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Sentenze con tag: brevetto di procedimento

Tribunale di Torino, 3 Novembre 2026
Brevetto di procedimento, valutazione della documentazione interna del resistente e limiti alla descrizione cautelare
Nel giudizio cautelare per contraffazione di un brevetto di procedimento, il fumus boni iuris va escluso quando la consulenza tecnica...

Nel giudizio cautelare per contraffazione di un brevetto di procedimento, il fumus boni iuris va escluso quando la consulenza tecnica d’ufficio accerti, mediante il raffronto di ciascuna fase del procedimento del resistente con quelle della rivendicazione, che il resistente non attua alcune fasi essenziali del procedimento brevettato [la purificazione e la trasformazione del prodotto nella forma monoidrata]. Ai fini di tale accertamento il consulente può fondarsi sulla documentazione tecnica interna prodotta dal resistente, anche in forma parzialmente oscurata, quando ne sia verificata l’autenticità e risulti che essa non è stata redatta a fini di causa, in quanto formata e pubblicata in data anteriore all’instaurazione del procedimento, e non sia in contraddizione con la documentazione regolatoria ufficiale [presentata all’autorità del farmaco]. L’accertamento negativo della contraffazione rende superfluo l’esame della validità dei brevetti, oggetto della domanda incidentale di nullità.

La richiesta di descrizione di ulteriore documentazione relativa al procedimento produttivo va respinta quando la consulenza tecnica d’ufficio abbia ritenuto sufficiente quella messa a disposizione dal resistente per rispondere al quesito, perché in sede cautelare la consulenza è diretta, ai sensi dell’art. 132, comma 5, c.p.i., a ottenere sommarie indicazioni tecniche, e ogni ulteriore approfondimento va riservato all’eventuale giudizio di merito.

Non costituisce atto di concorrenza sleale per appropriazione di pregi o pubblicità ingannevole il comunicato con cui il concorrente presenta il proprio farmaco, quando esso non contenga informazioni ingannevoli per i consumatori né elementi di pubblicità parassitaria.

Le spese della consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, salvo che il giudice le escluda ai sensi dell’art. 92, comma 1, c.p.c. perché eccessive o superflue; non possono invece essere riconosciute come anticipazioni le spese di cui non sia provato l’effettivo esborso.

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10/10/2026
Data sentenza: 03/11/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Marisa Gallo
Registro : RG – 9348 –  2023
Tribunale di Trieste, 17 Ottobre 2026
Tutela cautelare inibitoria anche in assenza di violazione attuale del brevetto
La non attualità della violazione del brevetto, sia di prodotto sia di procedimento, non esclude la concedibilità di un provvedimento...

La non attualità della violazione del brevetto, sia di prodotto sia di procedimento, non esclude la concedibilità di un provvedimento cautelare inibitorio qualora sussistano elementi idonei a far ritenere verosimile la commissione dell’illecito in passato — ancorché non accertata a causa della mancata concessione della descrizione inaudita altera parte — nonché un concreto pericolo di reiterazione. La mancata esecuzione della descrizione inaudita altera parte, infatti, pur impedendo l’immediata cristallizzazione della prova, non preclude l’adozione di un provvedimento volto a inibire, in via provvisoria, la ripresa della condotta lesiva, in quanto risponde all’esigenza di prevenire future violazioni dei diritti di esclusiva del ricorrente, in particolare con riferimento all’utilizzo del procedimento e del prodotto.
In relazione al brevetto di procedimento, opera la presunzione di cui all’art. 67 CPI, qualora ne ricorrano i presupposti.

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26/09/2026
Data sentenza: 17/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Francesco Saverio Moscato
Registro : RG – 393 –  2022
Tribunale di Ancona, 17 Ottobre 2026
Brevetto europeo di procedimento in sede cautelare: presunzione di validità, prosecution history ed equivalenti
Il brevetto europeo concesso gode di una presunzione di validità rafforzata che opera anche nel giudizio cautelare e, nel giudizio...

Il brevetto europeo concesso gode di una presunzione di validità rafforzata che opera anche nel giudizio cautelare e, nel giudizio prognostico sulla sussistenza del diritto, costituisce un riferimento privilegiato rispetto ai pareri pro veritate prodotti dalla parte che eccepisce la nullità; in presenza di allegazioni generiche sulla mancanza di attività inventiva e sull’insufficiente descrizione non occorre disporre consulenza tecnica sulla validità del titolo, che sarebbe esplorativa.

La presunzione di contraffazione prevista dall’art. 67 c.p.i. per i brevetti di procedimento presuppone la tempestiva allegazione e prova della novità del prodotto ottenuto e può essere superata dall’accertamento tecnico della diversità sostanziale del procedimento impiegato dal terzo. La consulenza tecnica fondata sui documenti individuati in contraddittorio tra le parti non è nulla quando il ricorrente non ne abbia tempestivamente contestato la selezione.

Allorché il procedimento industriale del terzo, asseritamente in contraffazione di un brevetto di procedimento, non attui la fase che rappresenta il cuore inventivo del procedimento brevettato, individuato alla luce delle limitazioni introdotte nel corso della procedura di concessione davanti all’Ufficio europeo dei brevetti, deve escludersi l’appropriazione dell’idea caratterizzante l’altezza inventiva e va negata la contraffazione letterale; è il caso del metodo agronomico per vegetali a residuo zero di fitofarmaci il cui nucleo inventivo, secondo gli esaminatori, consiste nell’esecuzione delle analisi entro ventiquattro ore dal prelievo dei campioni, quando il terzo esegua un solo controllo e analisi sempre successive a quel termine. La contraffazione per equivalenti è parimenti esclusa quando il procedimento del terzo coincida con la tecnica già nota dell’agricoltura di precisione, rispetto alla quale gli esaminatori hanno circoscritto l’apporto inventivo del brevetto.

