Ricerca Sentenze

Filtri di Ricerca

Trovate
sentenze

Sentenze con tag: cessione dei diritti di autore

Corte d'appello di Bologna, 24 Gennaio 2026, n. 930/2025
Diritto d’autore e tesi di dottorato: qualificazione giuridica, paternità dell’opera e consenso alla pubblicazione
Le attività di revisione, correzione o coordinamento editoriale di una tesi di dottorato, ove si risolvano in interventi formali o...

Le attività di revisione, correzione o coordinamento editoriale di una tesi di dottorato, ove si risolvano in interventi formali o stilistici e non comportino apporti creativi autonomi e sostanziali, non sono idonee ad attribuire la qualità di autore o coautore dell’opera.

La qualificazione di un’opera come derivata ai sensi dell’art. 4 l.d.a. richiede una rielaborazione dell’opera originaria con apporti personali dotati dei requisiti di novità e creatività, non potendo a tal fine rilevare revisioni meramente formali o stilistiche.

L’autore dell’opera scientifica è l’unico titolare del diritto di autorizzarne la pubblicazione e la cessione dei diritti di sfruttamento economico, per i quali l’art. 110 l.d.a. richiede la forma scritta ad substantiam, e può legittimamente revocare il consenso ove non sia posto in condizione di valutare le modifiche apportate all’opera.

Il rifiuto dell’autore di consentire la pubblicazione della propria opera non integra responsabilità aquiliana né precontrattuale, in assenza di un accordo vincolante o di un affidamento giuridicamente qualificato.

 

Leggi tutto
20/01/2026
Data sentenza: 24/01/2026
Numero: 930/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Manuela Velotti
Registro : RG – 2442 –  2021
Tribunale di Palermo, 13 Ottobre 2023, n. 4500/2023
L’illecita riproduzione di un’opera figurativa all’interno di un DVD
Salvo patto contrario, la cessione ad un terzo dell’esemplare di un dipinto non implica automaticamente la cessione del diritto di...

Salvo patto contrario, la cessione ad un terzo dell'esemplare di un dipinto non implica automaticamente la cessione del diritto di riproduzione del medesimo o di altri diritti di utilizzazione economica dell'opera.

L'assenza della firma dell'autore sull'opera o comunque la sua indicazione a margine della medesima rileva esclusivamente ai fini della valutazione della condotta dolosa del reato di diffusione abusiva di immagini ma non ai fini della responsabilità risarcitoria, rispetto alla quale è sufficiente che sia dimostrata la negligenza nel non aver verificato la provenienza delle immagini prima della loro pubblicazione. In particolare, infatti, la diligenza richiesta per l'attività imprenditoriale di riproduzione e distribuzione su larga scala di opere comprende anche l'attenzione ed il rispetto della disciplina in materia di diritto d'autore.

Il conferimento a terzi dell'incarico di reperire le immagini e di procedere al loro montaggio all'interno di un'opera multimediale non esonera colui che ha conferito l'incarico dalle responsabilità conseguenti all'eventuale violazione dei diritti d'autore su tali opere.

Il risarcimento del danno derivante dalla violazione dei diritti d'autore richiede la prova del danno, del dolo o della colpa, dei riflessi patrimoniali o morali del danno e del relativo nesso causale tra la condotta ed il pregiudizio.

Il valore in sé dell'opera non rileva ai fini della quantificazione del danno patrimoniale derivante dalla violazione dei diritti dell'autore sulla medesima, atteso che la stessa si fonda sul duplice criterio alternativo della retroversione degli utili conseguiti dall'autore della violazione ovvero del c.d. "prezzo del consenso. Secondo il primo criterio, i profitti direttamente realizzati dall'autore della violazione costituiscono un parametro di valutazione della pretesa risarcitoria. Sulla base del secondo criterio, invece, ci si avvale di una valutazione equitativa che vede quale riferimento minimale il prezzo che avrebbe avuto la cessione dei diritti di utilizzazione economica dell'opera stessa.

Qualora il titolare dei diritti d'autore violati non riesca a dimostrare l'esatta portata della violazione né i profitti da essa derivanti, è possibile operare una quantificazione meramente equitativa del pregiudizio da ristorare.

