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Sentenze con tag: aumento del capitale sociale

Tribunale di Milano, 9 Gennaio 2025, n. 6637/2025
L’incapacità naturale non inficia la delibera di aumento del capitale
In materia di s.r.l. l’art. 2479 ter, comma 4, c.c., fa espresso richiamo all’art. 2379 ter, comma 1, c.c., che,...

In materia di s.r.l. l'art. 2479 ter, comma 4, c.c., fa espresso richiamo all'art. 2379 ter, comma 1, c.c., che, con riguardo all'invalidità delle delibere di aumento o riduzione del capitale sociale delle S.p.A., stabilisce che l'impugnativa "non può essere proposta dopo che siano trascorsi centottanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese o, nel caso di mancata convocazione, novanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la deliberazione è stata che parzialmente eseguita". L'inutile decorso del termine stabilito determina la decadenza dell'impugnativa e preclude la pronuncia di invalidità sotto ogni profilo sia per i vizi di nullità sia per motivi di annullamento così che la delibera di aumento di capitale deve ritenersi divenuta inoppugnabile.

In tema di nullità del negozio di sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale per contrarietà a norme imperativa ex art. 1418 c.c., deve esser esclusa la possibilità di procedere all'accertamento della invalidità del negozio di sottoscrizione dopo che sia divenuta inoppugnabile la deliberazione di aumento di capitale a cui ha dato esecuzione, non essendo concepibile l'autonoma impugnazione del negozio di sottoscrizione. Infatti, l'aumento di capitale costituisce una fattispecie complessa ma unitaria, in cui il negozio di sottoscrizione deve essere considerato in uno con la delibera di aumento di capitale, quale momento successivo ma funzionalmente e sostanzialmente correlato alla formazione del vincolo sociale o, comunque, all'aumento del conferimento. In tale prospettiva, la delibera assembleare viene inquadrata nella duplice valenza di atto natura organizzativa a rilevanza interna nella società e di atto espressivo di una proposta negoziale verso l'esterno - la cui sottoscrizione si traduce nell'adesione al contratto di società.
Il conferimento in una società capitalistica già costituita è un atto con il quale uil socio o il terzo, sul presusupposto di una deliberazione di aumento del capitale sociale, approvata dall'organo competente della società, realizza la sua volontà di partecipare o, se già socio, di aumentare il valore della partecipazione alla medesima società, e trova nel collegamento essenziale con quella deliberazione la sua causa negoziale, sicché le condizioni di validità del conferimento sotto il profilo della sussistenza della volontà non possono esser esaminate indipendentemente da quelle della deliberazione medesima.

L'incapacità naturale al momento della delibera o della mancata sottoscrizione dell'aumento di capitale è irrilevante ai fini della validità dell'atto compiuto dal rappresentato posto che, ai sensi dell'art. 1389, comma 1, c.c., rileva solo l'incapacità legale. L'incapacità naturale della rappresentanza non rileva neanche ai fini della pretesa estinzione del mandato. L'eventuale stato di incapacità naturale non caduca ex lege il contratto di mandato, giacché l'art. 1728, comma 1, c.c. deve esser coordinato con l'art. 1722, n.4, c.c. che prevede l'estinzione del mandato "per la morte, l'interdizione o l'inabilitazione del mandante o del mandatario".
Per l'applicazione dell'art. 643 c.p. si richiede, tra i suoi elementi costitutivi, che un incapace sia indotto a compiere un atto pregiudizievole per sé o per altri.

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14/05/2026
Data sentenza: 09/01/2025
Numero: 6637/2025
Carica: Presidente
Giudice: Anima Simonetti
Relatore: Daniela Marconi
Registro : RG – 16112 –  2022
Tribunale di Bari, 11 Agosto 2026, n. 115/2025
Accantonamento a riserva dei contributi dei soci per l’attività di gestione del consorzio e aumento di capitale sociale
L’accantonamento a riserva dei contributi consortili, deliberato in sede di approvazione del bilancio, integra una mera operazione contabile sul patrimonio...

