diritto può essere esercitato anche tramite un professionista di fiducia, senza che il socio sia tenuto a dimostrarne l’utilità rispetto a un interesse specifico. Tuttavia, l’esercizio del potere di controllo incontra un limite nei principi di buona fede e correttezza, con la conseguenza che devono ritenersi illegittime le condotte ostruzionistiche o comunque dirette a turbare l’attività gestoria attraverso richieste di informazioni non effettivamente necessarie.

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15/10/2025
Data sentenza: 15/01/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Carmen Ranieli
Registro : RG – 5464 –  2024
Tribunale di Milano, 10 Marzo 2024
Clausola compromissoria statutaria, tutela cautelare e impugnazione della delibera assembleare
É pienamente ammissibile la tutela cautelare in corso di causa, pur in presenza nello statuto di una società di capitali...

É pienamente ammissibile la tutela cautelare in corso di causa, pur in presenza nello statuto di una società di capitali di clausola arbitrale, dal momento che non si può certo far discendere dalla mera presenza di una clausola compromissoria (attivabile in sede giudizialmente solo a seguito di eccezione proposta nei termini) l’attribuzione in capo agli arbitri di un potere di sospensiva cautelare in via esclusiva. Il legislatore dell’ultima riforma ha chiarito che, in presenza di una clausola compromissoria, prima dell’accettazione dell’arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al Giudice competente ai sensi dell'art. 818, ultimo comma, c.p.c.. Al fine di evitare “vuoti” di tutela in via d’urgenza, è la legge stessa che consente l’intervento cautelare dell’autorità giudiziaria ordinaria, anche in presenza di una clausola compromissoria, legittimata ad intervenire fino al momento in si è costituito (su richiesta di parte) l’organo arbitrale indicato dallo statuto.

Nel caso d’impugnazioni di delibere, il Giudice competente è quello designato per la trattazione della causa di merito, in base a quanto disposto dall’art. 2378, quarto comma, c.c. che espressamente richiede che l’impugnate, qualora intenda chiedere la sospensione dell’esecuzione della delibera, deve depositare il ricorso contestualmente all’iscrizione a ruolo dell’atto di citazione.

É ben vero che ora il nuovo testo dell’ottavo comma dell’art. 669-octies c.p.c. prevede espressamente che l’estinzione del giudizio di merito non determina l’inefficacia dei provvedimenti cautelari di sospensione dell’efficacia delle delibere assunte da qualunque organo di società, tuttavia non è corretto far discendere da tale disposizione l’inammissibilità della domanda cautelare di sospensione in tutti i casi in cui sia efficace inter partes una clausola compromissoria e sia stata eccepita dall’altra parte l’incompetenza del Tribunale ordinario.

Non è compromettibile in arbitri la controversia relativa alla validità della delibera di impugnazione del bilancio atteso che le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio sono inderogabili in quanto la loro violazione determina una reazione dell'ordinamento a prescindere dalla condotta delle parti e rende illecita la delibera di approvazione e, quindi, nulla. Tali norme, infatti, non solo sono imperative, ma contengono principi dettati a tutela, oltre che dall'interesse dei singoli soci ad essere informati dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente.

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09/10/2025
Data sentenza: 10/03/2024
Carica: Presidente
Giudice: Amina Simonetti
Relatore: Maria Antonietta Ricci
Registro : RG – 29255 –  2024
Tribunale di Catanzaro, 15 Gennaio 2026, n. 315/2025
Revoca dell’amministratore ex art. 120bis CCII: improcedibilità per sopravvenuta liquidazione giudiziale
Nel procedimento ex art. 120bis CCII volto alla ratifica della delibera assembleare di revoca per giusta causa dell’amministratore, l’apertura della...

Nel procedimento ex art. 120bis CCII volto alla ratifica della delibera assembleare di revoca per giusta causa dell’amministratore, l’apertura della liquidazione giudiziale della società comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia.

La tutela rafforzata dell’organo gestorio, prevista dall’art. 120bis CCII, che subordina l’efficacia della revoca al vaglio del Tribunale delle Imprese, opera infatti soltanto nel periodo compreso tra l’iscrizione della decisione di accesso a uno strumento di regolazione della crisi nel registro delle imprese e la relativa omologazione, venendo meno con l’apertura della liquidazione giudiziale, che comporta la cessazione delle funzioni degli organi societari.

