In forza della natura contrattuale della responsabilità degli amministratori sociali per i danni cagionati alla società amministrata, il curatore, il quale agisca ai sensi dell'art. 146 L.F., deve allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri ed è, invece, onere degli amministratori stessi di dimostrare, con riferimento agli addebiti contestati, l'osservanza dei predetti doveri. Per tale ragione, in tema di falsità di un bilancio finalizzata a occultare la perdita del capitale, non è sufficiente indicare quale sarebbe la voce errata, lasciando alla controparte l’onere di dimostrare l’insussistenza di qualsivoglia possibile profilo di falsità, ma occorre affermare quale sarebbe il motivo dell’errore della rilevazione contabile; talché l’allegazione di un determinato profilo di (asserita) falsità limita a quello il thema decidendum ed esime i resistenti dal difendersi rispetto ad altri profili astrattamente ipotizzabili.
Non può avanzarsi domanda risarcitoria avverso gli amministratori per omessa presentazione dell'istanza di fallimento in proprio, senza una indicazione del momento in cui tale presentazione avrebbe dovuto ritenersi obbligata (non potendosi far coincidere detto momento con la data della perdita del capitale, atteso che i presupposti dell’insolvenza non sono i medesimi dello scioglimento di fatto) e senza allegazione dello specifico danno conseguente alla sua omissione.
Quello del saldo fallimentare è un criterio (residuale) di quantificazione del danno prodotto non da qualsivoglia illecito posto in essere dagli amministratori ma da quello, specifico, previsto dall’art. 2486 CC e consistente, appunto, nella omessa rilevazione di una causa di scioglimento della società, e nella conseguente mancata adozione di una gestione meramente conservativa. L’adozione di quel criterio di quantificazione del danno implica, per necessità logica, l’accertamento a monte della sussistenza dell’illecito che lo avrebbe provocato (l’esercizio dell’impresa successivo alla perdita del capitale) e quindi, ancora più a monte, del momento in cui il capitale sociale sarebbe andato perduto.
La contabilizzazione, per quanto possa essere carente, errata o anche falsa, non è di per sé fonte di responsabilità risarcitoria, poiché il danno patrimoniale può derivare solo dalle operazioni compiute od omesse, non dalla loro rappresentazione contabile.
Gravano in esclusiva sull’amministratore della società gli obblighi di buona, competente e diligente gestione (art. 2380-bis e 2381 c.c., valevoli anche per le s.r.l.) e l’amministratore che eventualmente decida di informare il suo comportamento a direttive altrui, o permetta che altri si ingeriscano, non è per questo sollevato dalle responsabilità conseguenti alle attività gestorie che egli abbia posto in essere, omesso o tollerato altri ponessero in essere.
L’addebito di mala gestio dell’amministratore di società ha natura di addebito di illecito contrattuale, posto che si fonda sulla violazione dei doveri che l’amministratore deve adempiere in virtù del proprio rapporto gestorio verso la società medesima. Pertanto, per quanto riguarda gli oneri probatori, essi seguono le regole del tipo di domanda: spetta alla società allegare l’illecito (compresi gli elementi che rendono illecita la condotta addebitata, se occorrenti) e provare nesso causale e danno; spetta all’amministratore provare di avere invece diligentemente operato.
Qualora l’amministratore abbia predisposto bilanci non veritieri quanto ai valori di magazzino esposti in valori eccedenti il vero, ciò integra una mera violazione di regole relative alla redazione del bilancio, che non può avere quale conseguenza l'obbligo risarcitorio in capo all'amministratore di incrementare la ricchezza della società così da renderla eguale al valore fittizio indicato in bilancio. Aver simulato ricchezza, infatti, comporta semplicemente l’apparenza di una ricchezza inesistente, ma la ricchezza sostanziale della società, in sé, non cambia, in quanto l’atto rappresentativo dell’amministratore non ha incidenza sulla realtà sottostante.
In tema di operazioni sul capitale sociale, la perdita della qualità di socio in capo a chi non abbia sottoscritto la propria quota di ricostituzione del capitale sociale non incide sulla legittimazione ad esperire le azioni di annullamento e di nullità della deliberazione assembleare adottata ex art. 2447 o 2482 c.c., che rimane inalterata, in quanto sarebbe logicamente incongruo, oltre che in contrasto con il principio di cui all’art. 24, comma 1, Cost., ritenere come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l’istante assume essere "contra legem" e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti.
La perdita della qualità di socio non vale, quindi, a determinare il difetto di legittimazione ad impugnare la delibera dell’assemblea dei soci che si assume invalida e da cui la perdita dello status di socio sia derivata e tale legittimazione si estende anche all’impugnazione contestuale di deliberazioni antecedenti relative all’approvazione di bilanci precedenti affetti da vizi tali da incidere anche sulla situazione patrimoniale che ha evidenziato l’integrale perdita del capitale sociale della società.
L’inammissibilità della domanda di impugnazione del bilancio per preclusione temporale comporta una preclusione a prenderle in considerazione quali specifici motivi fondanti una decisione di invalidità della delibera di approvazione di quel bilancio. Ciò significa che, in ragione del principio di continuità dei bilanci, sarà consentito eccepire situazioni di invalidità/illegittimità del bilancio dell’esercizio precedente, ma a condizione che tali eccezioni siano collegate e strumentali a far valere l’illegittimità del bilancio successivo. In questi limiti e con questa finalità, il giudice potrà e dovrà conoscere in via incidentale di questo genere di censure rivolte al bilancio precedente.
Essendo le disposizioni relative alla redazione del bilancio poste a tutela di interessi trascendenti i limiti della compagine sociale e riguardando anche i terzi, essendo essi altresì destinatari delle informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, che il bilancio deve fornire con chiarezza, verità e precisione, è nulla per illiceità dell’oggetto la deliberazione con cui sia stato approvato il bilancio redatto in modo non conforme ai precetti normativi in materia.
Il bilancio d'esercizio di una società di capitali che violi i precetti di chiarezza e precisione è illecito ed è nulla la deliberazione assembleare con cui esso è stato approvato, non soltanto quando la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.
Il principio di chiarezza non è subordinato a quello di correttezza e veridicità del bilancio, ma è dotato di autonoma valenza, essendo obiettivo fondamentale del legislatore quello di garantire non solo la veridicità e correttezza dei risultati contabili, ma anche la più ampia trasparenza dei dati di bilancio che a quei risultati conducono. La verità e la chiarezza del bilancio sono canoni posti a tutela non soltanto del o dei singoli soci, bensì di tutti i terzi e, in particolare, dei creditori. Pertanto, è nulla per illiceità dell’oggetto la deliberazione con cui sia stato approvato il bilancio redatto in modo non conforme ai precetti normativi in materia, essendo tali disposizioni poste a tutela di interessi trascendenti i limiti della compagine sociale e riguardando anche i terzi, essendo essi altresì destinatari delle informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, che il bilancio deve fornire con chiarezza, verità e precisione. Ciò non soltanto quando la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.
I principi elaborati dall’Organismo italiano di contabilità (OIC), pur non essendo fonte del diritto, hanno comunque funzione interpretativa e integrativa.
In tema di azioni nei confronti dell'amministratore di società, a norma dell'art. 2395 c.c., il terzo (o il socio) è legittimato, anche dopo il fallimento della società, all'esperimento dell'azione (di natura aquiliana) ex art. 2395 c.c. per ottenere il risarcimento dei danni (altro…)