L’accantonamento a riserva dei contributi consortili, deliberato in sede di approvazione del bilancio, integra una mera operazione contabile sul patrimonio netto e non comporta un aumento del capitale sociale ai sensi dell’art. 2481-ter c.c. Infatti, per configurarsi un aumento (gratuito) del capitale sociale tramite l’imputazione delle riserve a capitale, è necessaria una distinta operazione, regolata dall’art. 2481-ter c.c., che comporti la modifica del vincolo di destinazione di una parte del patrimonio netto, rendendo indisponibili tali somme. Ne consegue che il socio non può esimersi dal pagamento dei contributi statutariamente dovuti sulla base della mancata adesione alla delibera assembleare.

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12/05/2026
Data sentenza: 11/08/2026
Numero: 115/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Raffaella Simone
Registro : RG – 4501 –  2020
Tribunale di Venezia, 11 Agosto 2026
Abuso del diritto e conflitto di interessi nell’aumento del capitale sociale
Il socio di società di capitali può pacificamente estinguere il debito assunto con la sottoscrizione dell’aumento di capitale mediante compensazione...

Il socio di società di capitali può pacificamente estinguere il debito assunto con la sottoscrizione dell’aumento di capitale mediante compensazione con un credito vantato nei confronti della società. La conversione del credito, da finanziamento in capitale di rischio, determina un incremento del patrimonio netto della società, sicché l'operazione concorre alla protezione degli interessi dei creditori e non risulta contraria all’interesse della società o dei terzi.

L’annullamento della delibera assembleare per abusivo esercizio del diritto di voto può essere pronunciata in due ipotesi alternative. La prima è quella in cui la decisione non trova alcuna giustificazione nell’interesse della società, essendo piuttosto asservita al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico rispetto a quello sociale. La seconda si realizza quando l'esercizio del diritto di voto è il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza, diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli. La prova dell’abuso incombe sulla parte che assume l’illegittimità della deliberazione, che deve indicare compiutamente i sintomi di illiceità.

La configurabilità della fattispecie tipica di annullabilità della decisione assembleare prevista dall’art. 2479 ter, comma 2, c.c. presuppone che: (i) il socio che esprime il voto determinante sia portatore di un interesse personale o di terzi tale da non poter essere soddisfatto se non con il sacrificio del confliggente interesse della società; (ii) la decisione assunta sia almeno potenzialmente dannosa per la società, non essendo sufficiente la sussistenza della situazione di conflitto.

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16/12/2025
Data sentenza: 11/08/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Chiara Campagner
Registro : RG – 14022 –  2024
Tribunale di Venezia, 29 Giugno 2024, n. 2077/2024
Abuso di maggioranza e conflitto di interessi nell’aumento del capitale mediante compensazione
Il conflitto di interessi implica una vera e propria incompatibilità fra l’interesse concreto della società e quello del socio, messo...

Il conflitto di interessi implica una vera e propria incompatibilità fra l’interesse concreto della società e quello del socio, messo in gioco nell’esercizio del voto e non può ritenersi sussistente per il solo fatto che la maggioranza abbia dato corso a un aumento di capitale con “minimo sforzo economico” mediante compensazione con i crediti vantati dai soci stessi per i finanziamenti precedentemente effettuati in favore della società.

Rispetto all’abuso di maggioranza, va ricordato che il socio è pienamente libero di votare le delibere secondo la valutazione del suo proprio interesse, con il solo limite di non esercitare il voto secondo mala fede, ciò che avviene quando il voto è esercitato con il solo scopo di danneggiare gli altri soci, senza che vi sia alcun legittimo interesse proprio. In tale contesto, l’interesse della società, spesso di difficile individuazione, rimane sullo sfondo: ma nella materia dell’aumento di capitale plurimi indici normativi favorevoli agli aumenti (anche della disciplina transitoria del periodo Covid) spingono a considerare l’aumento di capitale tendenzialmente come fatto che risponde sempre all’interesse della società.

