L’interpretazione delle rivendicazioni di un brevetto non può fondarsi su un’analisi meramente semantica del loro testo, ma deve scaturire dalla lettura complessiva del documento brevettuale, comprensivo della descrizione e dei disegni, secondo l’art. 52, commi 2 e 3, c.p.i. e il Protocollo interpretativo dell’art. 69 CBE: essa deve risultare tecnicamente sensata per l’esperto del ramo e garantire insieme un’equa protezione al titolare e una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi.
Nella valutazione della contraffazione per equivalenti ai sensi dell’art. 52, comma 3-bis, c.p.i., condotta con il test funzione-modo-risultato sulla caratteristica tecnica che distingue il prodotto contestato dalla rivendicazione indipendente, la contraffazione va esclusa quando la variante presenti una differenza tecnica strutturale, qualitativamente apprezzabile, che investe il nucleo inventivo protetto e non consente di conseguire il medesimo effetto tecnico, come i moduli con prese compatibili con una serie civile di interruttori che si agganciano alla placca con un sistema diverso da quello brevettato; la validità del brevetto, pur contestata, giustifica la compensazione delle spese di consulenza tecnica.
La contraffazione del modello comunitario registrato si valuta sull’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato dal confronto tra le rappresentazioni depositate e il prodotto del terzo, e va esclusa quando la registrazione riguardi gli interruttori della serie e il prodotto contestato consista in prese, restando estranei al giudizio gli aspetti funzionali come la planarità dei comandi. Perché un disegno o modello comunitario non registrato goda di tutela occorre provare la sua divulgazione al pubblico, cioè una diffusione con proiezione esterna alla realtà aziendale tale da renderlo conoscibile agli ambienti specializzati del settore operanti nell’Unione; la prova non è fornita da fatture prive dell’indicazione dei destinatari, di rilevanza meramente interna, né da estratti di cataloghi dai quali non sia possibile desumere con esattezza la data di effettiva diffusione.
Non basta a fondare la tutela autoriale del disegno industriale, valutata secondo il criterio di originalità indicato dalla sentenza Cofemel, la notorietà del designer o l’attribuzione di premi ed esposizioni museali, quando i riconoscimenti riguardino anche le funzioni domotiche e il prodotto riprenda elementi di stile già presenti in prodotti anteriori, perché qualità tecnica e gradevolezza estetica non esprimono la creatività dell’autore. Per le stesse ragioni non è provato il carattere distintivo acquisito dalla forma come marchio di fatto, che richiede la prova della rinomanza del segno e non dei soli investimenti pubblicitari.
Il divieto di imitazione servile ex art. 2598, n. 1, c.c. riguarda soltanto le caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante e non opera per le forme funzionali necessarie all’utilità del prodotto: la compatibilità tra sistemi modulari di diversa produzione, che costituisce un’utilità idonea a giustificare anche la riproduzione millimetrica degli elementi di connessione, non è di per sé illecita e non integra imitazione confusoria quando marchio e confezione rendano riconoscibile la diversa provenienza. La scelta di produrre elementi componibili con quelli del concorrente non integra neppure concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c. in difetto di specifiche violazioni della correttezza professionale, poiché l’imitazione non confusoria non può essere ricondotta alla clausola generale.