Il brevetto europeo concesso gode di una presunzione di validità rafforzata che opera anche nel giudizio cautelare e, nel giudizio prognostico sulla sussistenza del diritto, costituisce un riferimento privilegiato rispetto ai pareri pro veritate prodotti dalla parte che eccepisce la nullità; in presenza di allegazioni generiche sulla mancanza di attività inventiva e sull’insufficiente descrizione non occorre disporre consulenza tecnica sulla validità del titolo, che sarebbe esplorativa.
La presunzione di contraffazione prevista dall’art. 67 c.p.i. per i brevetti di procedimento presuppone la tempestiva allegazione e prova della novità del prodotto ottenuto e può essere superata dall’accertamento tecnico della diversità sostanziale del procedimento impiegato dal terzo. La consulenza tecnica fondata sui documenti individuati in contraddittorio tra le parti non è nulla quando il ricorrente non ne abbia tempestivamente contestato la selezione.
Allorché il procedimento industriale del terzo, asseritamente in contraffazione di un brevetto di procedimento, non attui la fase che rappresenta il cuore inventivo del procedimento brevettato, individuato alla luce delle limitazioni introdotte nel corso della procedura di concessione davanti all’Ufficio europeo dei brevetti, deve escludersi l’appropriazione dell’idea caratterizzante l’altezza inventiva e va negata la contraffazione letterale; è il caso del metodo agronomico per vegetali a residuo zero di fitofarmaci il cui nucleo inventivo, secondo gli esaminatori, consiste nell’esecuzione delle analisi entro ventiquattro ore dal prelievo dei campioni, quando il terzo esegua un solo controllo e analisi sempre successive a quel termine. La contraffazione per equivalenti è parimenti esclusa quando il procedimento del terzo coincida con la tecnica già nota dell’agricoltura di precisione, rispetto alla quale gli esaminatori hanno circoscritto l’apporto inventivo del brevetto.
Non integra concorrenza sleale per appropriazione di pregi o per violazione di norme pubblicistiche la commercializzazione di prodotti presentati come ottenuti con produzione integrata e a residuo zero, quando il concorrente rispetti effettivamente le linee guida e i disciplinari cui si è vincolato e che dichiara al pubblico, e minime discrasie rispetto alle dichiarazioni pubbliche non assumono rilievo.