Le domande di accertamento della titolarità dei diritti esclusivi e della loro violazione da parte della convenuta non sono procedibili ex art. 52 LF perché funzionali all’accertamento di un credito che può essere accertato solo nelle forme dell’insinuazione al passivo fallimentare, in base al principio dell’esclusività del rito speciale dell’accertamento del passivo.
La postergazione del credito ex art. 2467 c.c. non pare applicabile al prestito obbligazionario, atteso che la disciplina di quest'ultimo lo configura in modo non assimilabile al semplice finanziamento dei soci. (altro…)