Il sequestro conservativo sui beni personali dell’amministratore di s.r.l., richiesto dal creditore sociale a tutela dell’azione ex art. 2476, comma 6, c.c., presuppone la verosimile esistenza del credito verso la società, che può risultare anche da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, l’insufficienza del patrimonio sociale a soddisfarlo e la verosimile violazione, anche solo colposa, degli obblighi di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale gravanti sull’amministratore.
Integra la violazione di tali obblighi la fuoriuscita non giustificata di asset aziendali di valore, come marchi, segni distintivi, domini internet e account di posta elettronica, e il loro successivo utilizzo da parte di altra società riconducibile all’amministratore o ai suoi familiari, senza che occorra accertare l’esistenza di una vera e propria cessione occulta di azienda ex art. 2555 c.c.; sono irrilevanti in sede cautelare le allegazioni del resistente su condotte scorrette imputabili al creditore. Il periculum in mora può desumersi dall’esiguità e dalla difficile liquidabilità dei beni dell’amministratore, nonché dalla verosimile commissione di condotte distrattive.
Ai fini della quantificazione della misura, la responsabilità dell’amministratore verso i creditori ha natura risarcitoria e non solidale per l’intero debito sociale, sicché non gli è addebitabile l’incapienza della società indipendente dalla sua condotta: l’importo del sequestro va determinato equitativamente in relazione al danno verosimilmente riconducibile alla condotta, riducendo la domanda che ecceda l’importo del credito e dei suoi accessori, e il quantum sarà accertato nel merito mediante giudizio controfattuale.