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02/10/2025
Data sentenza: 15/01/2026
Numero: 315/2025
Carica: Presidente
Giudice: Adele Ferraro
Relatore: Song Damiani
Registro : RG – 4992 –  2024
Tribunale di Venezia, 4 Dicembre 2025, n. 1878/2025
Responsabilità dell’amministratore di s.r.l.: sui confini tra responsabilità per danno diretto e indiretto
Non compie un illecito gestorio che cagioni un danno diretto ai creditori (rilevante ex art. 2476, co. 7 c.c.) nella...

Non compie un illecito gestorio che cagioni un danno diretto ai creditori (rilevante ex art. 2476, co. 7 c.c.) nella forma tipica della stipula in frode l'amministratore che stipuli un contratto di appalto laddove la società non goda di particolare floridezza e l'esecuzione dell'appalto rallenti per poi cessare, ciò non essendo sufficiente a dimostrare che l'amministratore potesse essere consapevole all'atto della stipula del contratto che esso non avrebbe potuto essere onorato. Realizza viceversa un danno indiretto ai creditori (rilevante ex art. 2476, co. 6 c.c.) l'amministratore che prelevi indebitamente somme dalle casse sociali nel corso dell'esecuzione del contratto, ponendo così in essere atti di depauperamento del patrimonio della società, in tal modo resa incapiente e quindi impossibilitata a pagare i suoi debiti.

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21/09/2025
Data sentenza: 04/12/2025
Numero: 1878/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Lina Tosi
Registro : RG – 16674 –  2023
Tribunale di Roma, 27 Aprile 2023, n. 6680/2023
Rapporto tra delibera di approvazione del bilancio e attribuzione dei compensi e natura contrattuale dell’azione sociale di responsabilità
Non deve essere nominato un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. in un’azione di responsabilità verso gli ex amministratori ex...

Non deve essere nominato un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. in un'azione di responsabilità verso gli ex amministratori ex art. 2476 c.c. qualora non vi sia un contrasto tra la posizione dell'attuale amministratore (il quale può stare in giudizio anche personalmente, nella sua qualità di socio, ove del caso) e quella della società, potendo la società validamente stare in giudizio per mezzo del proprio rappresentante ordinario senza che l’omissione determini improcedibilità o nullità dell’azione. La nullità, in ogni caso, non si trasmette al momento sostanziale della legittimazione, ma riguarda solo la regolarità della rappresentanza processuale; di conseguenza, in difetto di conflitto la pretesa attorea rimane scrutinabile nel merito.

Le memorie integrative di cui all’art. 183, co. VI, n. 1, consentono la modificazione della domanda originaria sia quanto al petitum sia quanto alla causa petendi, purché la pretesa nuova si ponga in rapporto di sostituzione e continuità logico-giuridica con la vicenda sostanziale dedotta fin dall’inizio. La nuova allegazione non deve quindi costituire domanda aggiuntiva o autonoma, ma deve mantenere un nesso di connessione essenziale con i fatti storici introdotti, in modo da non pregiudicare il contraddittorio né allungare in modo irragionevole i tempi del processo. Non è ammissibile l’ampliamento che introduca per la prima volta fatti generatori del tutto differenti oppure pretese risarcitorie fondate su condotte estranee al nucleo originario, perché tale intervento si tradurrebbe in un indebito mutamento dell’oggetto del contendere, vietato dal sistema.

Quando la parte avversa contesta l’autenticità di una scrittura privata prodotta in copia semplice deducendone la contraffazione, chi intende utilizzarla processualmente deve depositarne l’originale o dimostrarne circostanziatamente la mancata disponibilità. Solo la disponibilità dell’originale consente, infatti, di attivare utilmente il giudizio di falso e di garantire il diritto di difesa della controparte. La mancata esibizione, non giustificata, dell’originale priva la copia di qualunque efficacia probatoria, con la conseguenza che l’attore in querela non può essere gravato dell’onere di proporre l’azione di falso su un documento mai messo a sua disposizione. In tale evenienza, la scrittura resta inidonea a fondare decisioni di merito, mentre resta impregiudicato il potere del giudice di trarre argomenti di prova dalla scelta processuale della parte che non produce il documento in forma originale.

L’azione sociale di responsabilità ha natura contrattuale, poiché deriva dal rapporto di mandato che lega l’amministratore alla società. Ne consegue che l’attore ha l’onere di allegare e dimostrare la violazione di specifici doveri gestori, nonché il nesso causale tra l’inadempimento e il pregiudizio patito dal patrimonio sociale; il danno, quale elemento costitutivo, deve essere provato in termini di effettiva diminuzione patrimoniale. L’amministratore convenuto, invece, può andare esente da responsabilità solo provando la non imputabilità dell’evento lesivo, fornendo la prova positiva di avere diligentemente adempiuto agli obblighi imposti, ovvero dimostrando che il danno si sarebbe comunque prodotto per cause a lui non riferibili.

