Il convenuto in una azione di nullità non può difendere il proprio brevetto attribuendogli contenuti che non sono presenti nelle rivendicazioni.
Presentare una data tecnologia come già brevettata mentre all’epoca era solo oggetto di domanda è condotta non conforme ai principi della correttezza professionale ed idonea a danneggiare una impresa concorrente (nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto ingannevole – e dunque illegittima ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c. – la condotta di parte convenuta, la quale sul proprio sito internet aveva indicato come brevettata una tecnologia che, all’epoca dei fatti, risultava appena depositata)
L’art. 87 della Convenzione sul Brevetto europeo, (così come l'4 comma 3° del CPI) consente il riconoscimento del diritto di priorità in presenza di qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare, cioè idoneo a stabilire la data alla quale la prima domanda è stata depositata, a norma della legislazione nazionale dello Stato nel quale è stato effettuato, o di accordi bilaterali o plurilaterali, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda. Ne discende che (altro…)
Quando nel procedimento per brevettazione vengono introdotte caratteristiche tecniche non presenti nella domanda originaria e che ne ampliano l’oggetto, il brevetto successivamente concesso può essere considerato nullo sia (altro…)
La mancanza nelle rivendicazioni indipendenti di una caratteristica essenziale per il funzionamento del trovato comporta l’estensione del brevetto anche a soluzioni che non risolvono il problema tecnico, sfociando in un difetto di descrizione (altro…)