Se anche l’aumento è ottenuto mediante liberazione da debiti, senza iniezione di capitale, ciò è sempre di vantaggio della società, che vede anche aumentare il patrimonio netto. Quando si tratta di convertire in capitale delle pregresse effettive iniezioni di liquidità dei soci, non si fa che dare risposta a quella esigenza, normativamente tutelata anche mediante la disciplina della postergazione, secondo la quale le necessità della società vanno sovvenute dai soci mediante aumento di capitale.

L’art. 2467 c.c., stabilendo che siano postergati i finanziamenti soci che siano fatti quando sarebbe invece opportuno un conferimento, non stabilisce una regola sterile e meramente punitiva per il socio, ma sottende la regola dell’obbligo del socio di aumentare il capitale, quando ciò è necessario, se vuole che il programma societario proceda.

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31/10/2024
Data sentenza: 29/06/2024
Numero: 2077/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Lina Tosi
Registro : RG – 18892-1 –  2023
Tribunale di Milano, 9 Ottobre 2023
Natura della sottoscrizione; aumento di capitale con compensazione di crediti
In materia di aumento del capitale di una società a responsabilità limitata, la sottoscrizione della quota del nuovo capitale è...

In materia di aumento del capitale di una società a responsabilità limitata, la sottoscrizione della quota del nuovo capitale è qualificabile come atto negoziale e, precisamente, come contratto consensuale, in relazione al quale la legge non prevede l'adozione di una forma particolare e dal quale poi sorge l’obbligo di versamento per il socio. [Nel caso di specie, accertata la validità della sottoscrizione dell’aumento di capitale, il Tribunale ha qualificato l’operazione realizzata come sottoscrizione dell’aumento di capitale in denaro, integralmente liberato mediante la compensazione del debito da conferimento con il credito vantato dal sottoscrittore verso la società a titolo di corrispettivo della cessione di crediti contestualmente stipulata].

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23/01/2024
Data sentenza: 09/10/2023
Registro : RG – 14558 –  2021
Tribunale di Milano, 11 Agosto 2026, n. 804/2022
Abuso della maggioranza e aumento del capitale senza sovrapprezzo
L’abuso del diritto di voto da parte del socio maggioranza che determina l’annullabilità della deliberazione assembleare si configura allorché il...

L’abuso del diritto di voto da parte del socio maggioranza che determina l’annullabilità della deliberazione assembleare si configura allorché il socio eserciti consapevolmente il suo diritto di voto in modo tale da ledere le prerogative degli altri soci senza perseguire alcun interesse sociale, in violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede nell’esecuzione del contratto sociale.

La previsione dell’aumento di capitale “alla pari” cioè senza la previsione del sovrapprezzo corrispondente al maggior valore del patrimonio sociale rispetto al capitale nominale non può costituire sintomo di abuso della maggioranza, in presenza della previsione del diritto di opzione a favore di tutti i soci

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16/04/2022
Data sentenza: 11/08/2026
Numero: 804/2022
Carica: Presidente
Giudice: Angelo Mambriani
Relatore: Daniela Marconi
Registro : RG – 50629 –  2018
Tribunale di Milano, 10 Novembre 2020
Funzione e modalità di determinazione del sovrapprezzo nell’aumento di capitale di srl
In materia di valutazione di quote o azioni societarie il sovrapprezzo imposto in sede di aumento di capitale trova giustificazione...

In materia di valutazione di quote o azioni societarie il sovrapprezzo imposto in sede di aumento di capitale trova giustificazione nella differenza tra consistenza patrimoniale e capitale della società; il relativo bilanciamento riguarda fatti compiuti e non anche il risultato finale di tutta l'operazione, di modo che non può tenersi conto, nel determinare il valore delle azioni, dei conferimenti poiché l'incremento del patrimonio che ne deriva potrà avere riflessi su eventuali future emissioni, ma non ha effetti su quelle deliberate anteriormente.