La determinazione dei compensi spettanti agli amministratori non può ritenersi implicitamente contenuta nella delibera di approvazione del bilancio, giacché, in assenza di previsione statutaria, l’art. 2389, co. 1 c.c. impone un’espressa decisione assembleare sul punto. La natura imperativa della norma, finalizzata a tutelare la corretta governance e a prevenire erogazioni indebite (come attestato dall’obbligo di delibera e dalle sanzioni penali oggi abrogate), rende invalida qualunque attribuzione economica. Pertanto, l’annotazione del compenso nel bilancio, pur approvato dai soci, non produce sanatoria né esonera l’amministratore da responsabilità, salvo che l’adunanza, convocata allo scopo, abbia effettivamente discusso e deliberato sui compensi, circostanza che deve risultare dal verbale assembleare.

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16/07/2025
Data sentenza: 27/04/2023
Numero: 6680/2023
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe di Salvo
Relatore: Enrica Ciocca
Registro : RG – 148 –  2017
Tribunale di Catanzaro, 11 Dicembre 2024
Competenza cautelare per la sospensione dell’esecuzione di deliberazione assembleare
Se è vero che l’art. 35 co. 5 del d. lgs. 5/03, qualora applicabile ratione temporis, prevede che “se la...

Se è vero che l’art. 35 co. 5 del d. lgs. 5/03, qualora applicabile ratione temporis, prevede che “se la clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell’efficacia della delibera”, è però altrettanto vero che secondo la prima parte della medesima disposizione normativa “la devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare a norma dell’art. 669 quinquies cpc” . Inoltre, il tenore letterale dell’art. 669 quater cpc – secondo il quale, “quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa”, vale a dire davanti al giudice avanti al quale pende la causa per il merito – impone di radicare la competenza a decidere sull’istanza cautelare dinanzi al Tribunale investito della causa di merito, fino a quando lo stesso non si spogli della competenza ritenendo fondata l’eccezione di compromesso. Ne consegue che, ove pure fosse fondata l’eccezione di incompetenza in favore degli arbitri – che nel caso di specie postula la fondatezza di quella di giudicato sulla validità della clausola compromissoria – il giudice ordinario adito sarebbe comunque competente a decidere sul ricorso cautelare in corso di causa fino a quando non intervenisse la pronuncia declinatoria della competenza nel giudizio di merito. Pertanto, in caso di provvedimento cautelare in corso di causa pendente per il merito, per il quale l'art. 669 quater c.p.c. stabilisce che "la domanda deve essere proposta al giudice stessa", la competenza, a differenza di quanto avviene per il provvedimento ante causam (art. 669 ter), viene determinata sulla base della pendenza in quanto tale.

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13/07/2025
Data sentenza: 11/12/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Alessia Dattilo
Registro : RG – 3368 –  2024
Tribunale di Milano, 14 Gennaio 2025
Efficacia delle delibere consultive dell’assemblea sul potere gestorio degli amministratori
Una delibera assembleare di carattere meramente “consultivo”, anche ove esprima parere negativo all’operazione gestoria proposta dagli amministratori, non inibisce il...

Una delibera assembleare di carattere meramente "consultivo", anche ove esprima parere negativo all'operazione gestoria proposta dagli amministratori, non inibisce il potere di questi ultimi di porla in essere [il Tribunale, pertanto, nel caso di specie, ha respinto la richiesta di sospensione cautelare della delibera assemblea consultiva, asseritamente invalida, in quanto è carente l'interesse ad agire degli amministratori, i quali, come detto, conservano il potere di porre in essere l'atto gestorio in esame].

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29/06/2025
Data sentenza: 14/01/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Maria Antonietta Ricci
Registro : RG – 44161 –  2024
Tribunale di Catanzaro, 20 Novembre 2024
Accesso alla documentazione sociale ex art. 2476, co. 2, c.c. e revoca cautelare dell’organo gestorio
Il diritto di controllo del socio non amministratore ex art. 2476, co. 2, c.c. deve essere interpretato come possibilità –...

Il diritto di controllo del socio non amministratore ex art. 2476, co. 2, c.c. deve essere interpretato come possibilità – oltre che di consultare la documentazione sociale avvalendosi eventualmente di un professionista di fiducia – anche di estrarre copia di tale documentazione: ed invero, la possibilità di estrazione di copia (ovviamente con spese a carico del richiedente) appare connaturata all’effettività del diritto di controllo, il quale altrimenti, considerata la complessità della documentazione da analizzare, sarebbe di fatto limitato, se non vanificato almeno in parte.

