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Sentenze con tag: cambiale

Tribunale di Bari, 1 Novembre 2024, n. 112/2024
Cessione di quote e cambiali in possesso del cessionario: presunzione di pagamento e onere della prova
Nella cessione di quote di s.r.l. il cui prezzo debba essere pagato mediante cambiali, il possesso degli effetti da parte...

Nella cessione di quote di s.r.l. il cui prezzo debba essere pagato mediante cambiali, il possesso degli effetti da parte del cessionario fonda una presunzione di avvenuto pagamento, che il cedente il quale chieda la risoluzione del contratto per inadempimento ha l’onere di superare provando che il possesso dei titoli da parte del debitore dipende da una causa diversa dal pagamento [nella specie, il cedente sosteneva di aver restituito le cambiali per un preteso errore di domiciliazione, che peraltro non avrebbe determinato la nullità dei titoli].

Il possesso, da parte del debitore, del titolo originale del credito costituisce una presunzione legale iuris tantum di pagamento, superabile con la prova contraria a carico del creditore, e non una mera presunzione semplice ex art. 2729 c.c.; la natura di atto giuridico in senso stretto del pagamento consente in linea di principio la prova per presunzioni, senza i limiti di valore degli artt. 2721, 2726 e 2729 c.c., applicabili alle presunzioni semplici ma non a quelle legali.

In presenza di un contrasto tra le deposizioni testimoniali sui fatti costitutivi della domanda, non superabile in base alle ulteriori risultanze istruttorie, l’insufficienza della prova si risolve in danno della parte su cui grava il relativo onere, con conseguente rigetto della domanda.

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18/10/2026
Data sentenza: 01/11/2024
Numero: 112/2024
Carica: Presidente
Giudice: Raffaella Simone
Relatore: Assunta Napoliello
Registro : RG – 9210 –  2018
Tribunale di Milano, 11 Aprile 2024
Sequestro giudiziario di cambiali: ammissibilità e presupposti
E’ ammissibile il sequestro giudiziario di cambiali quando la contestazione sul pagamento e l’esistenza del credito incorporato nelle cambiali si...

E' ammissibile il sequestro giudiziario di cambiali quando la contestazione sul pagamento e l’esistenza del credito incorporato nelle cambiali si traduce in una controversia sul loro possesso in quanto, ancorché incorporanti un diritto di credito, sono beni mobili (e come tali sono trattate dal codice civile) e come tali non possono essere in via generale escluse dal novero dei beni idonei a divenire oggetto di sequestro giudiziario. La controversia sul credito, data l’incorporazione nel titolo cambiario, si trasforma in controversia sul possesso del titolo di credito che ne legittima il sequestro ex art 670 cpc.
Sussiste il presupposto del periculum in mora per la concessione del sequestro giudiziario di cambiali poiché il vincolo sulle stesse che incorporano il credito è l’unico strumento per rendere effettiva la facoltà di eccezione ex art 1460 c.c.; la rapida circolazione delle cambiali integra l’opportunità della loro custodia a mani di un terzo custode.

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31/12/2025
Data sentenza: 11/04/2024
Carica: Presidente
Giudice: Angelo Mambriani
Relatore: Maria Antonietta Ricci
Registro : RG – 13321 –  2024
Tribunale di Roma, 19 Ottobre 2023
Responsabilità sussidiaria del falsus procurator ex art. 11 legge cambiaria
Ai fini della valida assunzione di una obbligazione cambiaria in nome altrui occorre, non soltanto l’esistenza di una procura ovvero...

Ai fini della valida assunzione di una obbligazione cambiaria in nome altrui occorre, non soltanto l’esistenza di una procura ovvero di un potere, ma altresì l’apposizione della sottoscrizione unitamente all’indicazione della qualità del soggetto sottoscrittore, atteso che la normativa speciale in materia cambiaria, di cui al R.D. 5 dicembre 1933, n. 1669, si pone a tutela del giratario di un effetto cambiario, il quale non ha contatto con l'emittente, né tantomeno la possibilità di chiedere la giustificazione dei poteri. Pertanto, ciò che rileva è l’utilizzo di modalità idonee a rendere evidente ai terzi l’avvenuta assunzione dell’obbligazione per conto di altri. Tuttavia, qualora lo pseudo rappresentato abbia in qualsiasi forma disconosciuto il carattere impegnativo della sottoscrizione effettuata in suo nome, opera il regime di responsabilità sussidiaria di cui all’art. 11, R.D. 5 dicembre 1933, n. 1669, giusta il quale colui che ha apposto la firma sulla cambiale quale (falso) rappresentante, di una persona per la quale non ha il potere di agire, è obbligato cambiariamente in via personale, come se avesse firmato in proprio. Dunque, il presupposto essenziale della responsabilità sussidiaria del falsus procurator, di cui all’art. 11, R.D. 5 dicembre 1933, n. 1669, è la presenza di una eccezione avente ad oggetto il difetto di rappresentanza sollevata dal falsamente rappresentato. Invero, se la finalità di detta norma consiste nell’assicurare un’obbligazione del sottoscrittore che prenda il posto dell’obbligazione del rappresentato, la mancanza di quest’ultima, a seguito della relativa eccezione, si pone come condizione di efficacia della responsabilità dell’art. 11 R.D. 5 dicembre 1933, n. 1669.

