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Sentenze con tag: associazione

Tribunale di Bari, 5 Giugno 2024, n. 3178/2023
Procedimento disciplinare associativo e tutela giurisdizionale del socio
Nelle associazioni non riconosciute, la previsione statutaria di un vincolo di giustizia non esclude la giurisdizione ordinaria sull’impugnazione delle decisioni...

Nelle associazioni non riconosciute, la previsione statutaria di un vincolo di giustizia non esclude la giurisdizione ordinaria sull’impugnazione delle decisioni disciplinari, quando gli organi interni di giustizia svolgano una funzione meramente endoassociativa di riesame e controllo e non abbiano natura di collegio arbitrale.

La rinuncia preventiva del socio alla tutela giurisdizionale ordinaria deve risultare da una previsione statutaria chiara e univoca e non può estendersi alle decisioni disciplinari degli organi interni in assenza di una valida devoluzione della controversia ad arbitri, in quanto lesiva del diritto di difesa.

Il termine qualificato come perentorio dallo statuto per l’adozione della decisione disciplinare comporta la decadenza dell’organo associativo dal potere decisionale, sicché il provvedimento adottato oltre tale termine è invalido per carenza di potere.

L’invalidità del provvedimento disciplinare adottato dall’organo di primo grado per decorso del termine perentorio determina l’invalidità degli atti successivi e consequenziali, ivi compresa la decisione dell’organo di secondo grado interno all’associazione.

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20/04/2026
Data sentenza: 05/06/2024
Numero: 3178/2023
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Antonio Ruffino
Registro : RG – 12535 –  2020
Tribunale di Palermo, 8 Ottobre 2021
Responsabilità degli amministratori e dei revisori di un’associazione per ritardata percezione della crisi
In materia di associazioni, non opera il termine di prescrizione quinquennale previsto in materia di società dall’art. 2949 c.c., bensì...

In materia di associazioni, non opera il termine di prescrizione quinquennale previsto in materia di società dall’art. 2949 c.c., bensì quello decennale relativo al mandato cui fa rinvio l’art. 18 c.c., secondo il quale gli amministratori di associazioni e fondazioni sono responsabili, verso gli enti da essi gestiti, secondo le regole sul mandato (art. 1710 c.c.), né assume rilievo, in senso contrario, che l’azione proposta sia riconducibile nell’alveo dell’art. 146 l. fall. L’assoggettamento degli enti associativi alla procedura fallimentare – con conseguente applicazione della relativa normativa – che discende dall’esercizio (prevalente o esclusivo) di attività di impresa commerciale, con conseguente attribuzione all’ente dello status di imprenditore commerciale, non vale tuttavia a mutare la natura dell’ente, trasformandolo in una società, con conseguente applicabilità della relativa disciplina sostanziale.

L’insufficienza patrimoniale non integra gli estremi dell’impossibilità di raggiungimento dello scopo che – ai fini dello scioglimento – va valutata sul piano giuridico o materiale, non già su quello meramente economico. Tuttavia, la prosecuzione dell’attività di impresa nella consapevole violazione dei criteri di economicità della gestione, evincibile dal sempre maggiore squilibrio tra obiettivi conseguiti e costi sostenuti nell’esercizio della stessa, con conseguente aggravamento del dissesto, integra gli estremi di una condotta illecita (riconducibile astrattamente nell’alveo dell’art. 217, n. 4, l. fall.), imputabile, nel caso di una persona giuridica, ai componenti degli organi gestori e di controllo.

Ai fini della concessione del sequestro conservativo, ricorre il requisito del fumus boni juris quando sia accertata, con un’indagine sommaria, la probabile esistenza del credito, restando riservato al giudizio di merito ogni altro accertamento in ordine alla sua effettiva sussistenza e al suo ammontare.

È ravvisabile il fumus della responsabilità degli amministratori di un’associazione qualora gli stessi non abbiano tenuto conto della effettiva insorgenza dello stato di crisi e della sua consistenza e, noncuranti della suddetta crisi, abbiano proseguito nell’esercizio dell’attività nonostante le ripetute segnalazioni dei revisori, né rilevano – ai fini dell’esclusione del fumus della responsabilità, o comunque di una riduzione delle conseguenze dannose imputabili agli stessi – le ragioni che hanno determinato l’insorgenza della crisi. Neppure la presunta gratuità dell’incarico ricoperto da un amministratore può condurre a una esenzione o a una riduzione della responsabilità dello stesso. Invero, l’art.1710, co. 1, c.c., nel dettare che, se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa del mandatario deve essere valutata con minor rigore, è ispirato ad un riguardo verso la posizione del mandatario, il quale, quando il mandato è gratuito, presta un amichevole favore, onde non sarebbe equo fargli carico di una colpa di entità trascurabile nell’esecuzione dell’incarico ricevuto. Tale norma non stabilisce, peraltro, che, una volta accertata la colpa del mandatario, in ordine all’inadempimento del mandato, sia pure attraverso una valutazione di minor rigore, lo stesso non debba rispondere dell’intero danno soffermato dal mandante, che sia conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento, secondo il principio generale di cui all’art 1223 c.c.