La prova del carattere emulativo o antisociale dell’istanza del socio ex art. 2476, co. 2, c.c., quale limite all’esercizio del diritto stesso, deve essere fornita dalla società convenuta. La circostanza che il socio richiedente il diritto di accesso. non abbia partecipato all’assemblea di approvazione del bilancio appare del tutto irrilevante e non può di certo giustificare l’impedimento o la limitazione del diritto di controllo della ricorrente.

In merito alla domanda di revoca in via cautelare del Consiglio di Amministrazione, gli unici legittimati passivi rispetto alla pretesa cautelare vanno individuati nei componenti dell’organo amministrativo, atteso che la misura cautelare va ad incidere sul rapporto di amministrazione di cui è parte, dal lato attivo, la società, mentre, dal lato passivo, l’amministratore. La società, infatti, è litisconsorte necessario non dell’amministratore bensì del socio che agisce nell’interesse della stessa, in qualità di sostituto processuale. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso cautelare nel caso in cui venga evocata in giudizio solo la società e non l’unico legittimato passivo, ovvero l’organo gestorio.

L’avvocato notificante, anche nel caso di notifica a mezzo pec, deve essere munito di procura, ma non ha l’obbligo di allegarla all’atto da notificare.

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22/06/2025
Data sentenza: 20/11/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Ottavia Urto
Registro : RG – 4372 –  2024
Tribunale di Milano, 30 Gennaio 2024
Requisiti per la revoca e la sostituzione dell’amministratore ex art. 2409 c.c.
Ricorrono i requisiti di cui all’art. 2409 c.c. di gravità ed attualità delle irregolarità compiute dall’amministratore, che dovrà quindi essere...

Ricorrono i requisiti di cui all’art. 2409 c.c. di gravità ed attualità delle irregolarità compiute dall’amministratore, che dovrà quindi essere revocato e sostituito da un nominando amministratore giudiziario, nel caso in cui la società abbia visto aumentata la situazione debitoria e abbia concesso finanziamenti illegittimi ad altre società non partecipate, in mancanza di delibere assembleari e siano constatati il mancato recupero di crediti societari di ingente importo, gravi errori contabili, violazione sistematica dell’obbligo di pagamento di imposte e tasse, mancata convocazione dell’assemblea per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 2482 ter cc, attesa la riduzione del capitale sociale al di sotto dei minimi legali.

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17/06/2025
Data sentenza: 30/01/2024
Carica: Presidente
Giudice: Mariano Sciacca
Relatore: Vera Marletta
Registro : RVG – 2507 –  2023
Tribunale di Venezia, 3 Marzo 2025, n. 1099/2025
Estinzione dei debiti sociali e responsabilità degli amministratori di s.r.l. in sede fallimentare
Nel caso in cui l’amministratore della società conceda al creditore sociale un’ipoteca di maggiore valore rispetto al debito effettivo, il...

Nel caso in cui l’amministratore della società conceda al creditore sociale un’ipoteca di maggiore valore rispetto al debito effettivo, il danno all'integrità del capitale sociale deriva non tanto dalla costituzione della garanzia reale, ma dal riconoscimento del maggior debito da parte dell’amministratore. L’amministratore che erroneamente riconosca un maggior debito rispetto a quello effettivo a favore del creditore sociale non risponde ai sensi dell’art. 2476 c.c. se il creditore sociale ha poi rinunciato al maggior credito riconosciutogli, atteso che detta rinuncia è idonea a interrompere il nesso causale tra il riconoscimento del maggior debito e il danno all’integrità del capitale sociale.

Risponde dei danni all'integrità del capitale sociale l’amministratore in carica che, in presenza di una rinuncia parziale del credito da parte del creditore sociale, non si opponga al pagamento della maggior somma anteriormente riconosciutagli dall’amministratore cessato.

In materia di fallimento, l’amministratore non risponde nel caso in cui la società estingua il mutuo erogato a suo favore prima della scadenza contrattuale: infatti, non può ritenersi che tale operazione abbia natura distrattiva (ove non vi siano elementi circa lo stato di insolvenza della società), trattandosi dell'estinzione di un debito effettivamente contratto dalla società e, dunque, del versamento di una somma effettivamente dovuta.

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20/05/2025
Data sentenza: 03/03/2025
Numero: 1099/2025
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Fabio Doro
Registro : RG – 1265 –  2021
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