Ricerca Sentenze

Filtri di Ricerca

Trovate
sentenze

Sentenze con tag: applicazione analogica

Tribunale di Roma, 11 Luglio 2026
La nuova formulazione dell’art. 2409 c.c.
La nuova formulazione della norma, che fa riferimento all’esistenza del fondato sospetto di “gravi irregolarità nella gestione” – a differenza...

La nuova formulazione della norma, che fa riferimento all'esistenza del fondato sospetto di "gravi irregolarità nella gestione" – a differenza della precedente formulazione dell'articolo 2409 cod. civ. che richiedeva il "fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci" – consente di affermare come non assuma rilievo qualsiasi violazione di doveri gravanti sull'organo amministrativo, ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza, invece, dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei;

Le gravi irregolarità di cui all'art. 2409 c.c., oltre che riguardare la sfera societaria e non quella personale degli amministratori, devono essere attuali, e pertanto nessun provvedimento potrà essere adottato qualora le stesse abbiano esaurito ogni effetto. Esse, inoltre, devono assumere un carattere dannoso nel senso che deve trattarsi di violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative, capaci di provocare un danno al patrimonio sociale e, di conseguenza, agli interessi dei soci e dei creditori sociali ovvero un grave turbamento dell’attività sociale.

L’impossibilità di un’applicazione diretta dell’art. 91 c.p.c. per mancanza di una sentenza, assistita dall’idoneità della cosa giudicata, non è di ostacolo all’applicazione analogica della norma, dovendosi ravvisare nel citato art. 91 c.p.c. l’espressione di un più generale principio di responsabilità processuale fondata sul rapporto di causalità.

Leggi tutto
07/06/2026
Data sentenza: 11/07/2026
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Di Salvo
Relatore: Paolo Goggi
Registro : RVG – 6835 –  2025
Tribunale di Brescia, 6 Novembre 2024, n. 2578/2024
Postergazione dei finanziamenti soci ex art. 2467 c.c.: ratio, ambito di applicazione e presupposti per l’estensione analogica
L’art. 2467 c.c. stabilisce che il diritto al rimborso dei finanziamenti soci erogati in condizioni anomale è postergato ope legis...

L'art. 2467 c.c. stabilisce che il diritto al rimborso dei finanziamenti soci erogati in condizioni anomale è postergato ope legis al soddisfacimento dei creditori, al fine di contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale in società "chiuse", determinati dalla convenienza dei soci a ridurre l'esposizione al rischio d'impresa ponendo i capitali a disposizione dell'ente collettivo nella forma del finanziamento anziché in quella del conferimento. Tale ratio è compatibile anche con tipi societari diversi dalla S.r.l., come desumibile dall'art. 2497-quinquies c.c., che ne estende l'applicabilità ai finanziamenti effettuati in favore di qualsiasi società da parte di chi vi eserciti attività di direzione e coordinamento.

Ai fini dell'applicazione della norma dettata dall'art. 2467 c.c., occorre verificare in concreto la ricorrenza della eadem ratio che ne giustifichi l'applicazione analogica. Tale identità di situazione si ravvisa allorché la società presenti dimensioni modeste, ovvero quando l'organizzazione della società finanziata consenta al socio di ottenere informazioni paragonabili a quelle di cui potrebbe disporre il socio di una S.r.l. ai sensi dell'art. 2476, comma 2, c.c. (in particolare, informazioni idonee a far apprezzare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2467, comma 2, c.c., ossia un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, ovvero una situazione finanziaria tale da rendere ragionevole il ricorso al conferimento).

Leggi tutto
11/05/2026
Data sentenza: 06/11/2024
Numero: 2578/2024
Carica: Presidente
Giudice: Carlo Bianchetti
Relatore: Davide Scaffidi
Registro : RG – 20692 –  2015
Tribunale di Milano, 12 Dicembre 2024, n. 10757/2024
L’uso del cognome per attività professionali dopo la cessione del marchio patronimico è lecito purchè non determini un effetto confusorio
Il patronimico, quando corrisponde a un marchio, può essere utilizzato purché tale uso non determini un effetto confusorio. Chi registra...

Il patronimico, quando corrisponde a un marchio, può essere utilizzato purché tale uso non determini un effetto confusorio. Chi registra il proprio cognome come marchio patronimico e lo cede in seguito a terzi può continuare a utilizzare il cognome esclusivamente in funzione descrittiva per le proprie attività professionali, ma solo a condizione di non provocare un effetto di agganciamento e confusione con il marchio. Pertanto, sussiste la contraffazione quando il marchio accusato contenga il patronimico protetto, pur se accompagnato da altri elementi.

L'articolo 2557 c.c. , in tema di divieto di concorrenza, trova  applicazione analogica nel caso in cui, anziché l'azienda, siano cedute le partecipazioni di controllo di una società che esercita un'impresa commerciale.

Leggi tutto
17/07/2025
Data sentenza: 12/12/2024
Numero: 10757/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Anna Bellesi
Registro : RG – 39975 –  2020
Tribunale di Napoli, 27 Luglio 2022
Irrilevanza ai fini della validità delle fideiussioni specifiche dell’applicazione dello schema ABI
La natura dell’accertamento cui è chiamato il tribunale nelle controversie antitrust si fonda sulla verifica dell’esistenza di un’intesa illecita a...

