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Sentenze con tag: azione di follow-on

Tribunale di Napoli, 18 Luglio 2026, n. 5615/2024
Prova della titolarità attiva dell’obbligazione risarcitoria in tema di azioni civili follow on
In tema di azioni civili di risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle regole di concorrenza ed antitrust previste dall’ordinamento...

In tema di azioni civili di risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle regole di concorrenza ed antitrust previste dall’ordinamento nazionale ed euro-unitario (cd. azioni civili follow on), disciplinate, a livello interno, dal d.lgs. n. 3/2017 di attuazione della Direttiva 2014/104/UE, l’accertamento del giudice ordinario nazionale del diritto ad ottenere il risarcimento di tali danni non può prescindere dalla prova della titolarità attiva dell’obbligazione risarcitoria; la titolarità della posizione giuridica attiva del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, essendo un elemento costitutivo della domanda attinente al merito, dev’essere allegata e provata da colui che agisce in via processuale per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalle suddette violazioni ed il relativo difetto, qualora risulti dagli atti processuali, è rilevabile d’ufficio dal giudice. Il difetto della titolarità del diritto risarcitorio azionato rappresenta, invero, un elemento in grado di assorbire, anche in virtù del principio della cd. “ragione più liquida”, le questioni relative all’efficacia probatoria delle decisioni della Commissione europea e delle risultanze degli atti di indagine acquisiti nel processo civile pendente innanzi al giudice nazionale, nonché delle decisioni assunte dall’Autorità nazionale antitrust, queste ultime connotate, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 3/2017, dall’effetto probatorio vincolante per il giudice in presenza delle condizioni previste dal medesimo articolo.

Il valore probatorio - più o meno intenso - delle decisioni della Commissione europea e delle risultanze degli atti di indagine relativi alle violazioni del diritto europeo della concorrenza ed antitrust, nonché degli accertamenti delle autorità nazionali antitrust, anche diverse dall’AGCM, acquisiti nel processo instaurato innanzi al giudice ordinario nazionale avente ad oggetto un’azione civile follow on, non esonera il giudice dal potere/dovere di accertare l’ammissibilità e la fondatezza della pretesa risarcitoria avanzata dal danneggiato sul quale grava, infatti, l’onere di provare gli elementi costitutivi dell’illecito lamentato ovvero il fatto illecito, il danno ingiusto, il nesso di causalità (giuridica e materiale) tra il fatto e il danno, la colpevolezza dell’agente e l’imputabilità del fatto lesivo.

La carenza di titolarità attiva e passiva del rapporto controverso, essendo relativa al merito della domanda, è rilevabile d'ufficio dal giudice se risulta dagli atti di causa; la domanda va pertanto rigettata, perché infondata, ogni qualvolta l’attore non provi di essere titolare della posizione giuridica attiva derivante dal rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, non rilevando il principio di non contestazione, ex art. 115 c.p.c., nel caso in cui il convenuto provveda ad articolare soltanto mere difese in ordine ai fatti posti a fondamento della domanda dell’attore.

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21/01/2026
Data sentenza: 18/07/2026
Numero: 5615/2024
Carica: Presidente
Giudice: Leonardo Pica
Relatore: Paolo Andrea Vassallo
Registro : RG – 20693 –  2020
Tribunale di Milano, 3 Giugno 2020
Azione di risarcimento del danno per violazione del diritto della concorrenza ed onere della prova
Nonostante il comma 2 dell’art. 14 del d.lgs. n. 3/2017 stabilisca una presunzione relativa circa l’esistenza del nesso causale tra...

