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Sentenze con tag: azione di responsabilità degli amminsitratori esercitata dal curatore fallimentare

Tribunale di Catanzaro, 24 Giugno 2026, n. 1641/2025
Azione di responsabilità verso amministratori e soci di s.r.l. ex art. 146 l. fall.
Deve ritenersi ammissibile l’azione di responsabilità promossa dal curatore nei confronti del socio di S.r.l. ex art. 2476 c.c. La...

Deve ritenersi ammissibile l’azione di responsabilità promossa dal curatore nei confronti del socio di S.r.l. ex art. 2476 c.c. La responsabilità del socio di S.r.l. si configura come una responsabilità in solido con quella degli amministratori, per cui si ritiene ricompresa nella previsione di cui all’art. 146 l. fall., anche se non espressamente menzionata.

La responsabilità dei soci di società a responsabilità limitata è concorrente rispetto a quella dell’amministratore o liquidatore ed è per legge solidale, con conseguente applicazione (tra gli altri) degli artt. 1294 e 2055 c.c. La misura dell’apporto causale della condotta del socio assume rilevanza solo in sede di azione di regresso per determinare il quantum che il socio, il quale abbia risarcito il danno per intero, dovrà rivendicare nei confronti dell’amministratore o liquidatore e/o di eventuali altri soci compartecipi.

Il dies a quo della prescrizione dell’azione ex art. 2497 c.c. esperita da parte dei creditori sociali decorre dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori stessi, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall’effettiva conoscenza di tale situazione).

In tema di risarcimento del danno da responsabilità promossa dal curatore fallimentare ex art. 146 l. fall. nei confronti dell'amministratore, il meccanismo di liquidazione del "differenziale dei netti patrimoniali", di cui all'art. 2486, comma 3, c.c., come modificato dall'art. 378, comma 2, del d.lgs. n. 14 del 2019, c.d. codice dell'impresa (CCII), è applicabile, in quanto latamente processuale, anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di detta norma, atteso che essa stabilisce non già un nuovo criterio di riparto di oneri probatori, ma un criterio, rivolto al giudice, di valutazione del danno rispetto a fattispecie integrate dall'accertata responsabilità degli amministratori per atti gestori non conservativi dell'integrità e del valore del capitale dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società, salva la deduzione e individuazione di elementi di fatto legittimanti l'uso di un diverso criterio liquidatorio più aderente alla realtà del caso concreto.

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15/03/2026
Data sentenza: 24/06/2026
Numero: 1641/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Song Damiani
Registro : RG – 4402 –  2022
Tribunale di Venezia, 24 Giugno 2026, n. 258/2025
Responsabilità degli amministratori: natura giuridica dell’azione, onere della prova e obblighi degli amministratori con riferimento ai debiti tributari e previdenziali
L’azione di responsabilità proposta dal curatore della liquidazione giudiziale ex art. 255 c.c.i. compendia sia l’azione sociale di responsabilità prevista...

L'azione di responsabilità proposta dal curatore della liquidazione giudiziale ex art. 255 c.c.i. compendia sia l'azione sociale di responsabilità prevista dall'art. 2476, primo e terzo comma, c.c. sia l'azione di responsabilità proponibile dai creditori ai sensi dell'art. 2476, sesto comma, c.c. contro gli amministratori ed è diretta alla reintegrazione del patrimonio della società fallita, patrimonio visto unitariamente come garanzia sia per i soci che per i creditori sociali. Ne consegue che il curatore della liquidazione giudiziale, nel proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori, potrà senz'altro invocare le agevolazioni probatorie che derivano dalla natura contrattuale della responsabilità degli amministratori verso la società, e quindi limitarsi a dimostrare il fatto costitutivo della pretesa [ossia che il soggetto ha ricoperto la carica di amministratore nel periodo in cui è avvenuto il fatto illecito] e ad allegare specificamente la violazione, essendo poi onere dell'amministratore dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi di diligenza.
Il pagamento dei debiti tributari e previdenziali costituisce un obbligo primario per l'amministratore, il quale deve farvi fronte con precedenza rispetto ai debiti verso gli altri fornitori, sia perché i debiti tributari e previdenziali hanno natura privilegiata sia perché il mancato pagamento dei medesimi espone la società a sanzioni, interessi, aggi e quindi a conseguenze maggiormente dannose rispetto al mancato pagamento dei debiti verso fornitori [che, al più, espone ad interessi di mora, ma non a sanzioni]. Nello specifico, non risponde a diligenza la condotta dell'amministratore che non adempie agli obblighi tributari e previdenziali, dando preferenza all'adempimento di altre obbligazioni, giacché cosi operando finisce con l'utilizzare il mancato versamento dei tributi quale fonte di finanziamento improprio dell'attività d'impresa.

