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Sentenze con tag: cancellazione dal registro delle imprese

Tribunale di Bologna, 24 Gennaio 2026, n. 1427/2024
Lo smarrimento dei libri sociali è grave inadempimento tale da pregiudicare il diritto al compenso del Sindaco
Alla richiesta di pagamento del proprio onorario da parte del Presidente del Collegio Sindacale è legittima l’opposizione, ex art. 1460...

Alla richiesta di pagamento del proprio onorario da parte del Presidente del Collegio Sindacale è legittima l'opposizione, ex art. 1460 c.c., del precedente inadempimento dello stesso quale lo smarrimento dei libri sociali, anche qualora, al momento stesso della perdita e anticipatamente all'avvio di un giudizio, non siano state avanzate domande di danno. Uno dei doveri essenziali per un sindaco è infatti la tenuta dei libri di sua competenza. Lo smarrimento degli stessi, è senza dubbio, una violazione dell'implicito sinallagma che, anche nel rapporto organico, lega sindaco e società (compenso come adempimento dei doveri di sindaco, fra i quali il mantenimento in ordine dei libri sociali).

Con la cancellazione della società, ai sensi dell'art. 2495 c.c., la società si estingue, con un meccanismo che, in via antropomorfa, può essere avvicinato a quello della morte della persona fisica. Dal punto di vista sostanziale (successione nei rapporti attivi e passivi), vi è la disciplina del terzo comma dell'art. 2495 c.c.. Dal punto di vista processuale, il fenomeno, appunto in analogia a quello della morte della persona fisica, viene ritenuto interruttivo.

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17/01/2026
Data sentenza: 24/01/2026
Numero: 1427/2024
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Marco D'Orazi
Registro : RG – 9892 –  2022
Tribunale di Milano, 11 Luglio 2024, n. 9629/2024
Cancellazione della società dal Registro delle Imprese: regime delle sopravvenienze attive
Qualora all’estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto...

Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale si trasferiscono ai soci – in regime di contitolarità o di comunione indivisa – i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta. La mancata inclusione della posta attiva nel bilancio finale di liquidazione e della successiva cancellazione della società fa discendere una presunzione soltanto relativa di rinuncia del debito, come tale superabile mediante prova contraria dell'assenza di una inequivocabile volontà abdicativa, desumibile dalla qualità del credito e da eventuali ulteriori circostanze del caso concreto, in particolare dalla conoscenza o meno dell'esistenza del diritto al tempo dell'estinzione della società.

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22/10/2025
Data sentenza: 11/07/2024
Numero: 9629/2024
Carica: Presidente
Giudice: Angelo Mambriani
Relatore: Nicola Fascilla
Registro : RG – 33339 –  2022
Tribunale di Torino, 10 Aprile 2024
Estinzione della società e conseguente fenomeno di tipo successorio
La cancellazione delle società di persone o di capitali dal registro delle imprese determina l’immediata estinzione della società, indipendentemente dall’esaurimento...

La cancellazione delle società di persone o di capitali dal registro delle imprese determina l’immediata estinzione della società, indipendentemente dall’esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo.

Qualora all’estinzione della società non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, cosicché si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, benché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore, giudiziale o stragiudiziale, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato.

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14/08/2024
Data sentenza: 10/04/2024
Registro : RG – 11793 –  2022
Tribunale di Palermo, 7 Dicembre 2022
Il fenomeno di tipo successorio conseguente alla cancellazione della società
L’iscrizione della cancellazione della società al registro delle imprese ha efficacia costitutiva e comporta l’estinzione della società, restando irrilevante l’eventuale...

L'iscrizione della cancellazione della società al registro delle imprese ha efficacia costitutiva e comporta l'estinzione della società, restando irrilevante l'eventuale esistenza di rapporti giuridici ancora pendenti.

Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: (i) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; (ii) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato. [Nel caso di specie, veniva accertata la proprietà del socio unico della società estinta di un immobile precedentemente intestato alla società medesima e non liquidato prima della cancellazione].

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28/02/2024
Data sentenza: 07/12/2022
Registro : RG – 17133 –  2019
Tribunale di Venezia, 21 Dicembre 2022
Effetto sanante della pubblicità della trasformazione e tutela cautelare
L’art. 2500 bis, co. 1,  c.c.  impedisce la pronuncia della invalidità della trasformazione societaria dopo che è intervenuta la pubblicità...

L’art. 2500 bis, co. 1,  c.c.  impedisce la pronuncia della invalidità della trasformazione societaria dopo che è intervenuta la pubblicità nel Registro delle Imprese. La norma, essendo volta a dare certezza al traffico giuridico, è applicabile alla trasformazione concernente una società di persone sorta ante riforma.