Quando la violazione dei diritti d'autore su di un opera figurativa si sia tradotta in una sua riproduzione all'interno di un'opera multimediale, occorre prendere in considerazione il lasso temporale in cui l'opera figurativa viene mostrata all'interno dell'opera multimediale, nonché la diffusione di quest'ultima [Nel caso di specie, il Tribunale - ai fini del risarcimento del danno patrimoniale - ha considerato che l'illecita riproduzione del dipinto all'interno del DVD durava soltanto per pochi secondi e che lo stesso, in via di approssimazione, era stato vista da qualche migliaio di persone].

Il diritto morale dell'autore costituisce quella ricompensa non economica che consiste nell'essere riconosciuto presso il pubblico indistinto come il soggetto che ha realizzato quell'opera con il proprio apporto originale e creativo.

Il pregiudizio derivante dalla violazione del diritto morale dell'autore può anche essere quantificato secondo equità.

L'obbligo di risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniale derivanti dalla violazione dei diritti dell'autore sull'opera costituisce un debito di valore e, pertanto, lo stesso è soggetto ad interessi e rivalutazione monetaria.

 

 

 

 

Leggi tutto
04/05/2025
Data sentenza: 13/10/2023
Numero: 4500/2023
Carica: Presidente
Giudice: Claudia Turco
Relatore: Emanuela Piazza
Registro : RG – 6267 –  2018
Tribunale di Milano, 9 Marzo 2020
Per la validità del contratto di edizione non è richiesta la forma scritta ad substantiam.
Ai fini della validità di un contratto di edizione non occorre la forma scritta. Invero, l’art. 110 l.a. prevede la...

Ai fini della validità di un contratto di edizione non occorre la forma scritta. Invero, l'art. 110 l.a. prevede la forma scritta dell'atto di trasmissione dei diritti di utilizzazione solo ad probationem e non ad substantiam. I contratti per i quali sia prevista la forma scritta ad probationem, a differenza di quelli per i quali la forma scritta è richiesta ad substantiam, sono validi anche se stipulati oralmente e la forma scritta costituisce solo un limite alla prova, che in particolare riguarda le prove testimoniali, non ammissibili al di fuori della ipotesi espressamente prevista dall'art. 2725 c.c. della perdita incolpevole del documento.

Leggi tutto
27/03/2022
Data sentenza: 09/03/2020
Registro : RI – 43869 –  2017
Tribunale di Milano, 26 Ottobre 2017
Titolarità dei diritti d’autore sul catalogo di una mostra quale opera collettiva
Per le opere collettive composte dal contributo di numerosi autori, quali i cataloghi delle mostre, l’autore è chi organizza e...

Per le opere collettive composte dal contributo di numerosi autori, quali i cataloghi delle mostre, l’autore è chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa. Al fine di individuare tale soggetto, la presunzione iuris tantum di cui all’art. 8, co. 1 lda, secondo cui “è reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale, nelle forme d'uso, ovvero è (altro…)

Leggi tutto
19/01/2018
Data sentenza: 26/10/2017
Registro : RG – 29716 –  2015
Tribunale di Torino, 14 Marzo 2014
Creatività e originalità dell’opera tutelata dal diritto d’autore
Un’opera dell’ingegno riceve protezione a condizione che sia riscontabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel...

Un’opera dell’ingegno riceve protezione a condizione che sia riscontabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore: di conseguenza, la creatività non può essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee ricomprese nel patrimonio intellettuale di una pluralità di soggetti. Il concetto giuridico (altro…)

Leggi tutto
12/02/2017
Data sentenza: 14/03/2014
Registro : RG – 23840 –  2010
Tribunale di Bologna, 12 Luglio 2012
Evidenza
Limiti alla trasmissione dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico dell’opera
In tema di cessione del diritto di utilizzazione e sfruttamento economico di un’opera deve essere condiviso l’orientamento, giurisprudenziale e dottrinale, secondo...

In tema di cessione del diritto di utilizzazione e sfruttamento economico di un'opera deve essere condiviso l'orientamento, giurisprudenziale e dottrinale, secondo il quale (altro…)

Leggi tutto
12/02/2017
Data sentenza: 12/07/2012
Registro : RG – 5964 –  2010
logo