La natura dell’accertamento cui è chiamato il tribunale nelle controversie antitrust si fonda sulla verifica dell’esistenza di un’intesa illecita a monte, da cui discende la nullità dei contratti a valle.

Il contratto costituente una fideiussione specifica non rientra nell’ambito di applicazione del provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d’Italia, che ha dichiarato la contrarietà alla l. n. 287/90 degli artt. 2, 6, 8 dello schema ABI del 2002, riferito esclusivamente alle fideiussioni omnibus perfezionate sulla scorta di tale modello contrattuale.

In particolare, il provvedimento della Banca d’Italia evidenzia che la fideiussione omnibus presenta una funzione specifica e diversa da quella della fideiussione civile, volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell’attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici. È con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la Banca d’Italia ha valutato come le clausole dello schema ABI, di per sé lecite se inserite in fideiussioni specifiche, possono determinare effetti anticoncorrenziali, in senso ingiustificatamente sfavorevole alla clientela.

Alla luce della specificità della questione e delle censure rilevate con riguardo alla garanzia bancaria in materia di fideiussioni omnibus, aventi ad oggetto non solo le obbligazioni assunte dal debitore, ma anche quelle da assumere, è da escludere l’ammissibilità dell’applicazione analogica del provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d’Italia alle fideiussioni specifiche, per due ordini di ragioni. La prima concerne l’impossibilità di procedere all’interpretazione analogica ex art. 12 delle preleggi del provvedimento, il quale non va qualificato in termini di fonte del diritto in mancanza del requisito dell’innovatività dell’ordinamento giuridico in modo stabile, trattandosi di un provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio circoscritto all’ambito temporale, oggetto dell’accertamento e dell’istruttoria espletata dall’autorità di vigilanza. La seconda afferisce alla vincolatività del suindicato provvedimento sanzionatorio, il cui oggetto incidente soltanto sulle fideiussioni omnibus va interpretato restrittivamente, in ossequio al principio di legalità che informa il sistema sanzionatorio previsto dalla l. n. 287/90.

Con riguardo alle fideiussioni specifiche, non è sufficiente nemmeno l’allegazione di moduli contenenti le clausole censurate, predisposte da vari istituti di credito, al fine della prova dell’illiceità dell’intesa a monte, in quanto la standardizzazione contrattuale non produce necessariamente effetti anticoncorrenziali, né costituisce elemento dirimente per accertare l’accordo illecito tra gli istituti di credit.

La clausola c.d. “a prima richiesta” è stata esclusa dal perimetro sanzionatorio del provvedimento della Banca d’Italia, la quale ne ha riconosciuto la validità, in ragione dell’importante funzione di protezione del credito bancario. Più precisamente, la clausola c.d. “a prima richiesta”, da un lato, permette alla banca di recuperare il proprio credito senza dovere escutere in precedenza il debitore principale, né di dimostrare il verificarsi di una specifica condizione; dall’altro, consente al fideiussore di far valere i suoi diritti nel momento successivo all’adempimento al pari di una lecita clausola solve et repete, in caso di un’eventuale ripetizione dell’indebito oggettivo nei confronti della banca, quale soggetto ragionevolmente solvibile.

Leggi tutto
14/06/2023
Data sentenza: 27/07/2022
Registro : RI – 5754 –  2020
Tribunale di Milano, 15 Dicembre 2021
Applicabilità dell’art. 2467 c.c. alle s.p.a.
La disciplina della postergazione dei crediti dei soci dettata dall’art. 2467 c.c. per le società a responsabilità limitata può essere...

La disciplina della postergazione dei crediti dei soci dettata dall’art. 2467 c.c. per le società a responsabilità limitata può essere estesa ad altri tipi di società di capitali, tra cui la società per azioni. Ciò sul rilievo che la ratio della norma consiste nel contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale delle società chiuse, consentendo ai soci di avvantaggiarsi, concorrendo con essi, sugli altri creditori sociali, sostenendo la società mediante finanziamenti anomali anziché apporti a capitale; onde la relativa disciplina deve trovare applicazione (in via transtipica o, secondo altri, analogica) anche al finanziamento dell’azionista, qualora le condizioni della s.p.a. gli siano in concreto note per lo specifico assetto dell’ente o per assumere egli in concreto nella struttura organizzativa e amministrativa della società una posizione tale da assimilarla a quella del socio di una s.r.l.

Fra i finanziamenti a favore della società “in qualsiasi forma effettuati” cui fa riferimento l’art. 2467 c.c. rientra anche il pagamento, da parte del socio, di un debito della società.

Leggi tutto
10/01/2023
Data sentenza: 15/12/2021
Registro : RG – 52767 –  2019
Tribunale di Milano, 5 Febbraio 2018
Sulla compromettibilità delle controversie societarie
E’ compromettibile la controversia fra ex amministratore e società avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (nella specie:...