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16/04/2022
Data sentenza: 10/11/2020
Registro : RG – 43237 –  2018
Tribunale di Roma, 28 Novembre 2017
Aumento di capitale di s.p.a. e discrezionalità degli amministratori di avviare la procedura ex art. 2344 c.c. nei confronti del socio inadempiente
L’art. 2344 c.c. introduce una esecuzione coattiva in danno del socio inadempiente e si applica tanto al socio che non...

L'art. 2344 c.c. introduce una esecuzione coattiva in danno del socio inadempiente e si applica tanto al socio che non esegua l'obbligo di versamento dei centesimi ancora dovuti del capitale sociale sottoscritto all'atto della costituzione della società tanto al socio che non esegua i versamenti dei centesimi dovuti in caso di aumento di capitale regolarmente sottoscritto.

Fermo restando che una determinata percentuale delle azioni sottoscritte deve essere liberata al momento della sottoscrizione, la determinazione del tempo dell'adempimento - per la parte non ancora liberata - è materia rientrante nell'esclusivo monopolio degli amministratori e, pertanto, tale decisione non deve essere motivata e non può essere impugnata dai soci.

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05/10/2021
Data sentenza: 28/11/2017
Registro : RG – 56786 –  2017
Tribunale di Milano, 9 Agosto 2019
Evidenza
Aumento del capitale sociale e liberazione delle azioni mediante compensazione con credito poi venuto meno
Anche successivamente alla iscrizione al libro dei soci della s.r.l., in caso di liberazione delle azioni mediante compensazione di un...

Anche successivamente alla iscrizione al libro dei soci della s.r.l., in caso di liberazione delle azioni mediante compensazione di un credito che perda i requisiti di liquidità e certezza, deve ritenersi che gli effetti della liberazione siffatta vengano meno e che, conseguentemente, l’originario obbligo di versamento debba essere altrimenti onorato. (altro…)

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14/11/2019
Data sentenza: 09/08/2019
Registro : RG – 36830 –  2019
Tribunale di Roma, 29 Dicembre 2017
Sull’azione revocatoria ordinaria di conferimento di ramo d’azienda
Possono essere dichiarati inefficaci e quindi revocati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2901 c.c., gli atti con cui,...

Possono essere dichiarati inefficaci e quindi revocati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., gli atti con cui, in esecuzione di un aumento di capitale sociale deliberato e sottoscritto, veniva conferito alla S.r.l. un ramo d'azienda della S.p.a. unica socia (altro…)

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18/07/2019
Data sentenza: 29/12/2017
Registro : RG – 78525 –  2015
Tribunale di Catania, 12 Giugno 2017
Nullità della delibera di bilancio per mancata prova della sussistenza di poste di finanziamenti soci
L’onere di provare l’effettività dei crediti dei soci grava sulla società convenuta, sulla scorta dei principi generali processual civilistici e,...

L’onere di provare l’effettività dei crediti dei soci grava sulla società convenuta, sulla scorta dei principi generali processual civilistici e, in particolare, in applicazione dei principi di vicinanza della prova e di divieto di probatio diabolica, in ordine alla dimostrazione del fatto negativo.

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17/10/2018
Data sentenza: 12/06/2017
Registro : RG – 11391 –  2015
Tribunale di Roma, 17 Febbraio 2016
Invalidità della deliberazione assembleare per abuso di maggioranza ed onere della prova
Si verifica abuso di maggioranza (o “eccesso di potere”) tutte le volte in cui una delibera assembleare sia adottata ad...

Si verifica abuso di maggioranza (o "eccesso di potere") tutte le volte in cui una delibera assembleare sia adottata ad esclusivo beneficio dei soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, essendo in tal caso applicabile l'art. 1375 c.c., in forza del quale il contratto deve essere eseguito in buona fede, atteso che le determinazioni dei soci durante lo svolgimento del rapporto associativo debbono essere considerate, a tutti gli effetti, come veri e propri atti di esecuzione, in quanto preordinati alla migliore attuazione del contratto sociale.

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16/02/2017
Data sentenza: 17/02/2016
Registro : RG – 54026 –  2013
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