Le dimissioni dalla carica di membro dell’organo amministrativo di un’associazione valgono a escludere la responsabilità del dimissionario per i fatti verificatisi successivamente alle dimissioni, non già a sottrarlo alle obbligazioni risarcitorie derivanti da quelli pregressi, allorquando le dimissioni non siano quanto meno accompagnate dall’esplicitazione del dissenso rispetto all’illecita condotta degli altri membri, oltre che dall’attivazione di tutti gli strumenti a disposizione per eliminarne o attenuarne le conseguenze pregiudizievoli, fino alla segnalazione alle autorità competenti.

La responsabilità dei revisori di un’associazione è riscontrabile qualora, a fronte delle reiterate e inascoltate sollecitazioni rivolte dagli stessi all’organo di amministrazione, nell’inerzia di quest’ultimo, non abbiano attivato gli strumenti a loro disposizione, compresa la segnalazione alle competenti autorità, e invece siano rimasti inerti, così concorrendo all’aggravamento del dissesto.

Con riferimento al profilo del periculum in mora, va ricordato che il timore cui si riferisce la norma di cui all’art. 671 c.p.c., deve essere fondato – cioè supportato dalla presenza o di elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, oppure di elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all’adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l’eventuale depauperamento del suo patrimonio – nonché riferito alla perdita della garanzia del credito e, quindi, all’eventualità che detto patrimonio subisca alterazioni tali da compromettere, in caso di inadempimento, la realizzazione coattiva del credito. I presupposti che valgono a fondare il periculum in mora sono dunque alternativi.

Il sequestro conservativo ha infatti la funzione di assicurare la fruttuosità della futura esecuzione forzata nelle more del riconoscimento del diritto di credito nell’ambito del giudizio di merito. Ne consegue che – a differenza di quanto accade per il sequestro giudiziario di cui all’art. 670 cpc – il giudice che lo autorizzi non è tenuto a individuare i beni da sottoporre a cautela, essendo rimessa tale individuazione al creditore chiamato a eseguire la misura e dovendosi dunque esaminare tutte le questioni relative alla materiale individuazione dei beni in sede di attuazione.

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07/06/2023
Data sentenza: 08/10/2021
Registro : RG – 9397 –  2021
Tribunale di Catanzaro, 23 Novembre 2022
Inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. di riammissione dell’associato escluso da un’associazione per difetto del requisito di sussidiarietà
Difetta del requisito di sussidiarietà e va dunque dichiarato inammissibile il ricorso proposto secondo le forme di cui all’art. 700...

Difetta del requisito di sussidiarietà e va dunque dichiarato inammissibile il ricorso proposto secondo le forme di cui all'art. 700 c.p.c. di riammissione dell'associato escluso da un'associazione (nelle more trasformatasi in società cooperativa), stante la presenza dello strumento di tutela tipico offerto dall'art. 23 c.c.

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21/05/2023
Data sentenza: 23/11/2022
Registro : RG – 2454 –  2022
Tribunale di Milano, 5 Febbraio 2018
Sull’ammissione al gratuito patrocinio degli enti non lucrativi
L’art. 119 del d.p.r. n. 115/2002 estende il trattamento previsto per le persone fisiche in ordine al patrocinio a spese...

L’art. 119 del d.p.r. n. 115/2002 estende il trattamento previsto per le persone fisiche in ordine al patrocinio a spese dello Stato anche agli enti o alle associazioni senza fine di lucro e non esercenti attività economica (altro…)

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31/05/2018
Data sentenza: 05/02/2018
Registro : RG – 29532 –  2017
Tribunale di Genova, 15 Febbraio 2016
Esclusione del socio da un’associazione e rilevanza del vincolo associativo
L’art. 24, co. 3, c.c., nello stabilire che un membro escluso dall’associazione possa ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal...

L’art. 24, co. 3, c.c., nello stabilire che un membro escluso dall’associazione possa ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli sia stata notificata la delibera assembleare di esclusione, risulta espressione di un principio in virtù del quale il decorso del termine (altro…)

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13/09/2016
Data sentenza: 15/02/2016
Registro : RG – 7249 –  2012
Tribunale di Roma, 28 Febbraio 2014
Evidenza
Vizio di convocazione dell’organo collegiale e sanatoria. Rapporti tra delegante e delegato.
In ipotesi di discussione in ordine a un argomento non indicato nell’ordine del giorno della riunione, il soggetto che partecipa...

In ipotesi di discussione in ordine a un argomento non indicato nell’ordine del giorno della riunione, il soggetto che partecipa ai lavori dell’organo collegiale ha l’onere di dichiarare di non essere adeguatamente informato su quello specifico argomento (proprio in ragione della omessa indicazione nell’ordine del giorno) in modo tale da richiedere all’assemblea di soprassedere alla relativa discussione. (altro…)

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04/02/2016
Data sentenza: 28/02/2014
Registro : RG – 81248 –  2013
Tribunale di Roma, 3 Aprile 2015
Data sentenza: 03/04/2015
Registro : RG – 70904 –  2014
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