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19/11/2025
Data sentenza: 24/06/2026
Numero: 258/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Fabio Doro
Registro : RG – 20011 –  2024
Tribunale di Milano, 11 Aprile 2024, n. 9497/2024
Principi in tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali
L’azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori di società di capitali ha natura contrattuale, il che comporta l’onere, in capo...

L'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori di società di capitali ha natura contrattuale, il che comporta l’onere, in capo all’attore, di provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti.

In sede di verifica dell'adempimento da parte dell'amministratore al dovere di agire con la dovuta diligenza, comunque non possono essere sottoposte a sindacato di merito le scelte gestionali discrezionali compiute dagli amministratori, sempre che si tratti di scelte relative alla gestione dell'impresa sociale e, pertanto, caratterizzate dall'assunzione di un rischio, quali la cessione del ramo d'azienda in quanto tale, rientrando questa nell’estrinsecazione della libertà di gestione aziendale, ma è consentito denunciarne le modalità, se pregiudizievoli [nel caso in esame è stata individuata la colpa grave degli amministratori nella loro azione sia con riferimento alle modalità di cessione sia con riferimento all’inerzia nell’incasso / recupero del prezzo].

Gli amministratori, tutti, sono chiamati a svolgere, tra le altre, una funzione di vigilanza (cfr. art. 2392, comma 2, c.c.) e rispondono dei danni derivanti alla società dall’omissione al tale dovere. La funzione di vigilanza deve essere svolta con particolare scrupolo dai membri del Consiglio di Amministrazione a cui non sono delegate attività gestorie.

Poiché la legge consente all’amministratore privo di deleghe, in attuazione della propria funzione di vigilanza, di esaminare i documenti relativi all’amministrazione, compiere atti di ispezione, chiedere agli amministratori delegati di riferire in consiglio in merito all’andamento della società, dal mancato compimento di alcuna di queste attività e dal mancato controllo dell'operato dell'amministratore con deleghe da parte degli amministratori non esecutivi, con conseguente mancata limitazione del pregiudizio al patrimonio sociale, consegue la responsabilità solidale di questi ultimi per omessa vigilanza ai sensi degli artt. 2476 e 2392, comma 2, c.c..

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10/09/2025
Data sentenza: 11/04/2024
Numero: 9497/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Amina Simonetti
Registro : RG – 21716 –  2022
Tribunale di Roma, 24 Giugno 2026, n. 3398/2017
Azione di responsabilità ex art. 146 l.f.: applicabilità alle s.r.l., responsabilità verso i creditori sociali, giudice competente e clausola arbitrale
L’art. 146 l.f., anche nella nuova formulazione, continua a legittimare l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori da...

L'art. 146 l.f., anche nella nuova formulazione, continua a legittimare l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori da parte del curatore fallimentare anche per le S.r.l. fallite. Infatti, il riferimento all'art. 2476, comma settimo, c.c., contenuto nella lett. b) del secondo comma, dell'art. 146 l.f., non consente di ritenere escluso il potere del curatore di esercitare l'azione di cui sopra con riguardo alle S.r.l. fallite; il richiamo al predetto articolo del codice civile si è, invero, reso necessario in ragione del carattere assolutamente innovativo della responsabilità dei soci di S.r.l. che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci e i terzi.

La previsione di cui all'art. 2394 c.c., riferita espressamente alle S.p.a., si applica analogicamente - ex art. 12 disp. prel. c.c - anche alle S.r.l., nonostante l'art. 2476 c.c. non contempli espressamente l'azione disciplinata dal suddetto articolo; l'opposta interpretazione, infatti, sarebbe illogica, irragionevole e presenterebbe dei probabili profili di incostituzionalità. [fattispecie relativa a fatti verificatisi anteriormente all’introduzione del sesto comma dell’art. 2476 c.c., inserito dall’art. 378, comma 1, D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14]

Nel caso di intervenuto fallimento di S.r.l., alla luce dell'ampia portata dell'art. 146, secondo comma, lett. a), l.f., contenente generico riferimento alle "azioni di responsabilità", consente di ritenere che il curatore possa esercitare qualsiasi azione prevista nei confronti degli amministratori e, pertanto, anche l'azione dei creditori sociali.

Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società di capitali, previste dagli artt.  2393 e 2394 c.c., pur essendo tra loro distinte, in caso di fallimento dell'ente confluiscono nell'unica azione di responsabilità, esercitabile dal curatore ai sensi dell'art. 146 l.f., assumendo contenuto inscindibile e connotazione autonoma rispetto alle prime, attesa la ratio ad essa sottostante, identificabile nella destinazione - impressa all'azione - di strumento di reintegrazione del patrimonio sociale, unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali. Tali azioni, peraltro, non perdono la loro identità giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di fatto, che nella disciplina applicabile, essendo differenti la distribuzione dell'onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione.

