In tema di società semplice caratterizzata da un sistema di amministrazione congiunta, integra condotta ostruzionistica - contraria all’interesse sociale - il rifiuto ingiustificato del socio-amministratore di prestare il proprio consenso al compimento di atti gestori indispensabili ai fini della conduzione dell’azienda, non già per ragioni oggettive di tutela della società, bensì unicamente in ragione di una mancanza di interesse nella gestione societaria, specie ove tali atti rientrino nella gestione ordinaria (quali ad esempio, il pagamento dei canoni di locazione e il saldo di fatture già emesse), e in considerazione di rapporti tra soci ormai deteriorati da tempo.
Il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità sociale verso amministratori e liquidatori è sospeso fino alla cessazione della loro carica, in virtù della disposizione di cui all'art. 2941, co. 1, n. 7, c.c., richiamata dall'art. 2489, co., 2 c.c. in tema di liquidatori. Alla luce di quanto previsto dall’art. 2949 c.c., detto termine ha durata quinquennale.
Il risarcimento del danno cui è tenuto l’amministratore dà luogo ad un debito di valore, avendo per contenuto la reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente al verificarsi dell’evento dannoso, con la conseguenza che nella liquidazione del risarcimento deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra il momento in cui si è prodotto il danno e la data della liquidazione definitiva. Ciò vale anche se, al momento della sua produzione, il danno consista nella perdita di una determinata somma di denaro, in quanto quest’ultima vale soltanto a individuare il valore di cui il patrimonio del danneggiato è stato diminuito e può essere assunta come elemento di riferimento per la determinazione dell’entità del danno.
In caso di contratto di conto deposito merci stipulato tra due società, l'appropriazione indebita da parte della depositaria delle merci di appartenenza della società depositante può giustificare l'accoglimento, in favore di quest'ultima, dell'azione di responsabilità di cui all'art. 2395 c.c. nei confronti dell'amministratore unico della società depositaria. Non vale ad escludere la responsabilità del convenuto amministratore unico della società depositaria la circostanza per cui non fosse quest'ultimo a presidiare direttamente il sito presso cui erano depositate le merci, né tantomeno l'espressa pattuizione, presente nel contratto di conto deposito merci, secondo cui della gestione del deposito, della movimentazione dei prodotti e delle eventuali differenze tra giacenze reali e contabili dovesse ritenersi responsabile la società depositante.
E' legittima la richiesta di ripetizione dell'indebito per assenza di giustificazione causale allorquando l'attribuzione patrimoniale sia avvenuta al fine di costituire una società, entro un dato termine risultante da scrittura privata, ad opera della parte incaricata, e quest'ultima non abbia costituito la società medesima entro detto termine.