E’ compromettibile la controversia fra ex amministratore e società avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (nella specie: la richiesta di rifusione dei danni per assenza di giusta causa della revoca dall’incarico di amministrazione). (altro…)

Leggi tutto
15/06/2022
Data sentenza: 05/02/2018
Registro : RG – 28410 –  2017
Tribunale di Milano, 1 Ottobre 2018
Nullità dei patti parasociali per contrasto con norme imperative o elusione di principi inderogabili
I patti parasociali non sono vietati e possono essere stipulati non solo tra soci ma anche tra soci e terzi....

I patti parasociali non sono vietati e possono essere stipulati non solo tra soci ma anche tra soci e terzi. Pur essendo vincolanti esclusivamente tra le parti contraenti e non potendo incidere direttamente sull’attività sociale, i patti parasociali devono ritenersi illegittimi solo quando il contenuto dell’accordo si ponga in contrasto con norme imperative o sia idoneo a consentire l'elusione di norme o principi generali dell'ordinamento inderogabili. (altro…)

Leggi tutto
25/10/2019
Data sentenza: 01/10/2018
Registro : RG – 65582 –  2015
Tribunale di Milano, 10 Novembre 2017
Evidenza
Conflitto d’interessi del socio di s.r.l. e applicazione analogica dell’art. 2368, co. 3, c.c. in materia di assemblea di s.p.a.
Riconosciuta con la riforma del 2003 la piena autonomia dei diversi modelli societari, la possibilità di estensione della disciplina della...

Riconosciuta con la riforma del 2003 la piena autonomia dei diversi modelli societari, la possibilità di estensione della disciplina della s.p.a. in materia di s.r.l. va esaminata in concreto attraverso gli ordinari passaggi di (i) preliminare individuazione di (altro…)

Leggi tutto
14/01/2018
Data sentenza: 10/11/2017
Registro : RG – 33528 –  2016
Tribunale di Milano, 15 Gennaio 2015
Clausola statutaria di decadenza dell’intero cda di srl
In presenza di una clausola statutaria che preveda la decadenza d’ufficio dalla carica qualora il consiglio di amministrazione sia composto da un...

In presenza di una clausola statutaria che preveda la decadenza d'ufficio dalla carica qualora il consiglio di amministrazione sia composto da un numero pari di componenti ed essi siano in disaccordo in relazione a decisioni essenziali per la prosecuzione della vita della società, occorre che tale radicale dissenso sia manifestato nelle sedi proprie in cui tali decisioni vanno ex lege prese, vale a dire nel corso delle sedute consiliari ed eventualmente in sede assembleare.

(altro…)

Leggi tutto
15/11/2015
Data sentenza: 15/01/2015
Registro : RG – 74519 –  2014
Tribunale di Roma, 11 Luglio 2026, n. 11884/2013
Rapporti tra la disciplina delle spa e della srl: (in)applicabilità dell’art. 2393, co. 2, c.c. alle srl
Il legislatore della riforma societaria ha accentuato il distacco della società a responsabilità limitata dalla società per azioni per farne...

Il legislatore della riforma societaria ha accentuato il distacco della società a responsabilità limitata dalla società per azioni per farne un modello societario particolarmente elastico che consenta di valorizzare i profili di carattere personalistico. Consegue che, se non sussistono a priori ragioni per potere escludere del tutto il ricorso al procedimento analogico, l'integrazione della disciplina della società a responsabilità limitata tramite l'utilizzo delle norme dettate in materia di società per azioni richiede oggi maggiore cautela rispetto al passato, imponendosi di verificare caso per caso se ricorrano i presupposti dell'applicazione analogica, vale a dire, l'esistenza di una effettiva lacuna e, inoltre, la compatibilità con i caratteri della società a responsabilità limitata delle soluzioni normative dettate per la società per azioni.

 

Nella società a responsabilità limitata, l'esercizio dei poteri di informazione e controllo sull'attività gestoria comportano che il socio può in qualsiasi momento valutare la gestione della società e non solo (almeno ordinariamente) in occasione della deliberazione sul bilancio. E ciò conduce a ritenere che non sussista, in via generale, compatibilità tra la disciplina del secondo comma dell'art. 2393 c.c. e l'organizzazione delle società a responsabilità limitata

Leggi tutto
09/02/2015
Data sentenza: 11/07/2026
Numero: 11884/2013
Carica: Presidente
Giudice: Stefano Cardinali
Relatore: Guido Romano
Registro : RG – 10771 –  2013
Tribunale di Milano, 23 Ottobre 2013
Evidenza
Applicazione analogica dell’art. 2374 alle srl
Deve ritenersi applicabile alla s.r.l. il “diritto di rinvio” espressamente previsto ex art 2374 in materia di spa.  Deve infatti reputarsi...

Deve ritenersi applicabile alla s.r.l. il "diritto di rinvio" espressamente previsto ex art 2374 in materia di spa.  Deve infatti reputarsi comune ad entrambi i menzionati tipi sociali, in via di principio, l'esigenza imprescindibile di garantire una partecipazione (altro…)

Leggi tutto
16/12/2013
Data sentenza: 23/10/2013
Registro : RG – 909 –  2012
logo