In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, l’uso della disgiuntiva "o" che precede il riferimento alle controversie relative "ai diritti inerenti" di cui all’art. 3, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 168 del 2003 (come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. in l., n. 27 del 2012), si riferisce sia ai diritti inerenti alle partecipazioni sociali cedute (cioè ai diritti del socio che discendono dalle stesse), sia ai diritti nascenti dall’atto di trasferimento delle partecipazioni sociali e da ogni altro negozio che abbia comunque ad oggetto tali partecipazioni, ivi compresi quelli afferenti al pagamento del prezzo di cessione, sicché anche in quest'ultimo caso, la controversia ad esso relativa è riconducibile alla competenza per materia della sezione specializzata in materia d’impresa.
In tema di cessione di quote di società, l’autonomia contrattuale può determinarsi nel senso di prevedere la sola clausola usualmente definita nei contratti di compravendita di partecipazioni azionarie di “earn out” per l’ipotesi dell’aumento di valore senza l’ulteriore clausola c.d. di “reverse earn out” (anche nota come “earn-in”) per l’ipotesi di diminuzione del valore.
Il rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità di cui all’art. 1467 c.c. non trova applicazione al contratto di cessione di quote con pagamento rateizzato del prezzo, atteso che lo scambio di cosa con prezzo avviene per effetto della sola prestazione del consenso, mentre la rateazione accordata al cessionario integra mera modalità di adempimento dilazionato che non posticipa il suddetto effetto reale. Tutte le vicende successive al perfezionamento degli effetti del contratto che abbiano comportato un pur apprezzabile mutamento del valore della cosa non rilevano ai fini dell’applicazione della disciplina dell’art. 1467 c.c.
Il cattivo andamento della società così come il verificarsi di difficoltà finanziarie tali da comportare la presentazione di un’istanza di fallimento da parte di un istituto di credito non integrano, per la vita di una società che fa abitualmente ricorso all’indebitamento, avvenimento “straordinario” e “imprevedibile”, rilevante quale causa di eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c.
La differenza tra l’effettiva consistenza quantitativa del patrimonio sociale rispetto a quella indicata nel contratto, incidendo sulla solidità economica e sulla produttività della società, quindi sul valore delle azioni o delle quote, può integrare la mancanza delle qualità essenziali della cosa, che rende ammissibile la risoluzione del contratto ex art. 1497 c.c., ovvero, qualora i beni siano assolutamente privi della capacità funzionale a soddisfare i bisogni dell’acquirente, quindi "radicalmente diversi" da quelli pattuiti, l’esperimento di un’ordinaria azione di risoluzione ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall’art. 1495 c.c. Tuttavia, qualora il cessionario della partecipazione rivesta altresì la qualità di socio e amministratore unico della società oggetto di cessione, non può ritenersi che questi sia legittimamente e in buona fede all’oscuro della reale situazione economico-patrimoniale della società sì da non poterne prevedere le difficoltà emerse successivamente al suo acquisto [pertanto, Il Tribunale di Brescia esclude l’applicabilità al caso di specie dell’orientamento giurisprudenziale più favorevole al cessionario, difettando un legittimo affidamento meritevole di tutela].
La domanda di nullità di un contratto va sempre proposta nei confronti della controparte negoziale e, in caso di cessione del credito (anche in blocco, nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione), l’azione deve indirizzarsi verso il soggetto cedente e non verso il cessionario, rimasto estraneo a quel rapporto. La cartolarizzazione dà infatti luogo ad un fenomeno di cessione del credito e non anche del contratto da cui il credito deriva, con la conseguenza che eventuali vizi sostanziali del negozio giuridico possono essere fatti valere nei soli confronti della società cedente, titolare del rapporto originario.
Il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente: sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione o anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all’accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto.
L’accertamento da parte della Banca d’Italia dell’illiceità di alcune clausole delle Norme Bancarie Uniformi trasfuse nella modulistica contrattuale predisposta in attuazione delle suddette intese non esclude che in concreto la nullità del contratto a valle debba essere valutata dal giudice adito alla stregua degli artt. 1418 ss. c.c. e che possa trovare applicazione l’art. 1419 c.c., laddove l’assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalle intese illecite.
I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, co. 2, lett. a), l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, co. 3 della legge citata e dell’art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
Nei contratti di cessione di quote sociali, la garanzia di insussistenza di passività conosciute all’epoca della cessione (cd. clausola di garanzia), costituisce un obbligo in capo al cedente, di pagare eventuali emersioni debitorie aventi origine e causa nella propria gestione della società, benché dette sopravvenienze passive siano emerse a seguito della cessione.
A tal fine, incombe sul cessionario l’onere di provare tanto di non esser stato reso edotto circa le passività prima della cessione quanto di aver adempiuto al soddisfacimento delle ragioni dei creditori delle dette debenze.
Deve essere rigettata la domanda, esperita dal cessionario di un ramo di azienda, di (i) accertamento del proprio diritto a essere manlevato e tenuto indenne dal cedente, in forza di un contratto di cessione di ramo di azienda, per le spese legali relative a contenziosi giuslavoristici, e (ii) condanna del cedente a corrispondere al cessionario una somma a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, in quanto tutti i dipendenti afferenti il ramo di azienda ceduto che hanno presentato un ricorso presso il giudice di lavoro non hanno azionato alcuna pretesa fondata sul pregresso rapporto di lavoro con il cedente, precisando di aver rivolto le proprie domande solo al cedente, e di aver denunziato la lite al cessionario al solo scopo di consentirgli, ove avesse ritenuto, di intervenire, ai fini di opponibilità del giudicato e, pertanto, la decisione del cessionario di costituirsi e svolgere un ruolo attivo nei predetti giudizi e le spese legali che gliene sono derivate, rappresentano rispettivamente una scelta e un onere economico del quale il cedente non è contrattualmente tenuto a farsi carico secondo alcuna delle pattuizioni contrattuali, né tantomeno in base alle regole generali sulla garanzia ex vendito, bensì il frutto di autonome (quanto comprensibili) valutazioni il cui onere ricade interamente sul cessionario quale sostanziale interveniente ad adiuvandum in quei giudizi.
I diritti di una società estinta possono essere fatti valere dai soci della stessa, che si sono costituiti in luogo della società. (altro…)