Nonostante il comma 2 dell’art. 14 del d.lgs. n. 3/2017 stabilisca una presunzione relativa circa l’esistenza del nesso causale tra intesa o pratica vietata dalle norme UE sulla concorrenza e danno, rimane a carico dell’attore l’onere di provare la specifica lesione subita nella propria sfera giuridica (il titolo individuale al risarcimento) e il concreto ammontare del danno subito,

A fronte della perfetta autonomia patrimoniale inerente alla personalità giuridica, è esclusa la legittimazione attiva del socio di una società di capitali per la domanda di risarcimento danni nei confronti del terzo che con il suo comportamento illecito abbia danneggiato la società, con conseguente depauperamento del patrimonio personale dei singoli soci. In caso di danni sociali, il risarcimento compete solo alla società, di modo che per il socio anche il ristoro è destinato a realizzarsi unicamente nella medesima maniera indiretta in cui si è prodotto il suo pregiudizio. Se, al contrario, si ammettesse che i soci di una società di capitali potessero agire per il risarcimento dei danni procurati da terzi alla società, in quanto incidenti su diritti derivanti dalla partecipazione sociale, si configurerebbe un duplice risarcimento per lo stesso danno, non potendosi negare un uguale diritto alla società.

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05/03/2022
Data sentenza: 03/06/2020
Registro : RG – 7055 –  2018
Tribunale di Milano, 4 Marzo 2014
Evidenza
Risarcimento del danno da abuso di posizione dominante
In materia di risarcimento del danno causato da abuso di posizione dominante, l’accertamento effettuato dall’Autorità  Garante per la Concorrenza ed...

In materia di risarcimento del danno causato da abuso di posizione dominante, l’accertamento effettuato dall’Autorità  Garante per la Concorrenza ed il Mercato, e/o dal giudice amministrativo nel giudizio avviato dall’impugnazione della delibera dell’Autorità, costituisce (altro…)

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12/02/2017
Data sentenza: 04/03/2014
Registro : RG – 14802 –  2011
Tribunale di Milano, 6 Marzo 2015
Efficacia della delibera dell’AGCM in materia di antitrust nella controversia civile e prescrizione dell’azione risarcitoria
In riferimento ad un giudizio instaurato per il risarcimento dei danni derivanti da intese restrittive della libertà di concorrenza, pratiche...

In riferimento ad un giudizio instaurato per il risarcimento dei danni derivanti da intese restrittive della libertà di concorrenza, pratiche concordate o abuso di posizione dominante, la delibera assunta dall'AGCM (altro…)

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12/02/2017
Data sentenza: 06/03/2015
Registro : RI – 56231 –  2011
Tribunale di Milano, 28 Luglio 2015
Evidenza
Azione risarcitoria follow-on in materia di abuso da posizione dominante mediante margin squeeze
Il valore di “prova privilegiata” da attribuire ai provvedimenti dell’AGCM, nei giudizi risarcitori follow on, è da intendersi limitato ai...

Il valore di “prova privilegiata” da attribuire ai provvedimenti dell'AGCM, nei giudizi risarcitori follow on, è da intendersi limitato ai provvedimenti di carattere decisorio, con i quali, definita l'istruttoria e concluso il contraddittorio con le parti, (altro…)

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10/02/2017
Data sentenza: 28/07/2015
Registro : RG – 52997 –  2010
Tribunale di Milano, 9 Novembre 2015
Valore di prova privilegiata della delibera AGCM nel giudizio civile di follow-on in materia di abuso di posizione dominante
In riferimento ad un giudizio instaurato per il risarcimento dei danni derivanti da intese restrittive della libertà di concorrenza, pratiche...

In riferimento ad un giudizio instaurato per il risarcimento dei danni derivanti da intese restrittive della libertà di concorrenza, pratiche concordate o abuso di posizione dominante, la delibera assunta dall’AGCM (altro…)

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09/02/2017
Data sentenza: 09/11/2015
Registro : RG – 86070 –  2012
Tribunale di Milano, 26 Maggio 2016
Abuso di posizione dominante nella subconcessione di locali aeroportuali
In riferimento ad un giudizio instaurato, ai sensi dell’art. 33, comma 2, L. 287/90, per il risarcimento dei danni derivanti...

In riferimento ad un giudizio instaurato, ai sensi dell'art. 33, comma 2, L. 287/90, per il risarcimento dei danni derivanti da intese restrittive della libertà di concorrenza, pratiche concordate o abuso di posizione dominante - la delibera assunta dall'AGCM (altro…)

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06/02/2017
Data sentenza: 26/05/2016
Registro : RG – 30377 –  2013
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