In tema di esercizio delle azioni risarcitorie, da parte della curatela, è esclusa la vis actractiva del Tribunale Fallimentare ex art. 24 l.f.. Infatti, l'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146, comma secondo, l.f., pur cumulando in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c, a favore rispettivamente della società e dei creditori sociali, non implica una modifica dei relativi presupposti, sicché dipendendo da rapporti che si trovano già nel patrimonio dell'impresa al momento dell'apertura della procedura concorsuale, a suo carico, e che si pongono con questa in relazione di mera occasionalità, non riguarda la formazione dello stato passivo e non è attratta alla competenza funzionale del tribunale fallimentare ex art. 24 l.f., restando, viceversa, soggetta a quella del tribunale imprese, propria di tutte le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, da chiunque promosse.

La clausola arbitrale, contenuta nello statuto sociale, non rileva con riguardo all'esercizio dell'azione dei creditori sociali, per l'evidente rilievo che i creditori sono terzi rispetto alla società. Si tratta, invero, di un'azione di natura extracontrattuale, per la quale non può avere rilevanza il vincolo pattizio esistente fra società ed organi sociali, come risultante dalla presenza della clausola arbitrale nello statuto sociale.

 

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10/01/2022
Data sentenza: 24/06/2026
Numero: 3398/2017
Carica: Presidente
Giudice: Francesco Mannino
Relatore: Francesco Remo Scerrato
Registro : RG – 15479 –  2015
Tribunale di Milano, 5 Maggio 2017
Illegittima prosecuzione dell’attività caratteristica e assorbimento degli addebiti riguardanti operazioni straordinarie manifestamente arbitrarie poste in essere dopo la perdita del capitale. Criteri di liquidazione del danno e di riparto delle quote interne di responsabilità
L’azione di responsabilità in astratto proponibile dalla procedura fallimentare nei confronti degli amministratori e dei sindaci può articolarsi in una...

L’azione di responsabilità in astratto proponibile dalla procedura fallimentare nei confronti degli amministratori e dei sindaci può articolarsi in una duplice tipologia di causae petendi: da una parte, la formulazione di addebiti specifici, ad esempio l’avventatezza (altro…)

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02/04/2019
Data sentenza: 05/05/2017
Registro : RG – 3432 –  2014
Tribunale di Roma, 14 Febbraio 2017
Natura dell’azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare.
L’azione sociale, anche se esercitata dal curatore fallimentare, ha natura contrattuale, in quanto trova la sua fonte nell’inadempimento dei doveri...

L’azione sociale, anche se esercitata dal curatore fallimentare, ha natura contrattuale, in quanto trova la sua fonte nell’inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero nell’inadempimento dell’obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo.  (altro…)

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08/07/2017
Data sentenza: 14/02/2017
Registro : RG – 14874 –  2014
Tribunale di Milano, 24 Febbraio 2017
Responsabilità degli amministratori di s.p.a. in fallimento
Deve essere autorizzato il sequestro conservativo dell’intero patrimonio di chi, come ex amministratrice di fatto dell’originaria s.p.a. ora in fallimento e...

Deve essere autorizzato il sequestro conservativo dell'intero patrimonio di chi, come ex amministratrice di fatto dell'originaria s.p.a. ora in fallimento e attuale amministratrice dell'azienda di famiglia e della newco successivamente (altro…)

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23/04/2017
Data sentenza: 24/02/2017
Registro : RG – 47418-1 –  2015
Tribunale di Roma, 11 Ottobre 2016
Legittimazione del curatore fallimentare e presupposti dell’azione di responsabilità nella srl
Il curatore fallimentare, ex art. 146 l.f., è legittimato ad esercitare, anche cumulativamente sia l’azione sociale di responsabilità, sia quella...

Il curatore fallimentare, ex art. 146 l.f., è legittimato ad esercitare, anche cumulativamente sia l’azione sociale di responsabilità, sia quella spettante ai creditori sociali, atteso il carattere unitario ed inscindibile dell’azione di responsabilità. (altro…)

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05/04/2017
Data sentenza: 11/10/2016
Registro : RG – 12287 –  2014
Corte d'appello di Brescia, 17 Giugno 2016
Azione di responsabilità del curatore fallimentare: superamento della mera intitolazione dell’atto di citazione
Attesa la vincolatività della scelta di agire ai sensi dell’art. 146 l.fall. a favore della società ex artt. 2392 e...