Non integra concorrenza sleale per appropriazione di pregi o per violazione di norme pubblicistiche la commercializzazione di prodotti presentati come ottenuti con produzione integrata e a residuo zero, quando il concorrente rispetti effettivamente le linee guida e i disciplinari cui si è vincolato e che dichiara al pubblico, e minime discrasie rispetto alle dichiarazioni pubbliche non assumono rilievo.

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22/09/2026
Data sentenza: 17/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Willelma Monterotti
Registro : RG – 2654 –  2023
Tribunale di Genova, 17 Ottobre 2026
Data sentenza: 17/10/2026
Carica: Presidente
Giudice: Mario Tuttobene
Relatore: Paolo Gibelli
Registro : RI – 10136 –  2023
Tribunale di Venezia, 30 Gennaio 2023
Brevetto e funzione probatoria del fumus boni iuris nel procedimento per descrizione
Nel quadro del procedimento per descrizione ex artt. 129 e ss. c.p.i., il fumus boni iuris va apprezzato in via...

Nel quadro del procedimento per descrizione ex artt. 129 e ss. c.p.i., il fumus boni iuris va apprezzato in via diretta in relazione al diritto processuale alla prova – ritenuta utile o necessaria nel futuro giudizio di merito - e solo in via indiretta in relazione al diritto sostanziale di cui s’invoca tutela. Tale fumus che ha dunque funzione esclusivamente probatoria è sicuramente affievolito rispetto al fumus richiesto per la concessione delle altre misure cautelari, quali il sequestro e l’inibitoria, esaurendosi nella ragionevolezza della richiesta o nella non pretestuosità della domanda.

[In tema di brevetto di procedimento, il fumus può ritenersi provato anche se il ricorso per descrizione risulti obiettivamente necessario per accertare il procedimento effettivamente adottato dal presunto contraffattore.]

 

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26/11/2023
Data sentenza: 30/01/2023
Registro : RG – 8133 –  2022
Tribunale di Milano, 28 Luglio 2021
Invenzione di procedimento e assenza di originalità della soluzione rispetto al problema tecnico
L’invenzione c.d. di procedimento consiste nella rivendicazione della scoperta di un particolare procedimento per giungere alla realizzazione di un prodotto...

L’invenzione c.d. di procedimento consiste nella rivendicazione della scoperta di un particolare procedimento per giungere alla realizzazione di un prodotto già noto, migliorandone lo standard o riducendone i costi. In tale ipotesi, il requisito essenziale dell’originalità (ex art. 48 c.p.i.) deve intendersi soddisfatto quando la procedura oggetto di privativa brevettuale rappresenti un’inedita ed originale soluzione a problemi tecnici, e non la mera applicazione di pratiche già note ed ampiamente diffuse nel circuito degli operatori professionali di riferimento. [Nel caso di specie, con riferimento a particolari metodiche di produzione e raffinazione dei biocarburanti, si rileva l’assenza dei requisiti di novità ed originalità della soluzione rispetto al problema tecnico, nel senso che la novità deve riguardare anche il risultato industriale.]

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11/02/2023
Data sentenza: 28/07/2021
Registro : RG – 14612 –  2015
Tribunale di Torino, 7 Aprile 2021
Non costituisce contributory infringment ex art. 66 c.p.i. il concorso paritario ed originario nella realizzazione del macchinario in asserita contraffazione
L’art. 66, comma 2 bis, del c.p.i., punisce chi fornisce ad un terzo non autorizzato i mezzi per realizzare l’invenzione...

L’art. 66, comma 2 bis, del c.p.i., punisce chi fornisce ad un terzo non autorizzato i mezzi per realizzare l’invenzione brevettata nella consapevolezza di tale uso illecito dei suddetti mezzi: tale norma, quindi, pare colpire l’attività di chi, nell’esercizio della sua ordinaria attività imprenditoriale, fornisca una componente del prodotto finale al realizzatore – appunto – del suddetto prodotto finale, ipotesi tuttavia insussistente nella fattispecie ove vi sono due soggetti che si pongono sin dall’inizio sullo stesso piano della catena produttiva finalizzata a realizzare il prodotto finale, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze professionali, ed insieme lo hanno commercializzato presentandosi come partecipi di un progetto commerciale comune.

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18/06/2022
Data sentenza: 07/04/2021
Registro : RG – 8189 –  2019
Tribunale di Milano, 22 Gennaio 2016
Evidenza
La misura della descrizione in materia di brevetti di procedimento
In materia di brevetti di procedimento, nell’ambito di una misura di descrizione occorre limitare la verifica del risultato della descrizione...

In materia di brevetti di procedimento, nell’ambito di una misura di descrizione occorre limitare la verifica del risultato della descrizione soltanto a una verifica formale, ossia a un vaglio c.d. esterno della tipologia dei documenti raccolti: l’esame deve pertanto arrestarsi (altro…)

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07/02/2017
Data sentenza: 22/01/2016
Registro : RG – 60468 –  2015
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