È ammissibile il ricorso cautelare avente ad oggetto l’inibitoria della pubblicazione dell’atto di trasformazione, in quanto servente una pronuncia di accertamento; infatti, tale inibitoria permettere la trattazione e decisione della domanda di merito e, pertanto, appare strettamente funzionale alla salvaguardia degli effetti della pronuncia. Diversamente, la sospensione dell’atto di trasformazione è un intervento giudiziale che, pure essendo, per la sua natura, latamente cautelare (al pari della sospensiva delle delibere assembleari), non è previsto dalla legge (a differenza di quanto accade appunto per la sospensiva delle delibere assembleari di società). In assenza di una disciplina che espressamente abiliti il giudice a sospendere ex post un qualunque atto, o, meglio, la sua produttività di effetti, non è ammissibile la domanda cautelare volta ad ottenere la sospensione dell’atto di trasformazione.

Nel caso in cui il divieto di pubblicazione sia accolto inaudita altera parte, il decreto cautelare non sia poi ottemperato, e la pubblicità quindi sia avvenuta, l'inibitoria perde la sua utilità e non è confermabile, essendo sopravvenuto l’effetto sanante di cui all’art. 2500 bis c.c. D’altro canto, un’ulteriore domanda cautelare di cancellazione della trascrizione, che si volesse ottenere quale effetto della illegittimità dell’atto di trasformazione, materia estranea all’esame del Conservatore e quindi del Giudice del Registro, non può comunque essere ordinata, anche se si potesse predicare la invalidità dell’atto iscritto: quali che siano i percorsi attraverso i quali si perviene alla pubblicità, essa produce infatti un effetto irredimibile delineato dall’art. 2500 bis c.c., nell’interesse della certezza delle situazioni giuridiche verso i terzi. La norma esprime una scelta legislativa incondizionata, non intaccabile da pronuncia giudiziale. Invero, anche nei casi nei quali un atto soggetto a pubblicità sia illegittimo, l’accertamento della sua illegittimità non comporta la possibilità di ottenere anche la cancellazione della sua pubblicazione, una volta che essa sia avvenuta; ma, semmai, nei casi previsti dalla legge, la iscrizione di atti o provvedimenti successivi che inficino o revochino l’atto già pubblicato.

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28/11/2023
Data sentenza: 21/12/2022
Registro : RG – 8163 –  2022
Tribunale di Milano, 17 Maggio 2023
Successione nei rapporti pendenti dopo la cancellazione della società
Terminata la liquidazione con il deposito del bilancio finale, alla cancellazione dal registro delle imprese della società consegue, con effetto...

Terminata la liquidazione con il deposito del bilancio finale, alla cancellazione dal registro delle imprese della società consegue, con effetto costitutivo, l’estinzione dell’ente stesso, sicché i rapporti ancora pendenti devono essere regolati secondo un meccanismo che può definirsi, in senso lato, successorio, in forza del quale alla società estinta subentrano i (cessati) soci. Il fenomeno successorio non necessita di alcuna manifestazione di adesione o consenso da parte dei soggetti interessati.

La disciplina societaria ammette, sia pur implicitamente, la possibilità della cancellazione di una società anche in presenza di attivo, dal momento che l’art. 2490, co. 6, c.c. prevede la cancellazione d’ufficio delle società che non hanno depositato per tre anni consecutivi il bilancio, sicché il fenomeno lato sensu successorio si pone come unico strumento, fra quelli rinvenibili nel nostro ordinamento, idoneo a regolare i rapporti ancora pendenti al momento dell’estinzione dell’ente e a fornire adeguata tutela all’interesse dei terzi a disporre di un criterio certo per l’individuazione del soggetto (persona fisica o giuridica) cui fare riferimento per la gestione di tali rapporti.

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04/11/2023
Data sentenza: 17/05/2023
Registro : RG – 40910 –  2020
Tribunale di Torino, 15 Maggio 2023
Effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese
La cancellazione delle società di persone o di capitali dal registro delle imprese determina l’immediata estinzione della società, indipendentemente dall’esaurimento...

La cancellazione delle società di persone o di capitali dal registro delle imprese determina l’immediata estinzione della società, indipendentemente dall’esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo. La situazione delle società di persone si differenzia da quella delle società di capitali, a tale riguardo, solo in quanto l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto che le cancella ha valore di pubblicità meramente dichiarativa, superabile con la prova contraria. Tuttavia, tale prova contraria non potrebbe vertere sul solo dato storico della pendenza di rapporti non ancora definiti facenti capo alla società perché ciò condurrebbe ad un risultato corrispondente alla situazione preesistente alla riforma societaria. Per superare la presunzione di estinzione occorre invece la prova di un fatto dinamico: che la società abbia continuato in realtà ad operare e, dunque, ad esistere pur dopo l’avvenuta cancellazione dal registro.

A seguito dell’estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono, ma si trasferiscono ai soci. Ciò in quanto l’estinzione dell’ente è equiparabile alla morte della persona fisica, quindi i soci sono successori. Inoltre, qualora all’estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, cosicché si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, benché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore, giudiziale o stragiudiziale, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato.