Attesa la vincolatività della scelta di agire ai sensi dell'art. 146 l.fall. a favore della società ex artt. 2392 e 2393 c.c., ovvero a favore dei creditori sociali ex art. 2394 c.c., operata dal curatore fallimentare, il quale altresì soggiace agli eventuali aspetti sfavorevoli dell'azione individuata, è compito del giudice, previa (altro…)

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16/02/2017
Data sentenza: 17/06/2016
Registro : RG – 938 –  2012
Tribunale di Milano, 24 Giugno 2026, n. 12465/2016
Responsabilità dell’amministratore per concessione di attrezzature in sublocazione e per irregolare tenuta della contabilità
Integra atto di mala gestio la concessione in sublocazione di attrezzature (pur autorizzata dal locatore) a un canone insufficiente a...

Integra atto di mala gestio la concessione in sublocazione di attrezzature (pur autorizzata dal locatore) a un canone insufficiente a coprire le rate del contratto principale, posto che, in tal modo, gli amministratori della società sublocatrice provocano alla stessa uno sbilancio finanziario destinato a maturare mese per mese.

L'omesso deposito dei bilanci e l'incompleta e irregolare tenuta della contabilità, pur costituendo una grave omissione degli amministratori, non è sufficiente a fondare un'azione di responsabilità, dovendosi dar prova del concreto danno patrimoniale che tale omissione abbia arrecato al patrimonio sociale.

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10/12/2016
Data sentenza: 24/06/2026
Numero: 12465/2016
Carica: Presidente
Giudice: Vincenzo Perozziello
Relatore: Guido Vannicelli
Registro : RG – 53988 –  2014
Tribunale di Milano, 19 Settembre 2016
Responsabiltà dell’amministratore unico dimissionario per atti posti in essere ai danni della società poi fallita
L’amministratore unico dimissionario che compia atti gestori oppure operazioni sul conto corrente della società assume la qualità di amministratore di fatto,...

L'amministratore unico dimissionario che compia atti gestori oppure operazioni sul conto corrente della società assume la qualità di amministratore di fatto, a maggior ragione ove la nomina del nuovo amministratore non sia stata iscritta nel registro delle imprese. (altro…)

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24/11/2016
Data sentenza: 19/09/2016
Registro : RG – 36645 –  2014
Tribunale di Milano, 24 Giugno 2026
Opponibilità al curatore fallimentare della clausola compromissoria e del lodo arbitrale intervenuto in tema di responsabilità sociale degli amministratori
Il curatore fallimentare che esercita l’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 146 l.f. propone al contempo sia l’azione sociale ex...

Il curatore fallimentare che esercita l’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 146 l.f. propone al contempo sia l’azione sociale ex art. 2393 c.c., sia quella dei creditori sociali ex art. 2394 c.c., azioni che si cumulano inscindibilmente, pur restando ciascuna assoggettata al regime che ad essa è proprio. Ne deriva che, ove la società e gli amministratori abbiano compromesso in arbitri ogni controversia attenente alla responsabilità di questi ultimi, la clausola compromissoria e l'eventuale lodo arbitrale sono opponibili anche al curatore del sopravvenuto fallimento, seppur limitatamente all'azione sociale di responsabilità svolta ex art. 146 l.f..

L'azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art. 2394 c.c. promossa dal curatore fallimentare ex art. 146 l. fall. è soggetta a prescrizione che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall'effettiva conoscenza di tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall'insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.), non corrisponde allo stato d'insolvenza di cui all'art. 5 della l. fall., derivante, "in primis", dall'impossibilità di ottenere ulteriore credito. In ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando pertanto all'amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale.

La responsabilità degli amministratori verso i creditori ex art. 2394 c.c. è azionabile solo nel momento in cui la diminuzione della garanzia generica conseguente alle condotte illecite dei gestori divenga rilevante per la posizione dei creditori, in dipendenza della complessiva insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare le loro ragioni; in tal senso, la capienza del patrimonio sociale non rappresenta un fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, ma semplicemente un limite per l’esercizio dell’azione dei creditori, che diventano legittimati - e in concreto anche interessati - ad agire solo nel momento in cui le condotte illecite degli amministratori risultino effettivamente pregiudizievoli per le loro ragioni.

In relazione al disposto dell'art. 210 c.p.c., non può essere ordinata l'esibizione in giudizio di un documento di una parte o di un terzo, allorquando l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa.

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05/11/2016
Data sentenza: 24/06/2026
Carica: Presidente
Giudice: Elena Riva Crugnola
Relatore: Maria Antonietta Ricci
Registro : RG – 73824 –  2013
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