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10/01/2024
Data sentenza: 19/10/2023
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Di Salvo
Relatore: Cristina Pigozzo
Registro : RG – 41589 –  2017
Tribunale di Milano, 9 Giugno 2023
Valore probatorio della cambiale sottoscritta priva di data e luogo di emissione
La cambiale sottoscritta che riporta l’importo e la data di scadenza ma è priva dell’indicazione della data e del luogo...

La cambiale sottoscritta che riporta l'importo e la data di scadenza ma è priva dell'indicazione della data e del luogo di emissione, pur non avendo efficacia di titolo esecutivo, determina un effetto di presunzione di esistenza del rapporto obbligatorio tra le parti.

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05/12/2023
Data sentenza: 09/06/2023
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Amina Simonetti
Registro : RG – 25537 –  2020
Tribunale di Milano, 25 Ottobre 2026, n. 3576/2018
Patto di non concorrenza nella cessione d’azienda e attività espressamente esclusa dal divieto
Non costituisce inadempimento del patto di non concorrenza contenuto nel contratto di cessione di [ramo d’]azienda, idoneo a fondarne la...

Non costituisce inadempimento del patto di non concorrenza contenuto nel contratto di cessione di [ramo d’]azienda, idoneo a fondarne la risoluzione, la prosecuzione da parte del cedente di un’attività che le parti, con una valutazione ex ante rimessa alla loro autonomia contrattuale, hanno espressamente escluso dalle attività vietate [il commercio ambulante su aree pubbliche]. L’accertamento dell’insussistenza di inadempimenti del cedente e il conseguente rigetto della domanda di risoluzione comportano il rigetto anche della domanda di risarcimento del danno proposta dal cessionario, che trova fondamento nell’imputabilità dell’inadempimento.

Il cessionario d’azienda che lamenti un inadempimento del cedente in relazione al valore dell’avviamento ha l’onere di provare che il cedente abbia garantito una specifica attitudine dell’azienda a produrre utilità economiche, posta dalle parti a base della determinazione del valore dell’avviamento nella quantificazione del prezzo; in mancanza di tale garanzia non è configurabile alcun inadempimento del cedente.

Ai fini della competenza territoriale per il decreto ingiuntivo fondato su cambiali, il luogo di emissione dei titoli rileva per la determinazione del foro facoltativo di cui all’art. 20 c.p.c., senza escludere la competenza degli altri fori determinabili secondo le regole generali di cui agli artt. 18 ss. c.p.c.

Il difetto di procura del ricorrente per il procedimento monitorio nei confronti di uno dei debitori ingiunti determina l’invalidità del decreto ingiuntivo nei confronti di quest’ultimo, con conseguente revoca delle relative statuizioni. Poiché il giudizio di opposizione è a cognizione piena, e il giudice è chiamato a un’autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti dal creditore per dimostrare la fondatezza della pretesa e dall’opponente per contestarla, la procura validamente conferita dall’opposto in calce alla comparsa di costituzione consente comunque di decidere nel merito la domanda di pagamento anche nei confronti di quel debitore.

Il creditore che, nel ricorso per decreto ingiuntivo, utilizza le cambiali come riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 1988 c.c. esercita l’azione causale fondata sul rapporto sottostante; ne deriva l’irrilevanza delle irregolarità formali dei titoli che non incidono sulla determinatezza della volontà manifestata, quanto a soggetti e oggetto del riconoscimento.

La cambiale incorpora un diritto di credito e ha natura di strumento per la circolazione del credito, diversamente dall’assegno, che è strumento di pagamento. Ne consegue che, in mancanza di una pattuizione che attribuisca natura solutoria alla consegna degli effetti o renda esclusivo il pagamento mediante cambiali, la previsione della loro consegna nel contratto non modifica la disciplina legale del pagamento del prezzo in moneta avente corso legale alle scadenze pattuite (art. 1277 c.c.), e la mancata messa all’incasso dei titoli da parte del creditore non rende inesigibile il credito.

Ai fini della decadenza del debitore dal beneficio del termine ai sensi dell’art. 1186 c.c., lo stato di insolvenza sussiste già quando si verifichi uno squilibrio nella capacità di fare fronte alle obbligazioni, anche in assenza di una situazione di definitivo dissesto [ed è desumibile dal reiterato mancato pagamento delle rate del prezzo]. Il creditore può esigere immediatamente la prestazione senza una preventiva pronuncia giudiziale né un’espressa domanda, perché il diritto al pagamento immediato può essere virtualmente dedotto con la domanda o con il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto.

La condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone la totale soccombenza della parte, ed è quindi esclusa quando un motivo di opposizione a decreto ingiuntivo [il difetto di procura del ricorrente nei confronti di uno degli ingiunti] sia stato accolto, ancorché il vizio sia stato poi sanato con il conferimento di idonea procura nel giudizio di opposizione.

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30/04/2022
Data sentenza: 25/10/2026
Numero: 3576/2018
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Ludovica Palmieri
Registro : RG – 30930 –  2016
Tribunale di Roma, 17 Gennaio 2017
Risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del trasferimento a titolo oneroso di un’azienda la cui redditività si sia rivelata inferiore alle attese
Anche quando essa abbia ad oggetto un trasferimento d’azienda a titolo oneroso, la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta...

Anche quando essa abbia ad oggetto un trasferimento d'azienda a titolo oneroso, la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1467 c.c., richiede (altro…)

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11/01/2022
Data sentenza: 17/01/2017
Registro : RG – 75575 –  2014
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