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Tribunale di Torino, 11 Luglio 2017, n. 5292/2017
Opponibilità al terzo delle limitazioni statutarie ai poteri dell’amministratore di s.r.l. e annullamento dell’affitto d’azienda
Le limitazioni ai poteri dell’amministratore di s.r.l. risultanti dall’atto costitutivo [quale la riserva ai soci delle decisioni sulla cessione o...

Le limitazioni ai poteri dell’amministratore di s.r.l. risultanti dall’atto costitutivo [quale la riserva ai soci delle decisioni sulla cessione o sull’affitto dell’azienda] sono opponibili al terzo contraente, ai sensi dell’art. 2475-bis c.c., quando si provi che questi abbia intenzionalmente agito a danno della società; il contratto stipulato dall’amministratore senza la prescritta autorizzazione dei soci è in tal caso annullabile. Il dolo del terzo consiste nella coscienza e volontà di stipulare con il rappresentante sfornito di poteri un atto idoneo ad arrecare un danno oggettivo alla società, senza che occorra lo specifico proposito di nuocere, e può essere desunto in via presuntiva [ad esempio dalla partecipazione dell’amministratore al capitale della società contraente e dall’inserimento nel contratto di clausole oggettivamente sconvenienti, preordinate a giustificare il mancato pagamento del canone].

L’amministratore unico revocato dall’assemblea è privo del potere di rappresentare la società, sicché il contratto da lui stipulato in nome di questa dopo la delibera di revoca, di cui era consapevole, è suscettibile di annullamento; la successione temporale tra la delibera di revoca e la stipulazione può essere accertata anche in base a presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi dell’art. 2729 c.c.

Dei danni cagionati alla società dal contratto stipulato dall’amministratore in suo pregiudizio rispondono in solido l’amministratore, ai sensi dell’art. 2476, 1° comma, c.c., e il terzo contraente, ai sensi dell’art. 2043 c.c. Il mancato guadagno derivante dalla sottrazione dell’azienda e dell’immobile in cui essa è esercitata, non quantificabile con esattezza, può essere liquidato in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. come indennità di occupazione, commisurata al canone pattuito per il periodo di indebita detenzione.

Il socio di s.r.l. che promuove l’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2476, 3° comma, c.c. agisce come sostituto processuale della società, litisconsorte necessaria, e il risarcimento dei danni al patrimonio sociale spetta alla società; il socio o il terzo possono ottenere il risarcimento in proprio, ai sensi dell’art. 2476, 6° comma, c.c., solo se provano un danno diretto al loro patrimonio individuale, che non sia il mero riflesso del pregiudizio arrecato al patrimonio sociale.

La sezione specializzata in materia di impresa competente per l’azione di responsabilità promossa contro l’amministratore di s.r.l. è competente, per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n. 168/2003, anche sulle domande relative al contratto di affitto d’azienda proposte contro il terzo contraente. Tale competenza, derivando dalla legge, prevale sul foro previsto dall’art. 21 c.p.c. ed è estranea al divieto di clausole in deroga alla competenza posto dall’art. 447-bis, 2° comma, c.p.c.; è inoltre inapplicabile l’art. 40, 3° comma, c.p.c., che non richiama l’ipotesi di connessione di cui all’art. 33 c.p.c.

La sospensione necessaria del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c. presuppone un rapporto di pregiudizialità giuridica, oltre che logica, che ricorre solo quando la definizione di una controversia costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico dell’altra e deve essere accertata con efficacia di giudicato, allo scopo di evitare un conflitto di giudicati. Il rapporto di pregiudizialità è escluso tra cause pendenti fra soggetti diversi, perché la pronuncia resa in ciascun giudizio non può far stato nei confronti delle parti dell’altro, ed è irrilevante il possibile contrasto fra i soli effetti pratici delle due pronunce.

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20/04/2022
Data sentenza: 11/07/2017
Numero: 5292/2017
Carica: Presidente
Giudice: Gabriella Ratti
Relatore: Edoardo Di Capua
Registro : RG – 27204 –  2015
Tribunale di Milano, 11 Novembre 2020
Difetto di autorizzazione assembleare per lo svolgimento di azione di responsabilità
In caso di carenza di rappresentanza processuale o di autorizzazione, mentre ai sensi dell’art. 182 c.p.c. il giudice che rilevi...

In caso di carenza di rappresentanza processuale o di autorizzazione, mentre ai sensi dell'art. 182 c.p.c. il giudice che rilevi d'ufficio tale difetto deve promuoverne la sanatoria (assegnando alla parte un termine di carattere perentorio senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale), nella diversa ipotesi in cui detto vizio sia stato tempestivamente eccepito da una parte l'opportuna documentazione va prodotta immediatamente, giacché su tale rilievo il destinatario è chiamato a contraddire senza potersi giovare del termine sanante.

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02/05/2021
Data sentenza: 11/11/2020
Registro : RG – 49233 –  2018
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