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16/10/2023
Data sentenza: 15/05/2023
Registro : RG – 3228 –  2022
Tribunale di Milano, 9 Maggio 2022
Sulla cancellazione di una società con contestuale costituzione di una NewCo
È elusiva (e comporta quindi responsabilità dell’amministratore) l’operazione societaria di scioglimento, liquidazione e cancellazione dal Registro delle Imprese di una...

È elusiva (e comporta quindi responsabilità dell'amministratore) l'operazione societaria di scioglimento, liquidazione e cancellazione dal Registro delle Imprese di una società, con contestuale costituzione di una NewCo con denominazione, oggetto sociale, partecipazioni e amministrazione analoghi, all'unico scopo di non adempiere con il patrimonio sociale a un debito della stessa (nella specie, il pagamento delle spese processuali quale soccombente in un precedente contenzioso).

L'ingiustizia del danno risiede nella lesione di un interesse giuridicamente rilevante qual è il diritto di credito, in assenza di una legittima causa di giustificazione: la liquidazione della società e la sua successiva cancellazione dal Registro delle Imprese costituisce nel caso di specie l'evento di danno, condizione per la successiva impossibilità di recuperare il credito, che costituisce il  danno risarcibile.

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03/09/2023
Data sentenza: 09/05/2022
Registro : RG – 34681 –  2019
Corte d'appello di Venezia, 2 Novembre 2020
Scioglimento per il decorso del termine ed estinzione della società
La scadenza del termine di durata della società è causa di scioglimento dell’ente ai sensi dell’art. 2484, n. 1, c.c....

La scadenza del termine di durata della società è causa di scioglimento dell’ente ai sensi dell’art. 2484, n. 1, c.c. e non determina la sua estinzione, imponendo piuttosto agli amministratori, ai sensi del successivo art. 2485 c.c., di procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell’articolo 2484 c.c. salva la loro personale e solidale responsabilità per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi. Solo dalla cancellazione dal registro delle imprese, che ha natura costitutiva, consegue l’estinzione a norma del successivo art. 2495 c.c.

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20/04/2023
Data sentenza: 02/11/2020
Registro : RG – 2052 –  2020
Tribunale di Torino, 17 Novembre 2021
Evidenza
Responsabilità del liquidatore per omessa indicazione nel bilancio di un debito della società
Sussiste la responsabilità dell’amministratore/liquidatore ex artt. 2476 comma 7 e 2489 comma 2 c.c. per danno diretto nei confronti del...

Sussiste la responsabilità dell’amministratore/liquidatore ex artt. 2476 comma 7 e 2489 comma 2 c.c. per danno diretto nei confronti del terzo creditore, per avere, in violazione dei doveri inerenti alla carica di amministratore prima e di liquidatore poi, con grave negligenza e imperizia, omesso di appostare il debito della società nei confronti del creditore nei bilanci della società debitrice fino al bilancio finale di liquidazione, omesso di chiedere ai soci di effettuare i versamenti necessari per pagare detto debito, chiuso la liquidazione e cancellato la società dal registro delle imprese omettendo qualsivoglia menzione, considerazione e pagamento del debito nei confronti del creditore, di cui era ben a conoscenza per averlo espressamente riconosciuto e per avere ricevuto (neanche un mese prima della delibera di messa in liquidazione volontaria della società) la diffida di pagamento che prospettava azioni giudiziarie in difetto di restituzione del dovuto.

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11/09/2022
Data sentenza: 17/11/2021
Registro : RG – 27128 –  2019
Tribunale di Roma, 8 Marzo 2019
Cancellazione dal Registro delle Imprese a seguito della dichiarazione di inefficacia del trasferimento di quote posto in essere in violazione della clausola di prelazione statutaria
Alla dichiarazione di inefficacia di un trasferimento di quote posto in essere in violazione della clausola di prelazione statutaria consegue...

Alla dichiarazione di inefficacia di un trasferimento di quote posto in essere in violazione della clausola di prelazione statutaria consegue l’ordine di cancellazione dal Registro delle Imprese dell’iscrizione di tale trasferimento.

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30/04/2022
Data sentenza: 08/03/2019
Registro : RG – 18965 –  2016
Tribunale di Milano, 24 Febbraio 2017
La cancellazione dal registro delle imprese non fa venir meno la qualifica di imprenditore individuale
La disciplina di cui all’art. 2495 c.c. (nel testo introdotto dal D. Lgs. n. 6 del 2003, art. 4), secondo...

La disciplina di cui all’art. 2495 c.c. (nel testo introdotto dal D. Lgs. n. 6 del 2003, art. 4), secondo la quale l’iscrizione della cancellazione delle società di capitali e delle cooperative dal registro delle imprese, avendo natura costitutiva, estingue le società, anche se sopravvivono rapporti giuridici dell’ente, non è estensibile alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale, il quale non si distingue dalla persona fisica che compie l’attività imprenditoriale, sicché l’inizio e la fine della qualità di imprenditore non sono subordinati alla realizzazione di formalità, ma all’effettivo svolgimento o al reale venir meno dell’attività imprenditoriale.

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28/04/2022
Data sentenza: 24/02/2017
Registro : RG
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